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Articolo 2425 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contenuto del conto economico

Dispositivo dell'art. 2425 Codice Civile

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

  1. A) Valore della produzione:
  2. 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  3. 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  4. 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
  5. 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
  6. 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

  1. B) Costi della produzione:
  2. 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
  3. 7) per servizi;
  4. 8) per godimento di beni di terzi;
  5. 9) per il personale:
  6. a) salari e stipendi;
  7. b) oneri sociali;
  8. c) trattamento di fine rapporto;
  9. d) trattamento di quiescenza e simili;
  10. e) altri costi;
  11. 10) ammortamenti e svalutazioni:
  12. a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  13. b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  14. c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  15. d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
  16. 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  17. 12) accantonamenti per rischi;
  18. 13) altri accantonamenti;
  19. 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

  1. C) Proventi e oneri finanziari:
  2. 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  3. 16) altri proventi finanziari:
  4. a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  5. b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
  6. c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  7. d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  8. 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
  9. 17bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).

  1. D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
  2. 18) rivalutazioni:
  3. a) di partecipazioni;
  4. b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  5. c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  6. d) di strumenti finanziari derivati;
  7. 19) svalutazioni:
  8. a) di partecipazioni;
  9. b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  10. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  11. d) di strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D);

  1. 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
  2. 21) utile (perdite) dell'esercizio(1).

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 18/08/2015 n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Ratio Legis

Il legislatore prevede lo schema di redazione del conto economico che deve essere considerato obbligatorio.

Spiegazione dell'art. 2425 Codice Civile

Il conto economico è l'elenco, ordinato per categorie, dei costi e dei ricavi di competenza dell'esercizio, ossia di competenza di quel lasso di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio attuale e quella del bilancio precedente.
A differenza dello stato patrimoniale (v. art. 2424) la struttura del conto economico non è a colonne affiancate ma a forma scalare, nel senso che elenca costi e ricavi in un'unica lista, con valore positivo o negativo.

Con le lettera A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura, cioè sulla base della natura del costo. I primi due raggruppamenti - valore della produzione e costi della produzione - si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria.
Le lettere C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore di natura finanziaria. Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

8 L'attuale disciplina di bilancio non prevede specifiche indicazioni relative alle operazioni in valuta. Posto che il bilancio è redatto in euro, si debbono fissare regole di conversione e di valutazione di dette operazioni. Si è prevista una disciplina diversa a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l'attivo circolante. Sono state previste, quindi, le seguenti modifiche: • art. 2425 del c.c. 17 bis): si è prevista una voce che riporti l'effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione. • Art. 2425 bis : i ricavi ed i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel Conto Economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera (di qualsiasi natura e scadenza) sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della predetta data. • art. 2426 del c.c. 8 bis): si prescrive che le attività e passività in valuta, già iscritte ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio imputando la variazione al Conto Economico. Per le attività immobilizzate, stante la loro natura, è fatto obbligo di mantenere il cambio "storico" cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'operazione. L'eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sarà realizzato con l' estinzione dell'attività o passività che l'ha generato • art. 2427 del c.c. 6 bis): considerata l'incidenza sul Conto Economico che deriva dalla valutazione delle poste in divisa, così come prescritto dall'art. 2426 8 bis) c.c., viene richiesta una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio. Inoltre, tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può essere anche condizionata dal servizio di rimborso del paese estero e non solo dalla valuta di regolamento, si è prevista la seguente modifica: • Art. 2427 6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio paese) è fortemente condizionata non solo dalle valute di regolamento, ma anche dal paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche.

Massime relative all'art. 2425 Codice Civile

Cass. civ. n. 35130/2022

In tema di redazione di bilancio, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, ispirati alla prevalenza della sostanza sulla forma, il calcolo del risultato operativo lordo va effettuato dopo aver individuato, tra le poste del conto economico redatto sulla base dei principi contabili internazionali, quelle che risultino, in concreto, corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c., richiamate dall'art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986; a tal fine, il giudice del merito non può esimersi dal valutare anche lo schema di riconciliazione tra i due sistemi di rilevazione contabile che sia stato predisposto e prodotto dal contribuente "Ias adopter".

Cass. civ. n. 377/2006

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 2426 cod. civ. (nel testo applicabile nella specie "ratione temporis"), prevedendo che le spese di impianto e di ampliamento possono estinguersi mediante ammortamento annuale "entro un periodo non superiore a cinque anni", individua il quinquennio come periodo massimo di ammortamento, senza però prevedere alcun periodo minimo, restando perciò salva la facoltà della società di estinguere le spese stesse in un periodo più breve ovvero anche in un solo anno. Ne consegue che il costo ad utilizzazione pluriennale riferibile ad una delibera di aumento del capitale, anche a voler ammettere un'applicazione analogica del citato art. 2426 cod. civ., non è deducibile solo in cinque anni e per quote costanti del venti per cento per ciascun periodo d'imposta. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 19 Ottobre 1999).

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