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Articolo 2434 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio

Dispositivo dell'art. 2434 bis Codice Civile

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo(1).

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi(2) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

Note

(1) Oltre ai termini di decadenza previsti negli artt. 2377 e 2379, la norma in commento pone come termine ultimo per l'impugnativa l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
(2) Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha sostituito le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» con le seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

Ratio Legis

La ratio della preclusione si basa sulla considerazione che con l'approvazione del bilancio successivo, valida o no, spesso viene meno l'interesse a chiedere l'accertamento della scorrettezza del bilancio precedente.

Spiegazione dell'art. 2434 bis Codice Civile

La norma fissa il termine dell'approvazione del bilancio successivo per l'impugnazione delle delibere, sia per annullabilità, sia per nullità.
Il termine per l'impugnazione è trimestrale, quindi inferiore alla durata dell'esercizio annuale.
Per l'invalidità della deliberazione che approvi un bilancio falso, non più impugnabile dopo l'approvazione del bilancio successivo, se si ravvisi la deliberazione di un oggetto illecito, i soci e i terzi eventualmente danneggiati potranno optare per il rimedio alternativo dell'azione di risarcimento.
La prescrizione del secondo comma è rivolta solo ai soci e non agli altri soggetti che abbiano interesse all'impugnazione, quali gli amministratori, i sindaci o i terzi, e tale restrizione della legittimazione riguarda la sola azione per la dichiarazione di nullità per vizi del contenuto del bilancio e non anche quella di annullamento.
Il 5% va calcolato ponendo a raffronto le azioni (con o senza voto) possedute e l'intero capitale sociale e non le azioni con voto e la parte di capitale con voto in quella delibera (COLOMBO).
Per quanto riguarda la disposizione del terzo comma, l'orientamento dominante ritiene che l'obbligo di attivazione degli amministratori riguardi solo il bilancio dell'ultimo esercizio e non tutti i bilanci che siano succeduti a quello colpito dalla pronuncia di invalidità.
Della sentenza che pronuncia l'invalidità si dovrà dar notizia nella nota integrativa.

Massime relative all'art. 2434 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 10873/2024

In tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l'inosservanza di tale principio.

Cass. civ. n. 10521/2024

In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento.

Cass. civ. n. 14338/2023

Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore" chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.

Cass. civ. n. 13031/2014

Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio.

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