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Articolo 2426 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Criteri di valutazioni

Dispositivo dell'art. 2426 Codice Civile

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

  1. 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
  2. 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
  3. 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

  1. 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

  1. 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati;
  2. 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento;
  3. 7) il disaggio e l’aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);
  4. 8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;
  5. 8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;
  6. 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
  7. 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
  8. 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
  9. 11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

[12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione](1).

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
  2. b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
  3. c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

  1. a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
  2. b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile(2)(3).

Note

(1) Numero abrogato dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
(3) Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, successivamente modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Ratio Legis

I criteri dettati dal legislatore hanno lo scopo di ridurre la discrezionalità dell'organo amministrativo per evitare sopravvalutazioni o sottovalutazioni arbitrarie delle attività e delle passività.

Spiegazione dell'art. 2426 Codice Civile

La redazione del bilancio di esercizio comporta per molti cespiti patrimoniali il compimento di una serie di stime da parte degli amministratori, volte a determinare il valore da iscrivere in bilancio. Ciò perché da un lato valori veri in assoluto spesso non esistono e, dall'altro, perché il valore di molti cespiti varia nel tempo in relazione a molteplici fattori (GENGHINI).
Il sistema delle valutazioni previsto dal codice civile è fondato sul criterio del costo storico in base al quale le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, se il bene è acquistato da terzi, o di produzione, se il bene è prodotto dalla società.
Vi sono, poi, altri criteri che sostituiscono il costo storico ogniqualvolta questo non sia idoneo a determinare il valore da iscrivere in bilancio.
Il costo di acquisto comprende gli oneri accessori di acquisto e tutti quegli eventuali oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.
I cespiti totalmente o parzialmente costruiti in economia dall'impresa vanno valutati al costo di fabbricazione.
I costi rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione sono capitalizzabili se si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività.
Gli oneri finanziari costituiscono spese dell'esercizio e vanno imputati direttamente al conto economico dell'esercizio in cui maturano.
L'ammortamento è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile.
L'avviamento non può essere capitalizzato mancando l'acquisizione a titolo oneroso.
Il costo dei beni fungibili può essere calcolato con uno dei seguenti tre metodi:
1) il metodo della media ponderata;
2) il metodo "primo entrato, primo uscito", detto anche FIFO: secondo tale metodo viene assunto che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti;
3) il metodo "ultimo entrato, primo uscito", detto anche LIFO: secondo tale metodo le quantità acquistate o prodotte più recentemente sono le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

