Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1545 del 29 maggio 1974

(2 massime)

(massima n. 1)

La convalida del testamento (art. 590 c.c.) o della donazione (art. 799 c.c.) invalidi esige la volontà di attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta l'adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell'esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest'atto deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile, cioè l'indicazione del negozio invalido e della causa d'invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.

(massima n. 2)

La donazione indiretta può essere realizzata anche mediante una rinunzia abdicativa a condizione che sussista tra la rinunzia e l'arricchimento un nesso di causabilità diretta.

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