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Articolo 1954 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Regresso contro gli altri fideiussori

Dispositivo dell'art. 1954 Codice Civile

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito(1), il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione(2). Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1299(3).

Note

(1) L'ipotesi considerata dalla norma è quella della cofideiussione (1946 c.c.).
(2) Se le parti non hanno pattuito diversamente, si presume che tali porzioni siano eguali (v. 1298, 2 c.c.). Il regresso ha ad oggetto il credito e quanto indicato dall'art. 1950, comma 2 c.c..
(3) Ai sensi del secondo comma di tale norma "la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento".

Ratio Legis

Il diritto di regresso del cofideiussore adempiente dipende dal fatto che in caso di cofideiussione si instaura tra i garanti un vincolo di solidarietà (1946 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1954 Codice Civile

Ragione della norma

L'articolo in esame, che corrisponde al 2033 del codice civile francese e all'art. 1920 del codice civile del 1865, considera i rapporti fra più fideiussori. Dal momento che, ai sensi dell' art. 1946 del c.c., l'obbligazione di più fideiussori che abbiano prestato garanzia per un medesimo debitore e un medesimo debito è considerata solidale, ciascuno di essi è obbligato per l'intero debito. Conseguenza di questa solidarietà e che quando il creditore si indirizza verso uno dei confideiussori, questo è tenuto a pagare.


Fondamento del diritto di regresso

Si è discusso da parte della dottrina quale sia la base di questo regresso. Alcuni autori sono ricorsi al concetto di una gestione di affari, su cui si fonderebbe un'actio negotiorum gestorum; altri all'idea di una società tra fideiussori ; altri ad una obbligazione legale dei singoli fideiussori di rivalere gli altri. Non sono tuttavia mancati più autori che hanno identificato questa azione di regresso col subingresso nelle ragioni del creditore.

Questa ultima opinione trova tuttavia contro di sè la parola della legge che, parlando di regresso, non può legittimare una simile conclusione. Quanto alle altre opinioni sopra ricordate anche esse non sembrano accettabili, in quanto cercano sostanzialmente il fondamento del diritto di regresso fuori dei principi che regolano le obbligazioni solidali, e che sono invece quelli che giustificano la norma. È appunto la solidarietà che crea fra i confideiussori una reciproca obbligazione per la quota-parte di ciascuno, che si concreta a favore di quel confideiussore che ha pagato. Solo in questo senso può parlarsi della esistenza fra loro di una obbligazione legale reciproca.


II diritto di sub-ingresso

Naturalmente il confideiussore che ha pagato ha, oltre il regresso contemplato in questo articolo, anche il subingresso nelle ragioni del creditore, mezzo peraltro meno valido perché soggetto ad essere paralizzato dalle eventuali eccezioni he i confideiussori abbiano contro il creditore.


Fideiussione prestata animo donandi o invito do­mino

Il diritto di regresso non spetta ovviamente al fideiussore che abbia prestato garanzia animo donandi. Per quanto riguarda il caso che il fideiussore abbia prestato garanzia invito domino noi crediamo debba concludersi che egli possa ugualmente rivalersi sugli altri fideiussori per ottenere la quota parte, dato che abbiamo ritenuto irrilevante il divieto del dominus a prestare fideiussione.


Condizioni per l'esercizio del diritto di regresso

Il diritto di regresso del confideiussore è subordinato al fatto che egli abbia pagato. È quindi escluso che egli - come invece ha ritenuto un'antica dottrina - possa rivolgersi ai confideiussori anche quando, avanti al pericolo di dover pagare, voglia sollecitare il contri-buto di ciascuno di loro al pagamento per la rispettiva quota-parte.


Limiti

Questo regresso è tuttavia possibile fra una stessa categoria di fideiussori. Quando pertanto uno di essi e insolvente, non può ricorrersi all'eventuale suo sub-fideiussore, ma varrà la regola stabilita nell'ultimo allinea dell'articolo.


