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Articolo 532 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cessazione della curatela per accettazione dell'ereditą

Dispositivo dell'art. 532 Codice Civile

(1)Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata [470, 586 c.c.](2)(3).

Note

(1) La norma, benché indichi il curatore, deve intendersi riferita all'intero complesso di norma in tema di eredità giacente (v. articoli da 528 a 532 del c.c.).
(2) Rileva sia accettazione espressa che quella tacita; sia beneficiata che pura a semplice.
Irrilevante è, invece, l'immissione dell'erede nel possesso dei beni ereditari.
(3) Ulteriori ipotesi che determinano la cessazione dell'eredità giacente sono l'esaurimento dell'attivo ereditario, in seguito al pagamento dei debiti ereditari, e la devoluzione dell'eredità allo Stato (v. art. 586 del c.c.).

Ratio Legis

In caso di accettazione dell'eredità da parte del chiamato è quest'ultimo che subentra al curatore nella tutela della ragioni dell'eredità. Viene di conseguenza meno l'utilità dell'istituto.

Spiegazione dell'art. 532 Codice Civile

Il principio enunciato da questo articolo sembra superfluo perché ovvio, tuttavia non lo è, e lo si spiega per la necessità di precisare che non è sufficiente a far cessare l’amministrazione il semplice impossessamento di beni ereditari operato dal chiamato; una volta che l’autorità giudiziaria abbia nominato un curatore per assicurare la conservazione delle cose ereditarie, tale suo provvedimento potrà cessare di avere effetto solo quando l’eredità sia stata accettata.

Ma oltre a tale causa, tipica, di cessazione della curatela, ve ne sono altre che determinano lo stesso effetto: esse riguardano o uno stato di fatto e, quindi possono dirsi oggettive, oppure concernono la persona del curatore e sono allora soggettive.
Appartengono alla prima categoria, oltre quella, già rilevata, del chiamato che adisce l’eredità, anche: a) l’acquisto dei beni ereditari da parte dello Stato ove nessuno dei successibili entro il sesto grado si adoperi a reclamarli; b) il verificarsi della condizione sotto cui il chiamato fu istituito; c) la liquidazione di tutto il patrimonio ereditario attraverso il pagamento dei debiti e dei legati che abbiano assorbito l’intero asse.

Sono cause soggettive, invece, i fatti che concernono la persona del curatore: tali sono la morte o la sopraggiunta incapacità (l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento) o la revoca del curatore, la rinuncia da questo fatta all’ufficio; è intuitivo che solo le prime determinano la cessazione, in senso tecnico, della curatela, mentre le seconde attuano solo una modifica nella persona del curatore.

Cessata l’amministrazione, il curatore deve, nelle stesse formalità prescritte, al medesimo fine, per l'erede beneficiato, rendere il conto della sua attività o all’erede o al nuovo curatore che a lui sia stato eventualmente surrogato o, in ultimo, allo Stato, se non si presenta alcun successibile a reclamare l’eredità. Esentato dall’obbligo del rendiconto è il genitore che abbia amministrato l’eredità nell’interesse del figlio suo concepito.

Dal rendiconto il curatore potrà risultare o creditore o debitore dell’eredità; a lui si applicano, in tal caso, le norme relative al mandato. Egli ha diritto ad un compenso per l’opera prestata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

258 Nell'art. 533 del c.c. ho modificato la definizione della petizione di eredità, allo scopo di mettere in rilievo che il carattere universale della petitio non consiste nel fatto che il convenuto possiede l'eredità o parte di essa, come appariva dalla vecchia formula che impropriamente parlava di un possesso dell'eredità (si possiedono in realtà beni singoli e non l'eredità come universitas), ma è riposto invece nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore alla restituzione. L'art. 532 del c.c. configura la petitio come un'azione di condanna, perché questo è l'atteggiamento tipico di tale azione, ma è chiaro che ciò non può menomamente pregiudicare l'ammissibilità di una pura azione di accertamento della qualità di erede, la quale discende dai principii generali del nostro diritto processuale.

