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Articolo 1972 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Transazione su un titolo nullo

Dispositivo dell'art. 1972 Codice Civile

È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.

Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo(1), l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo(2).

Note

(1) La medesima disciplina dovrebbe applicarsi ad ogni ipotesi in cui il titolo sia già venuto meno al momento della transazione, come, ad esempio, nel caso di annullabilità che sia già stata pronunciata (1425 ss. c.c.).
(2) Da tale comma si ricava, a contrario, che la transazione è valida se entrambe le parti conoscevano la causa di invalidità. Si ritiene che il comma si applichi solo alla transazione novativa (1965, comma 2 c.c.).

Ratio Legis

Il primo comma si spiega considerando che se il contratto è illecito esso non riceve alcuna tutela giuridica, nemmeno per il tramite di una transazione. Invece, l'ordinamento è meno severo in relazione alle altre cause di nullità.

Spiegazione dell'art. 1972 Codice Civile

Transazione e contratto illecito. Rilevanza dell'errore di diritto

L'art. 1972 riproduce, parzialmente modificato, il disposto dell’ articolo 1772 codice del 1865, sull’ interpretazione del quale, per altro, molte questioni erano sorte in dottrina ed in giurisprudenza. Ci si chiedeva infatti : a) in quale senso dovesse intendersi l'ambigua parola titolo ; b) se ragione dell'impugnativa fosse il solo errore di fatto e non anche l'errore di diritto ; c) se fosse necessaria, per escludere l'impugnativa, la espressa menzione della nullità nel negozio transattivo, ovvero dovesse ritenersi sufficiente la prova della conoscenza.

Nonostante la generica dizione dell'art. 1772 detto cod., il quale non distingueva tra le cause di nullità, non si dubitava che la transazione fosse nulla qualora riguardasse un contratto illecito, anche se di questa causa di nullità fosse stata fatta espressa menzione nel negozio transattivo.

L'art. 1972 ha tuttavia precisato, disponendo che è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo: disposizione superflua, poiché una convenzione, destinata a sanare l’ illiceità di un altro negozio, è anch'essa illecita, e ricade quindi sotto l'ambito dell' art. 1418 del c.c..

Quanto alle questioni alle quali aveva data luogo l’art. 1772 codice del r 865, l'articolo in esame del nuovo codice non apporta i chiarimenti desiderati. Si ripete infatti il termine titolo senza ulteriore specificazione : deve tuttavia intendersi per titolo, cosi come giudica la migliore dot-trina, la causa giuridica del rapporto transatto, vale a dire il negozio da cui origina il rapporto litigioso. Sembrerebbe, quindi, che la ragione di nullità del negozio primario si comunichi al negozio transattivo : ma tale interferenza può aver luogo soltanto quando la causa di invalidità sia stata ignota ad uno dei contraenti. Sicché il fenomeno può ricostruirsi nel senso che la ragione di invalidità del primo negozio — dia essa luogo alla nullità, ovvero semplicemente alla annullabilità — unitamente all'errore della parte sull'esistenza di tale ragione, determina l'annullabilità della transazione.

Ci si domanda ora se l'errore che causa l'invalidità della transazione ai sensi dell'art. 1972, possa anche essere errore di diritto: ci si domanda cioè se l'art. 1972 non sancisca una eccezione rispetto all'art. 1969, ovvero se la norma in quest'ultimo contenuta non debba ritenersi applicabile anche nell'ipotesi prevista dall'art. 1972. Questa questione, che la nuova legislazione lascia intatta, sembra doversi risolvere con l'accoglimento della seconda delle tesi prospettate, giacche non è da condividere l'opinione che assegna alle due norme diversi campi di applicazione.

Quanto all'ultima questione, l’art. 1972 esplicitamente afferma essere sufficiente la semplice conoscenza dell'errore, poichè dispone che la transazione può essere impugnata « dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo », non richiedendo più che di tale causa sia fatta espressa menzione nel contratto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

