La nullità della donazione [775, 779 c.c.], da qualunque causa dipenda (1), non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante (2) [377, 428 c.c.] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione (3) o vi hanno dato volontaria esecuzione (4) [590, 1423, 1444, 2034 c.c.].
Note
Non sono, invece, confermabili le donazioni illecite, ossia contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (v. art. 1343 del c.c.).
Gli atti di liberalità annullabili sono convalidabili ai sensi dell'art. 1444 del c.c..