Massime relative all'art. 532 Codice Civile

Cass. civ. n. 2725/2023

In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'ereditą giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualitą di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolaritą dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'ereditą giacente.

Corte cost. n. 83/2021

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui non prevede tra le "spese anticipate dall'erario" l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.

Cass. civ. n. 5082/2006

Il curatore dell'ereditą giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'ereditą, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'ereditą e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'ereditą medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione č affetto da nullitą, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poichč, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'ereditą anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'ereditą giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'ereditą e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'ereditą giacente).

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GIAN P. M. chiede
giovedģ 31/08/2023
“Buongiorno,
Alcuni mesi fa vengo a conoscenza, da mio fratello, di essere un possibile chiamato all'eredità di una cugina di secondo grado, defunta nel 2014, senza marito, figli, fratelli, genitori.
Assieme ad altre cugine ci siamo interessati per capirci qualcosa di più, ed abbiamo scoperto che dal 2015, per tale eredità , era stato nominato dal Tribunale in curatore dell'eredità. Abbiamo tentato un contatto con questo professionista (avvocato) per avere informazioni in merito. Dopo non poche difficoltà, abbiamo avuto in incontro con il curatore e ci ha spiegato che non era riuscito ad avere il quadro preciso degli eredi, per varie difformità nel reperire informazioni sugli eredi. Gli abbiamo fatto notare che erano trascorsi ben otto anni dalla nomina e ci sembrava strano che non si fosse conclusa la ricerca. Al termine del colloquio ci siamo offerti di fornire al professionista un aiuto per avere maggiori informazioni sull'albero genealogico. Passano altri mesi senza che ci siano altre novità o comunque senza che sintravveda una soluzione. Ora, considerato che il tempo passa e si avvicinano i 10 anni dalla scomparsa della cugina, con il rischio che il patrimonio vada allo stato, chiedo queste informazioni:
Potrei io personalmente, o altro cugino, accettare l'eredità escludendo pertanto l'attività del curatore? Quali rischi andrei ad assumere, considerato che da verifiche effettuate nei conteggi dell'amministratore di sostegno, che aveva la cugina, non risultano debiti verso terzi se non l'accumulo delle tasse comunali non versate dal 2014 ad oggi e gli onorari dell'avvocato e degli altri professionisti nominati dal Giudice?
È possibile avere l'elenco completo dei chiamati all'eredità?
Chi deve contattare gli eventuali eredi, magari nelle mie stesse condizioni, che non sapevano di essere chiamati all'eredità?
Se in questo periodo ed entro i 10 anni non faccio nulla, quindi non accetto l'eredità, decado automaticamente da possibile erede?
Grazie.”
Consulenza legale i 07/09/2023
L’art. 532 c.c. dispone espressamente che l’attività del curatore cessa nel momento in cui l’eredità viene accettata.
E’ anche vero, tuttavia, che le funzioni del curatore cessano, oltre che per accettazione del chiamato, anche nel caso in cui, attraverso il pagamento dei debiti e dei legati, venga meno l'attivo ereditario (non sussistendo più un patrimonio da conservare e amministrare), nonché per prescrizione del diritto di accettare l'eredità, a seguito della quale il patrimonio viene immediatamente e retroattivamente acquistato dallo Stato.

L’art. 529 del c.c., invece, fa un elenco delle attività cui è tenuto il curatore in seguito alla sua nomina, attività che, con tutta evidenza, devono considerarsi come meramente esemplificative e non tassative, tenuto conto che il medesimo può compiere in genere qualunque atto necessario alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario.
Sebbene tra tali attività non sia specificamente indicata quella relativa alla ricerca degli eredi, sembra evidente che questa debba costituire una delle principali attività del curatore, tenuto conto che il suo compito è essenzialmente quello di provvedere a quegli atti di gestione del patrimonio ereditario che non possano essere rinviati in attesa che venga a cessare la situazione di incertezza, per effetto dell’accettazione da parte di uno dei chiamati.