8 È stata data attuazione al primo comma dell'art. 6 della legge delega, disponendo, attraverso l'eliminazione di qualsiasi riferimento a norme tributarie, che i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza delle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia. Nonostante ciò non è stato mutato in alcun modo il principio cardine introdotto con la riforma introdotta nel d.P.R. n. 597 del 1973, secondo il quale l'imponibile fiscale è determinato prendendo a base il risultato di esercizio risultante dal bilancio civilistico ed apportando al medesimo le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni dell'attuale testo unico. La separazione è stata ottenuta disponendo la predisposizione e la presentazione, con la dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto dal quale risultino: a) le variazioni in più o in meno apportate al reddito determinato secondo le disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell'imponibile fiscale b) i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio. In questo modo ogni variazione apportata all'utile civilistico per giungere all'imponibile fiscale non tocca in alcun modo il bilancio e di conseguenza non ne influenza il risultato. Nell'art. 2426 del c.c. è stata soppressa la previsione che consentiva di effettuare rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie; peraltro l'art. 43 c. 1 punto 10 della IV Direttiva prescrive che la nota integrativa deve contenere la proporzione in cui il calcolo dell'utile o della perdita di esercizio è stato influenzato da una valutazione effettuata in deroga alle regole di valutazione (artt. 31, 34 e 42 della Direttiva) durante l'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche per poter ottenere sgravi fiscali. L'eliminazione di qualsiasi interferenza di norme fiscali sul conto economico consente di ottemperare alla Direttiva senza necessità di indicare alcunché nella nota integrativa. L'articolo 6 della legge delega n. 366 prevede al punto a) di "…stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita". La relazione alla citata legge delega specifica che la lettera a) dell'art. 6 intende colmare una lacuna dell'attuale disciplina che non prevede esplicitamente la rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate. Si pone, quindi, un problema di adattamento o integrazione dei vigenti schemi di bilancio e la presente proposta intende risolvere questo problema, come sarà più oltre illustrato. Circa i criteri per quantificare gli importi stimabili delle imposte differite o anticipate, la relazione alla legge delega fa riferimento ai principi di competenza e di prudenza citando le posizioni espresse dalla migliore prassi contabile nazionale (il principio contabile n. 25) ed internazionale (il documento IAS n. 12). Non si è giudicato necessario introdurre variazioni all'art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio) perché il punto n. 3 è sufficientemente "generale" da comprendere anche la "fiscalità differita". Il punto n. 3 sancisce il principio generale della "competenza" per proventi ed oneri; le imposte non costituiscono una "categoria" separata, ma rientrano nella definizione generale di "proventi ed oneri" (imposte anticipate ed imposte differite). La tecnica contabile, ed in particolare attualmente il principio contabile nazionale n. 25, potrà fornire adeguate direttive di dettaglio in materia. Per dare conto negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite è stato previsto quanto segue: • Due voci apposite, nell'ambito dei crediti (voce CII) denominate "crediti tributari" e "imposte anticipate". Nell'attuale schema di Stato Patrimoniale, all'attivo, non vi è una specifica previsione di indicazione delle imposte. Si è pertanto ritenuto necessaria la introduzione di una specifica indicazione dei crediti per imposte versate in eccedenza e delle imposte anticipate (imposte differite attive). Per le imposte versate in eccedenza si ritiene corretto utilizzare il termine "crediti tributari" (simmetrico alla previsione già esistente al passivo, voce D 11). Per le "imposte anticipate" si è ritenuta corretta una indicazione separata, rispetto ai "crediti tributari", stante la loro natura che non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro. Di qui la indicazione "imposte anticipate", non preceduta dal termine "crediti" né dalla preposizione "per" (imposte anticipate). Al passivo dello stato patrimoniale si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce B(2): fondi per imposte con la precisazione "anche differite". Infatti, le imposte differite (passive), vanno indicate al passivo; la voce più corretta è il "Fondo Imposte" e non la voce "debiti tributari" (D 11), non trattandosi di debiti effettivi da pagare, quanto di maggiori imposte da pagare in futuro. Per il conto economico si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce 22 – imposte sul reddito con la precisazione "correnti, differite e anticipate"; il relativo dettaglio sarà fornito nella Nota Integrativa.
8 L'attuale disciplina di bilancio non prevede specifiche indicazioni relative alle operazioni in valuta. Posto che il bilancio è redatto in euro, si debbono fissare regole di conversione e di valutazione di dette operazioni. Si è prevista una disciplina diversa a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l'attivo circolante. Sono state previste, quindi, le seguenti modifiche: • art. 2425 del c.c. 17 bis): si è prevista una voce che riporti l'effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione. • Art. 2425 bis : i ricavi ed i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel Conto Economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera (di qualsiasi natura e scadenza) sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della predetta data. • art. 2426 del c.c. 8 bis): si prescrive che le attività e passività in valuta, già iscritte ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio imputando la variazione al Conto Economico. Per le attività immobilizzate, stante la loro natura, è fatto obbligo di mantenere il cambio "storico" cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'operazione. L'eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sarà realizzato con l' estinzione dell'attività o passività che l'ha generato • art. 2427 del c.c. 6 bis): considerata l'incidenza sul Conto Economico che deriva dalla valutazione delle poste in divisa, così come prescritto dall'art. 2426 8 bis) c.c., viene richiesta una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio. Inoltre, tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può essere anche condizionata dal servizio di rimborso del paese estero e non solo dalla valuta di regolamento, si è prevista la seguente modifica: • Art. 2427 6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio paese) è fortemente condizionata non solo dalle valute di regolamento, ma anche dal paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche.
8 Il problema dell'ammortamento sistematico dell'avviamento è già attenuato, nel nostro ordinamento (art. 2426 del c.c., n. 6) dalla facoltà consentita alle società di andare oltre il termine dei 5 anni, purché il maggior termine "non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota integrativa" (la stessa regola vale, nel bilancio consolidato, per le "differenze positive" da consolidamento). Ciò può essere inteso nel senso che, essendo oggi la vita utile dell'"avviamento" di solito (nelle aziende non affette da declino) ben superiore a 5 anni, una durata superiore è la regola. L'effettiva durata, purché adeguatamente motivata nella Nota integrativa, viene pertanto rimessa alla discrezionalità degli amministratori (secondo lo IAS 39 la vita utile di un Intangibile non può superare i 20 anni, ma si concede anche di superare questo termine, quando ciò sia ragionevole, a condizione che l'impresa stimi almeno annualmente l'ammontare recuperabile, cioè il valore corrente, e fornisca l'informazione integrativa delle ragioni che l'hanno indotta a superare i 20 anni). In ogni caso, dato che le norme europee (IVa Direttiva) obbligano all'ammortamento sistematico, occorre trasferire nella Nota Integrativa le informazioni essenziali legate all'applicazione di tale verifica annuale dei valori, cioè dell'Impairment Test. Da ciò le variazioni proposte all'art. 2427 del c.c. del codice. Le aggiunte consentono, solo appunto in Nota integrativa (e quindi senza effetto sui numeri di bilancio e sui loro risultati), di stimare e di comunicare gli effetti dell'ammortamento economico (deperimento) secondo le regole dell'Impairment, rispetto all'ammortamento contabile sistematico prescritto dalle norme in vigore (art. 2426, n. 6, sia pure interpretato in senso estensivo). Le verifiche sull'Impairment test in Nota integrativa fornirebbero anche le motivazioni per spiegare, ai fini del bilancio, durate dell'ammortamento superiori ai 5 anni (e 20 anni). Si tratta di un'informazione rilevante, spesso essenziale, per l'espressione dei "veri" risultati d'esercizio rispetto a quelli derivanti da regole ormai obsolete (e in via di correzione in sede europea). La misura dell'ammortamento economico (deperimento) è rimesso al prudente giudizio degli amministratori; esso terrà conto del concorso di tali beni alla futura produzione di risultati economici, della durata di tale concorso; e, per quanto possibile, dei valori di mercato dei beni interessati all'ammortamento. Ciò si traduce, appunto, nelle regole dell'Impairment test. Si ricorda i due recenti principi contabili americani (FAS 141 e 142) hanno introdotto le seguenti regole: a) il goodwill e gli Intangibili in genere non sono più soggetti ad ammortamento sistematico nel conto economico; b) essi sono soggetti ad una stima, almeno annuale, ai fini dell'identificazione di un'eventuale perdita di valore (impairment test); c) gli elementi da considerare nell'ambito dell'impairment test sono (i) i moltiplicatori (P/E, P/EBIT, P/V, ecc.), (ii) i valori attuali dei flussi reddituali (e di cassa) futuri, il discounted cash flow), (iii) i valori di borsa dell'entità acquisita; ed, infine, (iv) eventuali perizie di valore. Le regole americane sull'Impairment test (punto c) possono essere riformulate in questi termini: I) moltiplicatori "causali" di larga diffusione e per i quali si disponga di ampie e sicure basi informative; II) criteri di valutazione analitica di larga accettazione (metodi reddituali e finanziari, metodo misto patrimoniale-reddituale); III) quotazione di Borsa; IV) prezzi di transazioni di società comparabili, o moltiplicatori da questi derivati.

