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Articolo 635 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Condizione di reciprocitā

Dispositivo dell'art. 635 Codice Civile

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare [588 c.c.] fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario(1)(2) [458, 589 c.c.].

Note

(1) La disposizione è nulla sia qualora l'erede o il legatario abbia disposto in favore del testatore sia nel caso in cui non l'abbia fatto.
(2) Non è necessario che il beneficiato abbia avuto conoscenza della disposizione, la norma presume iuris et de iure un accordo tra i soggetti coinvolti.

Ratio Legis

Qualora un soggetto sia indotto a fare testamento a favore di un altro affinchè questi a sua volta lo benefici nel suo, verrebbe meno la spontaneità che deve caratterizzare la volontà testamentaria.

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