Possibilità di ripetere gli interessi

Qualche autore, interpretando la dizione “per la loro rispettiva porzione” ha ritenuto che essa tolga la possibilità al fideiussore che ha pagato di ripetere anche gli interessi sull'importo pagato, i danni, e le spese da lui fatte. Una tale soluzione non solo sarebbe iniqua, ma non e neppure giustificata dalla formulazione dell'articolo, dal momento che il termine “porzione” deve riferirsi alla obbligazione fideiussoria considerata in solido, e di questa, come si è visto più sopra, fanno parte anche interessi e spese. Che altrimenti dovrebbe ammettersi per questa parte una responsabilità, tutta personale del fideiussore che ha pagato, che non trova invero alcuna giustificazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

621 Nell'articolo 731 non ho mantenuto il capoverso dell'articolo 723 del progetto del 1936 (articolo 1920 cod. civ.).
Esso nega il regresso al cofideiussore che non abbia pagato nei casi di cui all'articolo 730; ma è implicito il richiamo che, intanto spetta al cofideiussore questo regresso, in quanto il fideiussore lo avrebbe verso il debitore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

762 L'ipotesi di una pluralità di fideiussori è considerata negli art. 1946 del c.c., art. 1947 del c.c. e art. 1954 del c.c.. Anche tra i confideiussori vi è vincolo di solidarietà; come il beneficio dell'escussione, anche il beneficio della divisione, da legale, è divenuto eventuale e convenzionale e integra una eccezione proponibile a norma del codice di procedura civile. Il momento in cui il beneficio della divisione è opposto ha però importanza di diritto sostanziale: l'insolvenza di uno dei confideiussori verificatasi fino a tale momento si ripartisce infatti fra i fideiussori solvibili, quella verificatasi dopo resta a carico del creditore (art. 1947, secondo comma). Il regresso tra i confldeiussori è regolato nell'art. 1954 con le stesse norme del regresso tra condebitori in solido (art. 1299 del c.c.): resta cosi chiarito che anche l'insolvenza di un confideiussore dà luogo a ripartizione del debito per contributo tra tutti gli altri.

Massime relative all'art. 1954 Codice Civile

Cass. civ. n. 8697/2023

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c.

Cass. civ. n. 31062/2019

Il confideiussore che, pagato l'intero, agisce in regresso ai sensi dell'art. 1954 c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell'obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell'azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso.

Cass. civ. n. 3404/2018

In caso di parziale pagamento del debito solidale, il condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori e nei limiti di tale eccedenza, atteso che la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori e che assume rilievo, al riguardo, il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

Cass. civ. n. 27243/2017

Nell’ipotesi di garanzie fideiussorie plurime, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l’obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto.

Cass. civ. n. 16561/2010

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1304 cod. civ può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della con fideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad n interesse comune da fideiussori, la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 cod. civ.

Cass. civ. n. 14160/2009

Con riguardo alla fideiussione prestata da più persone per un medesimo debitore ed un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione, ai sensi dell'art. 1954 c.c. Tuttavia, l'azione di regresso esercitata nei confronti degli altri fideiussori non vale ad interrompere la prescrizione del credito che residua nei confronti del debitore principale, poiché tale azione ha ad oggetto un diverso diritto di credito che trova fondamento nel rapporto di solidarietà tra fideiussori, al quale resta estraneo il debitore principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1310 c.c. il quale, nel prevedere che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori hanno effetto per gli altri debitori, riguarda la diversa ipotesi della solidarietà nel debito (o nel credito).

Cass. civ. n. 1955/2009

Il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore "solvens" verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perché la "ratio" della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

Cass. civ. n. 2747/2008

In caso di fideiussione rilasciata da più fideiussori, qualora in un medesimo procedimento uno di essi proponga domanda di regresso nei confronti dell'altro per la ripetizione dei versamenti già effettuati dal primo per conto del debitore principale e il secondo fideiussore chieda al debitore principale, anche ai sensi dell'art. 1953 c.c., di essere garantito in relazione alle somme richiestegli, il rapporto tra il secondo fideiussore e il debitore principale, pur dipendendo da quello esistente tra i due fideiussori, è autonomo e non si configura un litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro scindibili, con conseguente possibilità di una loro separazione.

Cass. civ. n. 6451/2007

L'istituto dell'avallo è riconducibile alla categoria negoziale della fideiussione, con la conseguenza che è applicabile all'avallo, sia il disposto dell'art. 1949 c.c. che, nel richiamare il più generale principio sancito dall'art. 1203 n. 3 c.c., prevede la surrogazione del fideiussore che ha pagato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, sia il disposto dell'art. 1954 c.c., che stabilisce che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

Cass. civ. n. 6649/2002

In materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell'art. 1954 c.c. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 c.c. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all'art. 1310, terzo comma, secondo periodo, c.c. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima; pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 c.c., da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori.