Massime relative all'art. 2426 Codice Civile

Cass. civ. n. 15087/2022

In tema di società di capitali, la riserva costituita, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., dalle plusvalenze, derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate secondo il criterio del patrimonio netto, ha natura di riserva non distribuibile, basandosi su un valore solo stimato e non ancora realizzato, e può essere utilizzata per la copertura delle perdite solo dopo l'assorbimento di ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio.

Cass. civ. n. 7436/2022

In tema di Irap, la possibilità di ammortizzare il costo del terreno strumentale all'esercizio dell'attività di impresa sussiste alla condizione che rimanga accertato, in concreto, che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia limitata nel tempo ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., senza che tale condizione possa automaticamente farsi discendere dalla limitatezza nel tempo della vita dei beni su di esso insistenti e utilizzati dall'imprenditore per l'esercizio della propria attività economica.

Cass. civ. n. 34398/2019

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 2426 c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), prevedendo l'estinzione delle spese di impianto e di ampliamento mediante ammortamento annuale "entro un periodo non superiore a cinque anni", individua il quinquennio come periodo massimo di ammortamento, senza prevedere alcun periodo minimo, sicché resta salva la facoltà della società di estinguere le spese stesse in un periodo più breve o anche in un solo anno.

Cass. civ. n. 5450/2015

In tema di iscrizione in bilancio dei crediti delle società, ai sensi dell'art. 2425, n. 6, cod. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), il criterio legale del "valore presumibile di realizzazione" deve essere esercitato dagli amministratori alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità, sicché essi sono tenuti a formulare una prognosi "ex ante" circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore, di modo che il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri "e latere debitoris", senza che assuma rilievo quanto attiene alla sfera giuridica del creditore. (Omissis).

