Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4414 del 17 luglio 1981

(4 massime)

(massima n. 1)

L'accertamento che un contratto sia contrario a norme imperative e quindi nullo per tale ragione (art. 1343 c.c.) non impedisce una autonoma valutazione dell'atto dal punto di vista della Sua eventuale immoralità al fine di negare l'azione di ripetizione (art. 2035 c.c.).

(massima n. 2)

La determinazione dell'effettiva volontà delle parti contraenti costituisce accertamento riservato al giudice del merito che è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione e da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Pertanto, qualora il depositante di titoli azionari presso una banca ceda tali titoli ad altro soggetto (nella specie: banca straniera), che lasci in deposito i titoli presso la banca depositaria, amministrandoli in nome proprio anche se nell'interesse del primo depositante, correttamente il giudice del merito, sulla base dei due distinti contratti esistenti fra le parti (deposito e cessione fiduciaria), esclude che la banca depositaria, anche se consapevole delle finalità illecite perseguite dalle parti della cessione fiduciaria (nella specie, esportazione di capitali all'estero in violazione delle leggi italiane), sia partecipe dell'illecito.

(massima n. 3)

La nozione dei negozi contrari al buon costume non può essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e sani principi, in un determinato momento ed in dato ambiente. Pertanto, poiché la causa turpe deve essere apprezzata in relazione al momento in cui il negozio è stato compiuto, deve escludersi che sia contrario al buon costume un contratto diretto a violare norme imperative ma non più sanzionate penalmente al momento della conclusione del contratto, in quanto lo stesso legislatore, escludendo la rilevanza penale di tali fatti, quanto meno pro tempore, attenua la valutazione negativa dei fatti stessi anche sotto il profilo etico e sociale.

(massima n. 4)

Poiché a norma dell'art. 1972 c.c. è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo, riconosciuta la nullità della transazione i contraenti sono rimessi nello stato anteriore alla stipula del contratto e ciascuno pub conseguire nuovamente quanto ebbe a concedere e deve restituire quanto gli fu concesso per effetto dell'accordo transattivo.

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