636 Mi è sembrato superfluo enunciare in via generale la rilevanza dell'errore di fatto, per il quale è chiaro che trovano immediata applicazione le norme generali.
Tuttavia, seguendo il sistema del codice e chiarendolo nei punti dubbi, ho creduto opportuno risolvere varie fattispecie (artt. 745 a 748) in cui uno dei transigenti versa in errore di fatto, e che per la loro natura particolare meritano di essere prese in specifico esame: ma soltanto per l'ipotesi di titolo nullo o annullabile mi sono allontanato dal regolamento proposto nel progetto del 1936.
Ivi, sulle tracce del codice civile, si dispone nell'art. 583 che è annullabile la transazione fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità. Ma se la transazione ha base su un contratto illecito, data l'illiceità di causa del rapporto sottostane, deve essere affermata la nullità della transazione, anche se le parti abbiano trattato di tale illiceità: questa illiceità, infatti, non è mai disponibile. Solo per ogni altro caso di annullamento potrà essere rilevante la conoscenza del vizio che le parti hanno avuto, e perciò ho affermato che la nullità nella transazione potrà, in detta ipotesi, essere eccepita esclusivamente da chi ignorava il vizio.
Non è parso necessario proclamare espressamente, seguendo il codice e il progetto del 1936, che la transazione non può impugnarsi quando le parti abbiano trattato della nullità. Se la invalidità del contratto è oggetto di controversia ciò significa che entrambe le parti conoscevano il vizio; donde la inattaccabilità della transazione: il principio del resto si argomenta anche dall'art. 742.
Nelle ipotesi degli articoli 745 a 748, che concernono casi di errore di fatto, non si è parlato di riconoscibilita dell'errore date le caratteristiche particolari del negozio transattivo.

Massime relative all'art. 1972 Codice Civile

Cass. civ. n. 7963/2020

La distinzione tra transazione "novativa" e "conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. - nel correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come conservativo l'accordo transattivo delle parti contenente la risoluzione consensuale dei contratti di franchising e la disciplina di nuove obbligazioni - ha statuito che la dedotta nullità dei contratti di affiliazione societaria per inosservanza della normativa interna e comunitaria non poteva dar luogo ad annullamento della transazione novativa ex art. 1972, comma 2, c.c., trattandosi di pretesa invalidità del titolo non ignota alle società affiliate).

Cass. civ. n. 10865/2019

L'art. 1972, comma 1, c.c., sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso.

Cass. civ. n. 26168/2018

La rinuncia in sede transattiva avente a oggetto non il contratto illecito, quanto l'azione di nullità volta all'accertamento di tale illiceità, costituisce una rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità, in contrasto con l'art. 1972, comma 1, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia a un'azione di nullità di un contratto per violazione del patto commissorio traente causa da un contratto di transazione, volto a chiudere la lite pendente, fosse priva di fondamento causale, siccome fondata su una transazione nulla per contrasto con il divieto stabilito dall'art. 1972 c.c.).

Cass. civ. n. 23064/2016

La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.

L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo; l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione.

Cass. civ. n. 2413/2016

L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, nè affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo).

Cass. civ. n. 15841/2014

La transazione novativa, ovvero quella che ha per oggetto il titolo e non la sua esecuzione, se interviene su un titolo nullo è annullabile, ma il vizio del negozio, agli effetti dell'art. 1972, secondo comma, cod. civ., può essere fatto valere soltanto dalla parte che abbia ignorato la causa di nullità.

Cass. civ. n. 8776/2012

La nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 c.c. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di nullità alla transazione intervenuta sul medesimo contratto, omettendo di verificare se, nell'economia di quest'ultimo, le clausole nulle fossero essenziali).

Cass. civ. n. 6703/1998

Mentre, ai sensi del comma 2 dell'art. 1972 c.c., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo è annullabile e la relativa richiesta è rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, la nullità o l'inesistenza, o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione «non novativa»), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l'inutilità della transazione.

Cass. civ. n. 7553/1994

L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c.

Cass. civ. n. 11871/1992

In tema di transazione — la quale, salvo che abbia ad oggetto uno dei rapporti considerati dall'art. 1350, n. 12, c.c., esige la forma scritta solo ad probationem (con la conseguenza che la prova dell'accordo transattivo può essere data non solo dalla confessione o dal giuramento ma anche da scritti che facciano riferimento a tale accordo) — la norma dell'art. 1972, secondo comma, c.c., che considera la nullità del titolo come causa di nullità della transazione solo se essa non era conosciuta da chi ha transatto, non può essere invocata da chi con la transazione stessa abbia posto fine ad una controversia vertente proprio sull'eccepita nullità del titolo.

Cass. civ. n. 2082/1984

La transazione relativa a un titolo invalido è nulla soltanto se stipulata con riferimento ad un contratto illecito; in ogni altro caso è, invece, annullabile, ed il relativo vizio, pertanto, è rilevabile soltanto se tempestivamente dedotto o eccepito dalla parte interessata, ma non d'ufficio dal giudice.

Cass. civ. n. 4414/1981

Poiché a norma dell'art. 1972 c.c. è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo, riconosciuta la nullità della transazione i contraenti sono rimessi nello stato anteriore alla stipula del contratto e ciascuno pub conseguire nuovamente quanto ebbe a concedere e deve restituire quanto gli fu concesso per effetto dell'accordo transattivo.

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