Cass. civ. n. 10586/2011

In caso di acquisto di azienda in perdita, il relativo avviamento - configurabile laddove trovi congrua giustificazione l'attesa di profitti futuri (come nella specie, essendo stata acquistata, unitamente all'azienda, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio nello specifico settore) - può essere iscritto dalla società acquirente nell'attivo del bilancio, con conseguente deducibilità dai redditi d'impresa delle corrispondenti quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 68 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis"), anche se, invece di versare il prezzo, si accolli i debiti inerenti all'azienda ceduta, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 9 del d.l.vo 9 aprile 1991, n. 127, l'art. 2426, comma 1, n. 6), c.c., consente l'appostazione in bilancio dell'avviamento " se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto", a prescindere, quindi, dalle forme con le quali lo schema negoziale viene a rivestire tale carattere.

Cass. civ. n. 9218/2011

L'art. 2425, n. 6, c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti "devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione", non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità; ciò preclude l'iscrizione in bilancio non soltanto dei crediti semplicemente sperati, ma, anche dei crediti certi, liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione, i quali, in tal caso, non devono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella minore misura che - secondo un prudente apprezzamento - si presume di poter realizzare.

Cass. civ. n. 12165/2009

In tema di accertamento dell'IVA, è illegittima la rettifica della dichiarazione annuale presentata dal curatore fallimentare, operata dall'ufficio mediante determinazione induttiva dell'imponibile sulla base del raffronto tra il valore delle rimanenze, indicato in bilancio, ed il valore delle merci, calcolato ai fini della redazione dell'inventario, trattandosi di valori incomparabili in quanto fondati su valutazioni non omogenee: il primo infatti, ai sensi dell'art. 2426, n. 9 c.c., è vincolato al criterio principale del costo, ed è ancorabile al minor valore di realizzo soltanto allorchè questo sia desumibile dall'andamento del mercato, nel rispetto del principio di continuità sancito dall'art. 2423 bis c.c.; il secondo, invece, si basa su una valutazione di pura stima ovvero realizzo economico, compiuta dalla curatela sulle merci giacenti al momento della dichiarazione di fallimento.

Cass. civ. n. 17033/2008

L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti «devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione» non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. (Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio ex art. 149 della legge fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).

Cass. civ. n. 13413/2008

In tema di valutazione degli elementi dell'attivo del bilancio di una società per azioni, le «speciali ragioni» di cui all'art. 2425, ultimo comma, c.c. (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 127 del 1991), permettono la deroga agli ordinari criteri di cui ai commi precedenti della citata disposizione e non solo ai criteri massimi di valutazione e trovano giustificazione in peculiari esigenze del caso concreto, tali da rendere inadeguato il valore legale del bene; è pertanto corretta la riduzione delle quote di ammortamento dei beni aziendali operata in ragione della contribuzione degli stessi alla gestione dell'imprese (nella specie, limitata a soli tre mesi l'anno, in considerazione del carattere stagionale dell'attività imprenditoriale), al fine di tener conto del consumo e del deperimento effettivamente verificatisi a causa di tale limitata utilizzazione.

Cass. civ. n. 11091/2008

In tema di società, l'adozione, nella redazione del bilancio, di un criterio di valutazione di un cespite patrimoniale diverso da quello utilizzato negli esercizi precedenti senza che la nota integrativa rechi un'adeguata motivazione della deroga consentita dall'art. 2423 bis, comma sesto, c.c. in casi eccezionali si traduce in una violazione del principio di continuità dei valori contabili, e comporta pertanto la nullità del bilancio, attesa l'inderogabilità dei criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c., la cui funzione consiste nell'assicurare la trasparenza e la leggibilità del bilancio da parte dei soci e dei terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in tema di IVA, aveva ritenuto illegittimo il recupero a tassazione della differenza tra le rimanenze iniziali iscritte nel bilancio di un società in liquidazione e le rimanenze finali risultanti alla data di chiusura dell'esercizio precedente, rilevando che le prime erano state iscritte al costo di acquisto e le seconde al valore di realizzazione, ed escludendo quindi la possibilità di desumere da tale variazione l'esistenza di vendite non fatturate).

Cass. civ. n. 9950/2008

In tema di bilancio, l'art. 2427 c.c. (applicabile ratione temporis nella formulazione anteriore alla novella del D.L.vo n. 127 del 1991) e l'attuale art. 2426, primo comma, n. 6, c.c., consentendo l'iscrizione dell'avviamento derivato, cioè conseguito in caso di acquisto a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, non escludono che, se anche il prezzo di cessione di azienda resta il frutto della libera contrattazione delle parti, la sua successiva ripartizione a fini contabili, tra le singole componenti, del corrispettivo unitario versato possa essere sindacata dall'amministrazione finanziaria secondo il criterio della correttezza e veridicità del bilancio; ne consegue che, pur riferendosi l'art. 68, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, nella versione temporalmente vigente, all'ammortamento dell'avviamento al relativo valore di libro e non al relativo costo, l'imprenditore cessionario di ramo d'azienda comprensivo di avviamento deve iscrivere quest'ultimo in bilancio al suo valore reale, non potendo inserire poste inesistenti o sopravalutate. (Fattispecie relativa all'acquisto di ramo d'azienda da parte di società incorporata).

