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Sezione VIII - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1169 L'art. 2868 del c.c. — che, come i successivi art. 2869 del c.c., art. 2870 del c.c. e art. 2871 del c.c., è di nuova formulazione — non ammette a favore dei terzo datore d'ipoteca il beneficium excussionis, salvo che tale beneficio sia stato convenuto. Non si dubitava, per altro, anche sotto l'impero del codice del 1865, dell'inammissibilità del beneficium excussionis. Così a favore del terzo acquirente come a favore del terzo datore, argomentando dal principio dell'indivisibilità dell'ipoteca e dal fatto che il codice non faceva più menzione del beneficio di cui trattasi, ammesso da alcuni codici degli Stati italiani preesistenti. Disposizione analoga a quella che, in materia di fideiussione, sancisce l'art. 1955, contiene l'art. 2869, il quale consente al terzo datore d'ipoteca di avvalersi del beneficium cedendarum actionum accordato al fideiussore, per cui l'ipoteca costituita dal terzo si estingue se per fatto del creditore non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. La posizione del terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore è interamente assimilata a quella del terzo acquirente per ciò che riguarda le eccezioni opponibili al creditore che procede all'esecuzione (art. 2870 del c.c.).
1170 Affermato nel primo comma dell'art. 2871 del c.c. l'ovvio principio che il terzo datore, il quale ha pagato i creditori iscritti o sofferto l'espropriazione, ha regresso contro il debitore, ho previsto nel medesimo comma l'ipotesi che vi siano più debitori obbligati in solido, e per questa ipotesi, in conformità della regola sancita dall'art. 1951 in tema di regresso del fideiussore, ho disposto che il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno dei debitori per l'intero. Ho inoltre, nel secondo comma dello stesso art. 2871, previsto l'ipotesi che vi siano fideiussori del debitore o altri terzi datori, e anche contro costoro ho ammesso il diritto di regresso a favore del terzo datore che ha pagato, limitando però il regresso contro gli altri terzi datori alla loro rispettiva porzione. Ho poi ritenuto opportuno chiarire, in fine del detto comma, che il diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore può esercitarsi dal terzo datore anche nei confronti dei terzi acquirenti. L'alienazione dell'immobile ipotecato non può infatti costituire ostacolo al subingresso.