Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1867 del 20 luglio 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

La donazione nulla è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio traslativo. Una convalida della donazione nulla può essere eccezionalmente compiuta ai sensi dell'art. 799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante. Tale conferma, per essere idonea allo scopo, deve essere posta in essere mediante un atto giuridico, non necessariamente redatto per iscritto e contenente tutti i requisiti stabiliti dall'art. 1444 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.