Cass. civ. n. 16388/2007

È illegittima l'iscrizione in bilancio, tra i ricavi della società, di proventi da conferimenti per un ammontare che, alla data di chiusura dell'esercizio di competenza, è incerto ed ipotetico in quanto fondato su una stima suscettibile di essere modificata sulla base di evenienze non dipendenti dalla società. Il rispetto del requisito della chiarezza, riguardante il contenuto informativo del bilancio, mediante la spiegazione, nella relazione degli amministratori, delle ragioni dell'incertezza nella determinazione dei proventi incidenti sui ricavi, non sana il difetto dei requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico, ed impongono l'iscrizione di componenti positive del reddito non meramente ipotetiche.

Cass. civ. n. 23269/2005

La disposizione, di chiara ispirazione prudenziale, per la quale nella redazione del bilancio di una società per azioni non è consentito iscrivere all'attivo un valore di avviamento se non lo si sia acquistato a titolo oneroso (art. 2426, n. 6, c.c.), trova applicazione anche nella redazione della situazione patrimoniale richiesta dall'art. 2446 c.c. in tema di riduzione del capitale per perdite.

Cass. civ. n. 17210/2004

In tema di società per azioni, l'utilità patrimoniale di cui all'art. 2426, primo comma, numero 5, c.c., costituente il presupposto per la capitalizzazione della spesa, tra l'altro, di ampliamento e per la sua iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, con correlativa imputazione al conto economico del solo costo di ammortamento ripartito in più annualità, non si identifica con il mero vantaggio derivante da un'operazione positiva, da un buon investimento o da un risparmio di spesa, ma deve configurarsi quale ricavo d'impresa direttamente collegato al costo sostenuto in un determinato esercizio e tale da manifestarsi, in termini di utilità economica generata appunto dal costo, anche in anni successivi. Pertanto, l'esborso sopportato da una società per la risoluzione anticipata di un contratto, ritenuto ostativo alla realizzazione di un programma di ampliamento aziendale, non può, anche quando le ragioni della capitalizzazione siano state illustrate dagli amministratori nella relazione di bilancio, essere annoverato tra i costi di ampliamento, ai quali si riferisce la citata disposizione, essendo da escludere che il costo della risoluzione, che pur rappresenti la condizione per l'effettuazione dei costi di ampliamento, sia tale da porsi, in relazione a tale ampliamento, in rapporto di causa ad effetto.

Cass. civ. n. 15189/2000

La valutazione delle azioni di società, ai fini della loro iscrizione in bilancio, ai sensi dell'art. 2425, comma quarto c.c. (nel testo previgente al D.L.vo n. 127 del 1991), determina l'illiceità del bilancio e la nullità della relativa delibera di approvazione ogni qual volta gli amministratori, nell'esercizio del potere discrezionale loro attribuito dalla norma, violino il principio di prudenza, operando una valutazione macroscopicamente irragionevole, oppure non abbiano fornito (né vi abbiano provveduto i sindaci nella loro relazione) un'adeguata spiegazione dei criteri cui detta valutazione si è ispirata; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio in cui le azioni di società partecipata erano state iscritte ad un valore significativamente lontano da. quello desumibile dal patrimonio netto e dal valore di mercato).

Cass. civ. n. 9068/2000

I criteri stabiliti dall'art. 2425 c.c. nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 127 del 1991, ai fini della valutazione degli elementi attivi del bilancio, costituivano regole generali vincolanti alle quali - giusta l'espressa previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo citato — si poteva apportare deroga solo in presenza di «speciali ragioni», e cioè quando fossero subentrate o si fossero verificate circostanze particolari tali da rendere il valore «legale» del tutto inadeguato, e perciò imponenti la rivalutazione al fine di consentire di rilevare l'impresa nella sua dimensione effettiva. Ad un tal riguardo, le suddette circostanze particolari dovevano rivestire il carattere della certezza, stabilità ed attualità (e perciò comportare una modifica sostanziale e concretamente realizzata, e non già meramente futura o possibile) del valore di bilancio, e dovevano essere attinenti al bene e non alla società. Conseguentemente, nel novero delle suddette «speciali ragioni», non poteva essere ricompresa la mera esigenza di coprire perdite di esercizio.

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