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Articolo 2871 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione

Dispositivo dell'art. 2871 Codice Civile

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero [1951](1).

Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione [1299] e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'articolo 2866(2).

Note

(1) La cosiddetta azione di regresso attribuisce al terzo datore di ipoteca il diritto di ottenere il rimborso dal debitore per la somma da lui precedentemente versata. Si tratta di un'applicazione del principio sancito ex art. 1954, che può venire meno soltanto qualora venga posto in essere un accordo tra il creditore e il terzo datore medesimo.
(2) Oltre alle citate ipotesi di regresso, il terzo datore di ipoteca può anche surrogarsi nelle ipoteche gravanti sugli ulteriori beni del patrimonio del debitore, persino se tali beni sono già stati alienati a terzi, purché il titolo di tale alienazione abbia avuto trascrizione posteriore rispetto all'iscrizione d'ipoteca del terzo datore.

Ratio Legis

La norma è posta allo scopo di attribuire al terzo datore di ipoteca, che abbia pagato i creditori iscritti o subìto l'espropriazione, una soluzione alternativa all'azione di surrogazione, ossia l'azione di regresso.

Spiegazione dell'art. 2871 Codice Civile

Diritti del terzo debitore di ipoteca, che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione

Il primo comma di questo articolo è facilmente comprensibile.

Il terzo datore d'ipoteca che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se ha costituita l'ipoteca a favore di più debitori obbligati in solido ha diritto di re­gresso contro tutti i debitori in solido. La solidarietà si estende anche a favore suo che può ripetere da ognuno dei debitori ciò che ha pagato.

Con il secondo comma si pone un'altra differenza fra la condizione del terzo acquirente e il terzo datore d'ipoteca. Quegli, come abbiamo detto nel commento all'art. 2866, non può esercitare la surroga contro il fi­deiussore mentre tale surroga è accordata al terzo datore d'ipoteca, coordinandosi, cosi, con l'art. 1204 che accorda la surrogazione per pagamenti contro i terzi che hanno prestata garanzia per il debitore. E così si spiega pure che il terzo datore ha pure regresso contro gli altri terzi debitori, e, nell'uno e nell'altro caso, solo per la parte rispettiva, perciò tutti costoro hanno assunto volontariamente l'obbligo di garantire il debitore ed è giusto che, resa effettiva la garanzia, gli effetti ri­cadano proporzionalmente su tutti coloro che l'hanno prestata.

Finalmente, il terzo datore d'ipoteca che ha pagato i creditori iscritti ) ha sofferto l'espropriazione ha sempre il diritto di esercitare il subingresso, ed anche nei confronti dei terzi acquirenti, prescritto dal secondo comma dell'art. 2866.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2871 Codice Civile

Cass. civ. n. 35847/2022

Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria.

Cass. civ. n. 3173/2008

In tema di pagamento effettuato dal terzo, dopo il fallimento del debitore, la surrogazione ex lege del solvens nel diritto di credito e, di conseguenza, la trasmissione, in favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore, non escludono che, ai fini dell'ammissione al passivo, il terzo, ai fini del soddisfacimento con fruizione della prelazione propria dell'ipoteca trasferibile in virtù della surrogazione, chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 2843 c.c., l'annotazione del trasferimento; ne consegue che, in difetto, il credito va ammesso al passivo in via chirografaria.

Cass. civ. n. 18522/2007

Al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l'azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d'ipoteca, dall'art. 2871, secondo comma, c.c., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all'art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.

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relative all'articolo 2871 Codice Civile

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Francesco P. chiede
venerdì 20/04/2018 - Lombardia
“Buongiorno, da giorni leggo e rileggo ma, purtroppo non riesco a trovare una spiegazione o un precedente.

il caso: Tizio, Caio e Sempronio ( soci ) vendono un immobile ( della società ) a stessi.
Le quote di proprietà corrisponderanno a quelle detenute nella società.
Tizio e Caio si accolleranno un mutuo e Sempronio sarà " terzo datore di ipoteca "

Tizio e Caio, per vari motivi lite o difficoltà economiche cessano di pagare il mutuo rendendosi inadempienti.

La banca ( creditore ) avvierà la procedura esecutiva e si arriverà al pignoramento ed all'asta
con trasferimento della proprietà immobiliare.

domanda: possiamo pensare una azione legale di Sempronio ( art.2871 )
Ha venduto e contestualmente ha acquistato ( come gli altri soci ) non ha pagato
( il mutuo era corrisposto per il 100% del valore immobiliare ) e agisce in regresso ???