La ricerca dei soggetti successibili generalmente parte dalla richiesta al Comune di residenza dell’estratto di morte (che a differenza del certificato, riporta anche l’ora del decesso e lo stato civile del defunto) e dello stato di famiglia storico del de cuius; per ottenere tale certificato è sufficiente recarsi nel Comune ove ha vissuto la famiglia del defunto nei primi anni della sua formazione, cioè nei primi anni successivi al matrimonio dei genitori (soltanto quel Comune, infatti, è in grado di certificare la nascita di tutti i figli della coppia).
Se la famiglia dovesse aver cambiato residenza nel periodo di tempo trascorso tra la nascita di un figlio e l’altro, sarà necessario recarsi in più Comuni.
In caso di variazione di residenza, inoltre, può essere di supporto il certificato di residenza storico, il quale contiene i dati relativi a tutte le variazioni di residenza del soggetto interessato.
La funzione di quest’ultimo certificato non è però quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi), ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato indirizzo in un certo momento; esso non può, dunque, dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

Ebbene, nulla esclude che le attività sopra descritte possano essere compiute da chi si trovi nella posizione di potenziale chiamato all’eredità, in modo da poter agevolare il lavoro di ricerca del curatore, magari preoccupato essenzialmente di provvedere alla gestione temporanea del patrimonio ereditario, come previsto dal sopra ciato art. 529 c.c.
In ogni caso, si tenga conto che per la cessazione della curatela ex art. 532 c.c. è sufficiente che anche uno solo dei chiamati all’eredità manifesti la volontà di accettare.
Tale è, nel caso di specie, il cugino di secondo grado della de cuius, il quale, rientrando tra i parenti in linea collaterale di quinto grado, si trova a tutti gli effetti nella posizione di chiamato all’eredità ex art. 572 del c.c., tenuto conto che, come detto nel quesito, la de cuius non lascia coniuge, figli, fratelli o sorelle né ascendenti.

Pertanto, ciò che si consiglia è di effettuare personalmente le ricerche di eventuali successibili con grado di parentela anteriore al proprio, mettendo a disposizione del curatore l’esito delle stesse.
Espletate tali ricerche ed accertato che non vi sono altri successibili con grado di parentela anteriore al proprio, ci si può recare in cancelleria per manifestare la volontà di accettare l’eredità.
Qualora, invece, dovessero esservi parenti di grado anteriore, ci si può avvalere della facoltà di far fissare agli stessi un termine per accettare ex art. 481 del c.c. decorso inutilmente il quale il chiamato perde il diritto di accettare (non occorre l’intervento del curatore, in quanto l’art. 481 c.c. attribuisce tale facoltà a “chiunque vi abbia interesse”, e tale è il chiamato in subordine).

Come prima si è accennato, l’accettazione dell’eredità da parte di uno solo dei chiamati determina la cessazione di diritto delle funzioni del curatore, senza che si renda necessario un provvedimento giudiziale, il quale, invece, risulta necessario solo nel caso in cui sia in contestazione la qualità di erede dell’accettante.
Ovviamente, cessata la curatela, il curatore dovrà presentare il conto della gestione ed avrà diritto alla liquidazione del proprio compenso, liquidazione a cui provvede il giudice delle successioni (Tribunale del luogo di apertura della successione).

Ulteriore consiglio che può darsi, al fine di non incappare in una eredità passiva, è quello di analizzare (eventualmente facendone richiesta) sia l’inventario redatto dal curatore che il conto della gestione che lo stesso deve rendere ex art. 531 del c.c., norma che a sua volta richiama le disposizioni dettate per il caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario (artt. 484 e ss. c.c.).
Dall’esame di tali documenti, infatti, ci si potrà agevolmente e con certezza rendere conto di quali poste passive l’eredità risulta gravata, e così decidere se manifestare o meno la volontà di accettare.