Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11973 del 18 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pagamento effettuato in base a contratto nullo per contrarietą a norme imperative configura un'ipotesi di indebito oggettivo cui consegue per il disposto dell'art. 2033 c.c. (diversamente dalla nullitą per contrarietą al buon costume) la ripetibilitą di quanto sia stato pagato.

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