In questo caso il "terzo datore di ipoteca" essendo venditore ed acquirente, non avendo pagato nulla del debito ( mutuo ) accollato agli altri soci, per agire in regresso non dovrebbe prima dimostrare di aver pagato i creditori??
Grazie”
Consulenza legale i 30/04/2018
Partendo dall’ultima domanda, la risposta sotto il profilo squisitamente teorico è no, non è necessaria la previa dimostrazione di aver pagato i creditori per essere legittimati ad agire in regresso.

La norma – correttamente citata nel quesito (2871 c.c.) – dice testualmente che il regresso spetta al terzo datore che abbia pagato i creditori “o” abbia sofferto l’espropriazione, descrivendo dunque due ipotesi alternative l’una all’altra.
Il soggetto in questione, infatti, può aver subìto un pregiudizio sia per il fatto che ha pagato al posto dei soggetti debitori da lui garantiti oppure (in alternativa appunto) per il fatto che ha subìto l’espropriazione del bene concesso in garanzia (come nel caso in esame).

Tuttavia, per quel che riguarda il caso di specie (il quesito non è molto chiaro sul punto) è legittimo presumere che il mutuo sia stato contratto solamente da Tizio e Caio, altrimenti non si potrebbe parlare di terzo datore d'ipoteca (fattispecie che viene in considerazione, infatti, quando la garanzia è concessa per un debito altrui, come nel caso della fideiussione).
In buona sostanza, i tre soci si sono accordati nel senso che l’immobile venisse intestato a tutti e tre i soggetti, ma solamente due di essi si sarebbero dovuti accollare il pagamento del prezzo e quindi il mutuo, mentre il terzo socio (Sempronio) avrebbe beneficiato della compravendita (divenendo proprietario pro quota dell’immobile) senza tuttavia dover versare alcunché a titolo di prezzo.

Bisogna allora distinguere il rapporto obbligatorio che scaturisce dalla vendita da quello che scaturisce dal contratto di mutuo.
Il primo vede coinvolti sullo stesso piano e con la medesima posizione tutti e tre i soci; il secondo, invece, vede quali mutuatari (e quindi debitori in caso di mancato pagamento) solo due di essi (Tizio e Caio), mentre il terzo (Sempronio) diventa parte del contratto solo quale garante.
Per questa ragione non si può affermare che, poiché egli “non ha pagato” (l’immobile, con la compravendita), non potrà agire in regresso nell’ambito del rapporto di mutuo: in quest’ultimo, infatti, lui non è inadempiente (non ha pagato semplicemente perché non doveva pagare).

Per quel che riguarda la garanzia concessa alla Banca, ovvero il bene immobile, non rileva che il prezzo di quest’ultimo non sia stato pagato dal terzo datore di ipoteca: anzi, è più corretto affermare che egli “personalmente” non ha versato il prezzo, ma quest’ultimo è stato interamente pagato dagli altri due all’atto della compravendita, con la somma ottenuta a mutuo.
Questo significa – ed è l’unico dato che rileva ai fini del quesito - che Sempronio è a tutti gli effetti proprietario del bene e di esso può quindi legittimamente disporne, dandolo in garanzia nell’interesse altrui.

Poiché la Banca si è poi avvalsa della garanzia, facendo espropriare il bene, Sempronio – com’è suo diritto – potrà agire in regresso nei confronti dei soggetti a favore dei quali ha prestato garanzia.


