Cassazione civile Sez. V sentenza n. 10586 del 13 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di acquisto di azienda in perdita, il relativo avviamento - configurabile laddove trovi congrua giustificazione l'attesa di profitti futuri (come nella specie, essendo stata acquistata, unitamente all'azienda, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio nello specifico settore) - può essere iscritto dalla società acquirente nell'attivo del bilancio, con conseguente deducibilità dai redditi d'impresa delle corrispondenti quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 68 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis"), anche se, invece di versare il prezzo, si accolli i debiti inerenti all'azienda ceduta, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 9 del d.l.vo 9 aprile 1991, n. 127, l'art. 2426, comma 1, n. 6), c.c., consente l'appostazione in bilancio dell'avviamento " se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto", a prescindere, quindi, dalle forme con le quali lo schema negoziale viene a rivestire tale carattere.

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