Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9019 del 26 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, primo comma, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo.

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