C.r. chiede
domenica 15/06/2014 - Umbria
“salve vorrei delucidazioni in merito alla mia situazione attuale nella quale mi sono venuta a trovare. nel 2011 ho comperato la nuda proprietà di un appartamento già gravato da ipoteca per un mutuo. oggi dopo che l'usufruttuario non ha pagato il mutuo ed io sono venuta a conoscenza di tutto ciò solo ora (NON ESSENDO NEANCHE IO IN GRADO DI FAR FRONTE A TUTTO CIO') il bene è stato pignorato segnalandomi anche al circuito bancario, creandomi non pochi problemi. come posso risolvere questo mio problema?potevano segnalarmi anche se non sono la diretta debitrice della banca?”
Consulenza legale i 25/06/2014
La vicenda esposta attiene all'acquisto della nuda proprietà di un bene gravato da ipoteca volontaria (artt. 2821 ss. c.c.) iscritta per garantire un mutuo. Non è specificato se tale mutuo sia stato acceso dall'usufruttuario, ma si presumerà che sia questo il caso.
Sembra già accertato che al momento dell'acquisto del bene l'acquirente fosse consapevole dell'esistenza del mutuo e dell'ipoteca: si può, quindi, escludere da subito una responsabilità del venditore per aver nascosto l'esistenza di tale gravame. Tuttavia, come risulta chiaro dal quesito, il nudo proprietario non ha assunto alcun obbligo personale nei confronti della banca.
Va innanzitutto precisato che, ai sensi dell'art. 2808 del c.c., il creditore che vanti un'ipoteca su un bene immobile ha diritto di espropriarlo anche nei confronti del terzo acquirente che non sia obbligato al pagamento del mutuo.
Il terzo acquirente ha, però, alcune facoltà, qualora non possa o non voglia pagare il creditore. In particolare, può rilasciare il bene (artt. 2858 ss. c.c.) o liberarlo dall'ipoteca con la procedura dettagliatamente descritta negli articoli 2889 e seguenti del codice civile.
Il rilascio del bene (che sarà conveniente se i debiti da pagare sono superiori al valore dell'immobile) si attua mediante una dichiarazione alla cancelleria del tribunale. Con il rilascio, il terzo - nudo proprietario nel nostro caso - si libera dalle "noie" del processo esecutivo, che continua nei confronti di un amministratore, e conserva comunque un diritto eventuale sul bene o sul residuo della somma ricavata dalla vendita dopo la soddisfazione dei creditori iscritti.
La liberazione dalle ipoteche (o purgazione), consiste nella notifica da parte del terzo ai creditori iscritti di un atto con il quale mette a loro disposizione o il prezzo stipulato per l'acquisto o il valore da lui stesso dichiarato: ciascun creditore ha 40 giorni per rifiutare il prezzo offerto, insistendo per l'esecuzione forzata sul bene. Se rifiuta, deve però offrire un prezzo superiore di almeno il 10% al prezzo indicato dal terzo acquirente che ha chiesto la purgazione, obbligandosi così ad acquistare all'asta il bene a tale nuovo prezzo, salva una migliore offerta all'incanto. Se nessun creditore si oppone, il prezzo offerto dal terzo diviene definitivo e viene versato ai creditori.
Quanto alla questione relativa alla segnalazione al circuito bancario, va precisato che la segnalazione negativa Sic ad uno o più sistemi di informazioni creditizie è sottoposta a ben precise regole che l'istituto di credito è tenuto a rispettare.
La segnalazione di un soggetto del tutto estraneo al finanziamento e quindi sicuramente non accusabile di essere insolvente o cattivo pagatore è del tutto illegittima e fa sorgere la responsabilità della banca nei confronti del soggetto ingiustamente segnalato.
Chiara sul punto, ad esempio, la sent. n. 1496/08 del Trib. Lecce, che ha stabilito che "l'erronea segnalazione costituisce un fatto illecito che ai sensi degli articoli 2043 e 2050 c.c. obbliga la stessa al risarcimento dei danni subiti dall’attore. Infatti dall’applicazione della disciplina di cui alla legge 675/1996, poi confluita nel d. lgs. 196/2003, emergono i seguenti profili di illegittimità della condotta della convenuta: il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell’interessato; i dati trattati erano non esatti e non sono stati prontamente aggiornati; in generale il principio di correttezza, l’onere probatorio circa l’illegittimità del comportamento della convenuta è da ritenersi assolto" [...] "ai sensi dell’art. 18 l. 675/1996, confermato dal d. lgs. 196/2003, il risarcimento del danno, causato per effetto del trattamento di dati personali, è dovuto ai sensi dell’art. 2050 c.c. Tale ultima disposizione, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza dalla Corte di Cassazione configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva (e non di colpa presunta), interpretazione da tenere ferma anche nella materia del trattamento dei dati personali sia per le indicazioni di fonte comunitaria in tal senso direttiva CEE n. 95/46, sia per la ratio sottesa a tale forma di responsabilità che, proprio nell’ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali in generale e finanziari in particolare".
Il danno patrimoniale, per essere risarcito, deve essere dimostrato dal soggetto illecitamente segnalato (ad esempio, allo stesso, a causa della segnalazione, è stato rifiutato un prestito con cui avrebbe sicuramente concluso un importante affare).
Quanto al danno non patrimoniale, l’illecito trattamento dei dati personali rappresenta sia la condotto illecita che la lesione al diritto alla riservatezza, nonché all’onore ed alla reputazione che, infine, il danno patito dal titolare di tali diritti. Sicuramente, l'inserimento in un archivio informatico accessibile da tutti gli operatori finanziari rappresenta un fatto illecito e risulta fatto notorio come ciò comporti conseguenze pregiudizievoli per il segnalato. Quindi è piuttosto semplice ottenere la liquidazione di tale tipo di danno.
Si consiglia, quindi, di intimare alla banca l'immediata cancellazione dai sistemi finanziari della segnalazione come cattivo pagatore. In caso di risposta negativa o di inerzia, si potrà intraprendere un'azione legale ex articolo 152 del decreto legislativo 196 del 2003 contro l'istituto di credito per ottenere il risarcimento del danno.