Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo(1), né con disposizione reciproca(2) [458, 635 c.c.].
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo(1), né con disposizione reciproca(2) [458, 635 c.c.].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 11195/2012
L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.
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Il legato è un istituto il cui contenuto è commisurato alle esigenze sempre nuove del testatore e pur mantenendo sempre la stessa struttura, di per sé già idonea a garantire una successione a titolo particolare di qualsiasi diritto, nel corso dei secoli è stato riempito in maniera sempre diversa in funzione delle sue finalità.
Il legato quindi è in grado di produrre qualsiasi effetto, reale o obbligatorio, che il nostro ordinamento... (continua)
Lo studio propone un approccio al tema della successione a titolo particolare incentrato sulla valorizzazione degli interessi concretamente rilevanti nelle singole fattispecie: emerge così la necessità di ricostruire anche la disciplina dei legati secondo la funzione che le singole attribuzioni realizzano di volta in volta. In questa prospettiva, il legato di debito, momento di peculiare intersezione della normativa successoria con quella del rapporto obbligatorio, offre... (continua)
Il contributo analizza la revoca testamentaria nella più ampia prospettiva della diffusa, quanto discutibile, tassonomia tra atti mortis causa e atti inter vivos, altresì indagando i profili dell'oggetto della sua operatività (ribadendo la definitività e la precettività del testamento e gli equivoci concettuali troppo spesso non denunciati), le modalità di produzione degli effetti e la qualificazione in termini di negozialità, provvedendosi... (continua)
Il volume tratta delle incapacità testamentarie (incapacità di disporre e di ricevere per testamento), alla luce delle recenti novità in materia di filiazione, introdotte dalla l. n. 219/2012 e del d.lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014. In particolare, sulla base delle predette novità e della introdotta possibilità di riconoscere i figli incestuosi, si ricostruisce il sistema della successione dei figli non dichiarati, tenendo conto dei... (continua)
Il testo si propone di sottoporre a revisione storiografica il tema delle condizioni impossibili apposte alle disposizioni di ultima volontà secondo il diritto romano, inquadrandolo nell'ambito delle controversie tra le scholae giurisprudenziali del Principato. In particolare, assume rilievo la vicenda genealogica della cosiddetta "regula Sabiniana" (ossia del principio per cui l'atto mortis causa debba avere la medesima efficacia che se la condizione non vi fosse mai stata... (continua)
Il presente volume è suddiviso in tre titoli che prendono in considerazione tutti gli aspetti teorico-redazionali della prova concorsuale mortis causa: le diverse forme di testamento; - l'istituzione di erede con particolare attenzione alla disposizioni riguardanti i legittimari, la divisione e l'institutio ex re certa; - la panoramica completa dei legati tipici ed atipici, oltre alle disposizioni a carattere patrimoniale e non, tipiche ed atipiche. Ogni paragrafo è suddiviso... (continua)