Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2873 del 14 giugno 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

La limitazione di responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 586 c.c. - per il quale lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati - riguarda i soli debiti ereditari, cioè i debiti gravanti sul de cuius o sull'eredità, non già quelli, come l'obbligo imposto dalla condanna al pagamento delle spese processuali, che derivano da un comportamento processuale dello Stato, il quale abbia preferito resistere anziché riconoscere la giusta pretesa del creditore.

(massima n. 2)

La qualità di erede legittimo spettante allo Stato (a differenza che nel vigore del codice del 1865) ai sensi degli artt. 565 e 586 del codice civile vigente, comporta che nei suoi confronti, nonostante alcune peculiarità della relativa successione (non necessità di accettazione, impossibilità di rinuncia, responsabilità intra vires hereditatis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d'inventario), sia applicabile la norma del terzo comma dell'art. 502 c.c., la quale (in tema di eredità beneficiata) prevede che i creditori e i legatari non presentatisi possono agire contro l'erede – entro il termine prescrizionale di tre anni ivi indicato – nei limiti della somma residuata dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

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