Cass. civ. n. 3575/1998

Nel caso di più obbligazioni fideiussorie correlate ad interessi distinti, pur versandosi in ipotesi estranea alla figura della confideiussione, per la quale non è, quindi, applicabile l'art. 1954 c.c., il fideiussore solvente resta surrogato (art. 1203 c.c.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia. Sicché, il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto pro quota, come nel caso del regresso.

Cass. civ. n. 1546/1997

Il confidejussore che nell'esercitare il regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., nei confronti degli altri per il debito pagato, vuole ripartire la perdita derivante dall'insolvenza di uno di loro, ha l'onere di provare con qualsiasi mezzo, anche presuntivo — e perciò non necessariamente mediante l'esperimento inutile di un'azione di recupero del proprio credito — che al momento del predetto esercizio del regresso il patrimonio di un confidejussore era insolvibile.

Cass. civ. n. 4594/1990

Presupposto della confideiussione e del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c. è l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che occorre che costoro abbiano garantito congiuntamente il medesimo debito ed il medesimo debitore, cioè un insieme di vincoli di fideiussione, relativi alla medesima obbligazione, tra loro collegati da un interesse comune ai cogaranti, che determina l'obbligazione confideiussoria e la divisione del debito tra i coobbligati. Affinché possa ritenersi che sussista tale interesse alla garanzia comune non è necessario che la garanzia sia contestuale ed assunta simultaneamente dai confideiussori, ben potendo, invece, le obbligazioni di garanzia essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché sussista un interesse comune.

Cass. civ. n. 3192/1984

Con riguardo alla fideiussione prestata da più persone per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista, da tale momento, il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione (art. 1954 c.c.). La prescrizione di detto diritto di regresso, pertanto, inizia a decorrere dall'indicata data, indipendentemente dalla circostanza che il soddisfacimento del creditore sia intervenuto in corso di causa promossa per sentir accertare il regresso stesso, ed il relativo termine resta insensibile ad eventuali atti interruttivi che attengano al rapporto con il debitore principale o con un confideiussore diverso da quello contro cui viene esercitato il regresso, data la divisibilità dell'obbligazione nei rapporti interni fra confideiussori e la conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 1310 primo comma c.c., riguardante la diversa ipotesi della solidarietà nel debito o nel credito. 

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Nico G. chiede
lunedì 26/07/2021 - Puglia
“Il soggetto A ottiene un finanziamento da una banca per l'importo di euro 30.000,00; garantiscono mediante fideiussione il soggetto B e il soggetto C; viene restituita da A soltanto la somma di euro 15.000,00; la banca dopo reiterate richieste, dichiara la risoluzione del contratto e intima sia ad A, sia a B e C in qualità di fideiussori, il pagamento della residua somma.
Il fideiussore B raggiunge quindi un accordo transattivo con la banca per l'importo di euro 7.000,00 che paga. dopo il pagamento da parte di B, il debitore principale A rimborsa parzialmente a B la somma di euro 1.500,00.
Il soggetto B decide quindi di esercitare il regresso nei confronti del co-fideiussore C, e gli domanda il pagamento della somma di euro 3.500,00 pari al 50% della somma pagata dal co-fideiussore B alla banca.
La domanda è la seguente: nei rapporti interni tra B e C rimane indifferente il pagamento da parte del debitore principale A nei confronti di B della somma di euro 1.500,00? oppure avendo A già pagato a B la somma di euro 1.500,00 a titolo di rimborso parziale del debito, occorre ridurre il capitale da rimborsare ad euro 5.500,00 cosicchè nei rapporti interni tra B e C la quota di regresso si riduce da euro 3.500,00 (pari al 50% di euro 7.000,00) ad euro 2.750,00 (pari al 50% di euro 5.500,00) ?
Grazie.”
Consulenza legale i 27/07/2021
Il regresso tra fideiussori è previsto dall’art. 1954 c.c., ai sensi del quale se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Come ha chiarito Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 1955/2009, “il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore "solvens" verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perché la "ratio" della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori”.
Ora, se il fondamento del regresso spettante al cofideiussore che ha pagato è, appunto, il pagamento del debito, con correlativo impoverimento del proprio patrimonio oltre la propria quota, è evidente che, in una situazione quale quella descritta nel quesito, in cui il fideiussore solvens ha ricevuto dal debitore una parte di quanto pagato, dovrà necessariamente tenerne conto ai fini dell’esercizio del diritto di regresso. Altrimenti si verificherebbe l' arricchimento senza causa proprio del fideiussore che inizialmente aveva pagato, ex art. 2041 c.c.