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Articolo 1951 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Regresso contro più debitori principali

Dispositivo dell'art. 1951 Codice Civile

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno [1950] per ripetere integralmente ciò che ha pagato(1).

Note

(1) Se, invece, il fideiussore garantisce uno solo dei debitori solidali, è solo verso questo che può agire in regresso. In applicazione della disciplina dei rapporti tra condebitori, quello che abbia adempiuto l'intero al fideiussore che ha agito in regresso ha, a sua volta, azione di regresso verso gli altri (1299 c.c.).

Ratio Legis

La previsione normativa si giustifica in base alla natura solidale dell'obbligazione dei più debitori: poiché in tal caso ciascuno di essi è obbligato ad adempiere l'intera prestazione (1292 c.c.), il fideiussore può agire in regresso verso ciascuno per ottenere l'intero.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1951 Codice Civile

Cass. civ. n. 4570/2018

Nell'ambito di una spedizione doganale, se nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, lo spedizioniere doganale si avvalga della facolta` di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi degli artt. 78 e 79 d.P.R. n. 43 del 1973, all'uopo stipulando con una societa` di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed avente ad oggetto quale obbligazione garantita il debito inerente a detti tributi, a tale società assicurativa che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario importatore, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario e, dunque, dell'obbligazione garantita, non rilevando la circostanza che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di un comportamento illecito dello spedizioniere - il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana, o a far versare a colui che abbia all'uopo incaricato, le somme ricevute dall'importatore - giacche´ questo fatto non interferisce sul debito di imposta o sulla fideiussione, bensi` soltanto nel rapporto interno fra spedizioniere e importatore . Da ciò consegue che, avvenendo la surrogazione in tutti i diritti e le azioni spettanti all'Amministrazione finanziaria, a partire dal giorno del pagamento, il fideiussore ha diritto agli interessi sulle somme versate nella misura di cui all'art. 86 d.P.R. n. 43 del 1973.

Cass. civ. n. 12477/2002

Quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del condebitore solidale che non abbia stipulato il contratto di fideiussione e non sia consapevole della sua esistenza.

Cass. civ. n. 5669/2001

In materia di appalto di opere pubbliche, quando l'appalto è aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese, la fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni che gravano sulle imprese riunite, le quali — ai sensi dell'art. 21 della legge n. 584 del 1977 (ed oggi dell'ari. 13, secondo comma, L. n. 109 del 1994) — sono solidalmente responsabili nei confronti dell'appaltante; pertanto, trova applicazione l'art. 1951 c.c., secondo cui, se vi sono più debitori principali in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato; una responsabilità delle imprese assuntrici limitata all'esecuzione delle opere di propria competenza è configurabile soltanto qualora una delle imprese mandanti siasi impegnata ad eseguire unicamente parti dell'opera, nel caso di trattativa privata, nel capitolato speciali, ai sensi dell'art. 21, secondo e terzo comma legge. cit.

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Consulenze legali
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Gianni A. chiede
lunedì 01/02/2016 - Piemonte
“La società X, nel 2004, ha stipulato con una società Assicurativa una polizza fideiussoria a garanzia di somme iscritte a ruolo rateizzate a favore dell’Agenzia delle Entrate. La società Assicurativa richiedeva, con una appendice alla polizza, la firma di altri due soggetti coobbligati con la società X. Nell’appendice i coobbligati rinunciavano ai diritti che potessero loro spettare in forza degli art. 1944, 1950, 1952, 1955, 1957 del Cod.Civ.
Nel 2006 la società X non paga più le rate all’Agenzia delle Entrate, per tanto la società Assicuratrice interviene al pagamento della somma rimanente a favore dell’Agenzia delle Entrate.
Marzo 2007 la società Assicuratrice concede alla società X una rateizzazione del debito, fino a Marzo 2010, avvertendo anche i soggetti coobbligati.
Dal Marzo 2007 la società X ha ottemperato soltanto fino Luglio 2008 la rateizzazione ottenuta.
A partire dal Marzo 2007 la società Assicuratrice non ha più sollecitato il pagamento, ne la società X, ne i soggetti coobbligati.
Ottobre 2015 la società X viene dichiarata fallita ( al momento è in corso il procedimento del fallimento), la società Assicuratrice con lettera raccomandata del 11/Gennaio/ 2016, richiede ai soggetti coobbligati il pagamento del residuo debito restante.
Domanda, essendo uno dei coobbligati, posso avere qualche argomento di difesa avendo a suo tempo rinunciando agl’art. 1944, 1950, 1952, 1955, 1957 del Cod.Civ.
E possibile ritenere nulla quella coobbligazione, avendo rinunciato ha un mio diritto
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 08/02/2016
La presente fattispecie attiene all'ipotesi di una polizza fideiussoria sottoscritta da una Società assicurativa (fideiussore), una Società (debitore principale) e altri due soggetti (debitori solidali).
Si ritiene che l'ipotesi sottoposta alla nostra attenzione sia riconducibile al dettato previsto dall'art. 1951 del c.c., cioè l'ipotesi secondo la quale il fideiussore che ha garantito per più di un debitore obbligato in solido, può esercitare il diritto di regresso contro ciascun debitore per ripetere integralmente ciò che ha pagato in favore del creditore.
Tra l'altro, il fatto che, in sede di sottoscrizione della polizza fideiussoria, il coobbligato abbia prestato il consenso ad un trattamento sfavorevole - rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale della fideiussone - non sembra poter comportare la nullità del contratto stesso.
Infatti, in generale, la nullità parziale del contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 del c.c.).
Per concludere, allo stato della conoscenza della fattispecie concreta, poiché il caso di specie non sembra potersi ricondurre all'ipotesi di cui all'art. 1419 c.c., si ritiene che il coobbligato non possa eccepire l'invalidità del contratto di fideiussione.
Al contrario, il fideiussore sembra potersi rivalere anche nei confronti degli altri debitori, come confermato dalla Giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 26 agosto 2002, n. 12477: "quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del condebitore solidale che non abbia stipulato il contratto di fideiussione e non sia consapevole della sua esistenza").