Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10859 del 1 ottobre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., che comporta un limite di disponibilitā di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto č soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. che, per l'opponibilitā ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili ai sensi dell'art. 2647 c.c. resta degradata a semplice pubblicitā-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto, la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente, č inopponibile alla massa.

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