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Articolo 2428 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Relazione sulla gestione

Dispositivo dell'art. 2428 Codice Civile

Il bilancio deve essere corredato da una relazione(1) degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

  1. 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
  2. 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  3. 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
  4. 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
  5. [5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;](2)
  6. 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
  7. 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
  8. a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  9. b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari(3).

[Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto](4).

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Note

(1) L'obbligo di informazione può essere disatteso dagli amministratori nel caso in cui le risposte alle richieste di informazioni formulate dai soci in assemblea comporterebbero una diffusione di notizie destinate a rimanere riservate, atteso il pregiudizio che potrebbe derivare alla società dalla loro divulgazione.
(2) Numero abrogato dal D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139.
(3) Numero aggiunto dall'art. 3, D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394.
(4) Comma abrogato dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 195.

Ratio Legis

La relazione sulla gestione si colloca al di fuori del bilancio, quindi non è idonea a sanare eventuali omissioni di dati che devono essere inseriti in uno dei documenti costituenti il bilancio.

Spiegazione dell'art. 2428 Codice Civile

La relazione degli amministratori deve riguardare la situazione della società e l'andamento della gestione.
I fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio sono eventi che hanno prodotto conseguenze di competenza degli esercizi successivi.
La legge non specifica quali poteri abbia l'assemblea in ordine al bilancio. Essa può certamente approvarlo o respingerlo.

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Anonimo chiede
mercoledì 01/08/2018 - Abruzzo
“Buongiorno, sono Socio di una Cooperativa sotto forma di Coop. r.l, è stato presentato ed approvato il bilancio 2017.
Nella stessa serata è stato consegnato il cartaceo. Successivamente ho chiesto la specifica delle svalutazioni che hanno portato ad una perdita di circa 2,5 mil di euro . Così mi hanno risposto :

La perdita di bilancio è pari ad euro 2.513.029, composta da:

- 2.331.353 stralcio crediti commerciali che in via prudenziale sono stati ritenuti non più esigibili;

- 181.676 risultato negativo della gestione caratteristica; di questi 181.676, euro 131.450,00 si riferiscono a costi del personale legati ad attività di R&S per i quali il collegio sindacale non ha espresso il consenso alla capitalizzazione tra le immobilizzazioni immateriali.

Ho chiesto le analitiche specifiche è non mi sono state date.
Ne ho diritto ?
Come devo agire?
Grazie, cordiali saluti”
Consulenza legale i 07/08/2018
Secondo il disposto di cui al comma 1 dell’art. 2519 del c.c., alle società cooperative, per quanto non previsto dallo specifico Titolo VI, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
Tenuto conto di ciò, poiché le disposizioni di cui al citato Titolo VI non indicano una disciplina specifica per il bilancio delle società cooperative, occorrerà fare riferimento alle disposizioni di cui alla Sezione IX del Capo V del Titolo V del codice civile, che disciplinano le modalità di redazione del bilancio delle società per azioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 2423 c.c., “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.
Il successivo art. 2423 bis del c.c., al comma 1, n. 4), espressamente dispone che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.
La suddetta disposizione va letta in coordinamento con quella di cui al comma 3 del successivo art. 2424 bis del c.c., in forza della quale “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”, nonché con quella di cui al comma 1 n. 8 dell’art. 2426 del c.c. che, in ordine alla valutazione dei crediti, espressamente dispone che sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, il comma 7 dell’art. 2435 bis del c.c. espressamente dispone che in deroga a quanto disposto dall' art. 2426 del c.c., gli stessi hanno la facoltà di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo, prescindendo quindi dal criterio del costo ammortizzato.
Analoga disposizione si applica alle micro-imprese, per effetto di quanto previsto dall’art. 2435 ter del c.c. .
La portata di queste disposizioni è meglio chiarita dal Principio Contabile n. 15, emesso dall’Organismo Italiano di Contabilità.
In base al citato principio, la rilevazione iniziale dei crediti è fatta in base al criterio del costo ammortizzato, così come definito nei paragrafi da 32 a 45 dell’OIC n, 15.
Il successivo par. 51 precisa che, se successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.
La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari, attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale.
La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.
Tanto i crediti valutati al costo ammortizzato quanto i crediti non valutati al costo ammortizzato sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti.
Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore.
Come chiarito nell’OIC n. 15, alcuni esempi di questi indicatori possono essere:
  • significative difficoltà finanziarie del debitore;
  • una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
  • il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
  • sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
  • dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.
La verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti.
Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.
Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti.
Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.
Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio, a seguito delle predette verifiche, è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite effettivamente realizzate sui crediti.
Tanto per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, quanto per quelle che lo redigono in forma abbreviata, il comma 1 dell’art. 2427 del c.c. dispone che, nella Nota Integrativa al bilancio, devono essere fornite le seguenti informazioni:
“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)”.
La nota integrativa deve, quindi, indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti con tale criterio.

Il comma 4 dell' art. 2423 del c.c. prevede che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Ne deriva che, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, siano state operate delle svalutazioni, nella Nota Integrativa al bilancio, seppure redatto in forma abbreviata, dovranno essere fornite tutte le indicazioni necessarie al fine di indicare il criterio di valutazione dei crediti adottato nonché le eventuali svalutazioni ed i criteri con i quali le stesse sono state adottate, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.

Va ancora precisato che, in base alla disposizione di cui all’art. 2428 del c.c., anche la relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, deve contenere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Pertanto, in presenza di un fatto che influisce così pesantemente sul risultato di bilancio, determinando un incremento così consistente della perdita di periodo, gli amministratori avrebbero dovuto fornire, nella Nota Integrativa al bilancio e nella Relazione sulla gestione, tutte le informazioni necessarie al fine di rendere i soci cooperatori edotti dei fatti che hanno condotto alla predetta svalutazione e delle ragioni che sottendono la stessa.
Analoga informazione avrebbe dovuto essere fornita all’organo di controllo al fine di porre lo stesso nelle condizioni di eseguire i controlli previsti dalla legge.

È appena il caso di precisare che, se il bilancio e la Relazione sulla gestione non consentono di avere una visione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, i soci, in applicazione delle disposizioni di cui all’[[2422]] hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese; hanno, quindi, il diritto di esaminare tutti i libri e le scritture contabili che la società è obbligata a tenere per legge nonché, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento alle società cooperative, l’art. 2545 bis del c.c. espressamente dispone che, nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
Tale diritto è escluso solo e soltanto in riferimento ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Riguardo alle azioni esperibili quando questi diritti siano stati negati, se non è intervenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, come nel caso di specie, visto che parliamo del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 2434 bis del c.c., sono esercitabili le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., in tema di annullabilità e nullità delle deliberazioni, sempre che, ovviamente, sussistano le condizioni indicate nelle medesime disposizioni.

Va, in ogni caso, considerato che, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 2434 del c.c., l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale; pertanto, ciascun socio potrà utilmente proporla mediante ricorso al giudice ordinario.

Ciò che si suggerisce, pertanto, è di richiedere formalmente di consultare, anche tramite un professionista di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione dei crediti che sono stati oggetto di questa pesante svalutazione e, se occorre, di esperire l’azione di responsabilità degli amministratori mediante ricorso al giudice ordinario, chiedendo, altresì che, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.