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Articolo 163 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Modifica delle convenzioni

Dispositivo dell'art. 163 Codice Civile

(1)Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico [2699] non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso(2), salva l'omologazione del giudice. L'omologazione(3) può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio [34-bis att.].

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti [2647].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 44 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) E' sempre necessaria l'identità dei consensi, ossia la presenza delle medesime parti o l''identità dell'oggetto della convenzione modificativa, rispetto all'originaria volontà del coniuge deceduto.
(3) L'omologazione effettuata dal giudice consente la verifica di regolarità formale delle modifiche intervenute ed il rispetto delle condizioni richieste dalla legge.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 163 Codice Civile

Cass. civ. n. 17207/2021

Ai sensi degli artt. 162 e 163 c.c. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici.

Cass. civ. n. 6450/2019

La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.

Cass. civ. n. 7957/2018

In materia di rimborsi e restituzioni conseguenti allo scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi, il riconoscimento del debito, operato durante il matrimonio da uno dei coniugi in favore della comunione, non importa una modifica delle convenzioni matrimoniali e non è pertanto richiesta l'adozione della forma dell'atto pubblico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/07/2014).

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Consulenze legali
relative all'articolo 163 Codice Civile

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Massimiliano C. chiede
giovedì 26/08/2021 - Lombardia
“Buonasera,<br />
volevo chiedervi come procedere per fare la separazione dei beni, da sposato, con condivisione dei beni.<br />
Attendo un riscontro in merito.<br />
<br />
Grazie<br />
Consulenza legale i 03/09/2021
La modifica del regime patrimoniale della famiglia (nel nostro caso: passaggio dalla comunione legale alla separazione dei beni), come tutte le convenzioni matrimoniali (v. art. 162 c.c.), va fatta per atto pubblico sotto pena di nullità.
L’art. 48 della legge 89/1913 (legge notarile) prescrive espressamente anche per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni la necessaria presenza di due testimoni.
Inoltre, l’art. 163 c.c. precisa che le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
In ogni caso, le modifiche hanno effetto rispetto ai terzi solo se annotate a margine all'atto di matrimonio (inoltre, l'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e ss. c.c.).
La Cassazione (Sez. I Civ., ordinanza 16/06/2021, n. 17207) ha precisato che “ai sensi degli artt. 162 e 163 c.c. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici".