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Articolo 1969 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Errore di diritto

Dispositivo dell'art. 1969 Codice Civile

La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti(1).

Note

(1) Si ritiene che la norma si riferisca al solo errore vizio (1427 ss. c.c.) e non all'errore ostativo (1433 c.c.). Si ha il primo quando il vizio copre la volontà o il suo formarsi mentre si ha il secondo quando l'errore cade sulla dichiarazione.

Ratio Legis

La volontà del legislatore è quella di cristallizzare l'effetto raggiunto con la transazione, evitando che possa essere messo in dubbio proprio per quelle ragioni che lo avevano determinato. Se così fosse, l'utilità stessa della transazione sarebbe frustrata.

Brocardi

Transactio est instar rei iudicatae

Spiegazione dell'art. 1969 Codice Civile

Invalidità della transazione. Errore di fatto ed errore di diritto. Errore sull’oggetto ed errore sulla persona

Il tema dell’invalidità della transazione è stato sempre oggetto delle più vive discussioni. Ciò deve porsi in riferimento al sistema adottato dal legislatore del 1865, che, nel lodevole intento di risolvere i non pochi dubbi e le non lievi incertezze esistenti in dottrina sull’argomento, e di prevenire possibili questioni, ha formulato delle disposizioni analitiche, in cui, accanto ad opportune e indispensabili chiarificazioni, hanno trovato posto inutili ripetizioni, che hanno dato luogo alle questioni tuttora discusse in dottrina.

Infatti, subito dopo il capoverso dell’art. 1772, che escludeva dalle cause di invalidità della transazione l’errore di diritto e la lesione, il legislatore del 1865 aveva sentito il bisogno di aggiungere, nell’art. 1773, che tuttavia dovevano reputarsi cause valide di annullamento il dolo, la violenza e l’errore sopra la persona o l’oggetto della controversia.

Non si può affermare che nella nuova legislazione siano stati risolti tutti i dubbi riguardanti l’invalidità della transazione, e che tutte le incertezze esistenti in argomento siano state eliminate: tuttavia la disciplina positiva risulta più semplice. Sul tema specifico delle invalidità della transazione si riflettono le regole che il legislatore ha dettato per la nuova disciplina generale dell’invalidità dei contratti.

Soppresso, a ragione, il riferimento al dolo e alla violenza quali cause di invalidità della transazione, si nomina l’errore unicamente per sancire l’irrilevanza dell’errore di diritto come causa di invalidità della transazione: vale a dire per porre una deroga alle norme generali di cui agli artt. 1428 e segg. del nuovo codice.

A parte questa deroga, che dalla migliore dottrina viene esattamente ricollegata alla particolare natura del contratto di transazione, sono applicabili quindi a questo negozio le norme dal legislatore formulate nella parte generale dei contratti tanto sull'errore di fatto concernente la natura e l'oggetto del negozio, quanto su quello concernente l'identità e le qualità essenziali dell'oggetto della prestazione ; e ancora l'identità e le
qualità essenziali della persona dell'altro contraente (art. 1429 nuovo cod.). Non si fa neppure menzione dell'errore di calcolo, considerato nell'ultima parte del capoverso dell'art. 1772 codice del 1865, giacche a questo proposito si applica la norma generale dell'art. 1430 nuovo cod.: all'errore di calcolo non da luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne the, concretandosi in errore sulla quantity, sia stato determinante del consenso.

Potrebbe soltanto sorgere il dubbio che la generica dizione dell'articolo 1969 legittimi un'interpretazione restrittiva, relativamente alla sola ignoranza, e non anche alla errata conoscenza ed alla falsa applicazione di una norma di diritto : tuttavia tale dubbio non avrebbe fondamento, dato che l'esplicito r:chiamo all'errore di diritto esclude la rilevanza di questo errore quale causa di invalidità della transazione, in tutte le sottospecie in cui e configurato dalla dottrina tradizionale.

Vengono meno in tal modo alcune questioni vivamente dibattute sull' interpretazione del codice del 1865.

Molta incertezza derivava infatti dal richiamo testuale contenuto nella seconda parte dell'art. 1773 di detto codice, relativamente all'errore sull'oggetto ed all'errore sulla persona in materia di transazione. Mentre, infatti, taluni consideravano quel richiamo come una semplice riaffermazione dei principi generali enunciati nell'art. 1110 codice 1865, vale a dire quale una mera ripetizione normativa altri invece gli attribuivano un significato particolare : cioè che in materia di transazione non dovessero valere i limiti posti alla rilevanza dell'errore di fatto nei contratti, e che, in conseguenza, l'errore sull'oggetto dovesse ritenersi causa di annullamento anche quando non ca-desse sopra la sostanza della cosa, e l'errore sul soggetto dovesse egual-mente ritenersi causa di annullamento, anche quando la considerazione della persona con la quale si intendeva contrattare non fosse stata la causa principale del negozio transattivo.

La soluzione alla quale perveniva la migliore dottrina — che cioè l’art. 1772 costituisse una semplice applicazione dell'art. 1110, e fosse quindi soggetto ai limiti da quest'ultimo posti — non è minimamente contestabile sotto la nuova legislazione, la quale neppure accenna all'errore di fatto : di fronte a questo silenzio non è legittimo porre il problema di una interpretazione estensiva in materia di transazione, e deve quindi ritenersi integralmente applicabile la disposizione dell’ articolo 1428 del nuovo cod., in cui è detto che l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed e riconoscibile dall'altro contraente.

Vengono superate ugualmente le questioni dibattute in dottrina circa gli effetti dell'errore sull'identità della persona, in materia di transazione. La tesi, infatti, secondo cui questo caso esorbitava dai confini dell'art. 1772 codice del 1865, e andava riportato sotto l'ambito dell'art. 1119 del detto cod., con la conseguente sanzione di nullità, rimane ora priva di base, giacchè nell'art. 1429 n. 3 nuovo cod. e detto the l'errore e essenziale, cioè è causa di annullamento del contratto, quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro con-traente, sempre the l'una o le altre siano state determinanti del consenso. Ogni ulteriore incertezza risulta poi ingiustificata di fronte all’ art. 1493 del nuovo cod. the abolisce la distinzione, in ordine agli effetti sulla validità del negozio, tra errore ostativo ed errore vizio del consenso. Bisogna pere riconoscere the la questione nella materia specifica della transazione, ha un'importanza meramente teorica, giacchè una transazione stipulata con persona diversa da quella con cui sussisteva il rapporto litigioso, non pub mai sortire effetto alcuno, continuando la lite a sussistere rispetto al vero interessato : e quindi deve ritenersi praticamente inconsistente.

Nonostante la dizione dell'art. 1969, the sembrerebbe limitare l'invocabilità dell'errore di diritto quale causa di annullamento della transazione, ai casi in cui tale errore sia relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti, deve ritenersi che le regole generali sull'errore, e la deroga dettata in materia di transazione dalla norma precitata, si applichino integralmente, anche quando l'errore non cada sull'oggetto della lite, sebbene sui rapporti estranei, create, modificati od estinti con la transazione di quei rapporti, cioè, di cui viene fatta menzione nel capoverso dell' art. 1965 del c.c..

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

633 L'articolo 582 del progetto del 1936 dichiara che la transazione non è annullabile se non quando sul punto di diritto siavi stata controversia fra le parti.
Tale principio inverte l'articolo 1772 cod. civ., ma in realtà esso è l'effetto di un evidente errore di stampa in corso nel progetto del 1936, perché l'articolo 592 di quello italo-francese, nel suo testo francese, riproduce la regola secondo cui l'errore di diritto ha influenza sulla validità della prenotazione soltanto quando non abbia formato oggetto di controversia fra le parti.
Questa norma è stata da me riportata nell'articolo 742, nel quale ho però ha reso più precisa la formula del codice e del progetto del 1936.

Massime relative all'art. 1969 Codice Civile

Cass. civ. n. 17015/2007

Ai fini dell'annullamento della transazione per errore, rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa e quindi su un antecedente logico della transazione e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (cosiddetto caput controversum ). Ne consegue che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto.

Cass. civ. n. 5141/2003

Poiché, ai sensi dell'art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto caput controversum ), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.

Cass. civ. n. 6582/1981

La determinazione degli arbitri irrituali, che si concreti in un negozio avente natura transattiva, non è impugnabile per errore di diritto e tale è anche quello concernente l'individuazione della disciplina collettiva privatistica da essi applicabile, comportante violazione del canone legale di ermeneutica stabilito dal secondo comma dell'art. 1362 c.c.

Cass. civ. n. 1465/1981

L'errore di diritto non è invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che è stata oggetto di controversia fra le parti caput controversum , mentre se riguarda questione estranea all'oggetto della lite transatta caput non controversum , esso rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensì su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia.

Cass. civ. n. 730/1973

La transazione non è impugnabile per errore se questo cade sull'oggetto della lite transatta: ma se l'errore riguarda un fatto estraneo al caput controversum , proprio perché su tale fatto non vi è transazione, non si pone una questione di impugnabilità o meno della transazione, bensì un problema relativo alle situazioni giuridiche delle parti in ordine alla lite non transatta.

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Marta P. chiede
lunedì 25/10/2010

“Buon giorno,
avrei bisogno di avere conferma su 2 ricorsi che dovrei presentare al Giudice di Pace:

1- sulla multa lasciata sull'auto il vigile ha sbagliato colore dell'auto (azzurro invece che blu). Mi è già arrivata notifica.

2- lasciavo auto sul parcheggio handicappati, l'auto mi veniva portata via e sulla multa il vigile non ha scritto l'importo da pagare. Mi è arrivata notifica nella quale mi chiedono euro 89,00.
Posso fare riscorso per questi due casi?
Vi sarei molto grata se riusciste a darmi una risposta certa.
Grazie, saluti.”

Consulenza legale i 03/12/2010

1. La circostanza descritta nel primo caso non è rappresentata in modo chiaro. Ad ogni modo appare intuibile che sull’auto dell’interessata non sia stata lasciata la “multa”, ma sicuramente il “preavviso di violazione”. Tale preavviso, posto sul veicolo quando il conducente non è presente all'accertamento della violazione: 1) costituisce un atto pubblico perché promana da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni; 2) non è equiparabile al verbale di contestazione; 3) non esaurisce la contestazione della violazione; 4) non è atto obbligatorio ai fini della regolarità del procedimento di contestazione di una violazione. Il preavviso costituisce, perciò, un atto di accertamento del fatto, che non equivale ad accertamento dell'illecito amministrativo. Infatti, affinché l'accertamento dell'illecito sia completo, manca di un dato essenziale e cioè il destinatario dell'atto che, in genere, non può essere identificato in sede di accertamento del fatto.
Nella prassi amministrativa il preavviso di accertamento rappresenta uno strumento di comunicazione dell'avvio del procedimento ed una forma abbreviata per estinguere l'obbligazione da parte del trasgressore nei confronti della pubblica amministrazione.
Qualora l'interessato effettui il pagamento della sanzione entro un certo termine (in genere, quindici giorni dalla data di accertamento, indicato solitamente nel preavviso), utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato al preavviso o reperibile presso l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore (comando di polizia municipale, ecc.), può evitare di pagare le spese di notifica che gli sarebbero invece addebitate con l'invio del verbale di contestazione. Decorso il termine indicato, tuttavia, non è più ammesso il pagamento in misura ridotta della somma indicata nel preavviso e il verbale di contestazione è notificato al trasgressore secondo le forme previste dal Codice della strada. Pertanto un possibile errore sul preavviso di violazione non inficia sicuramente la validità della contestazione, e non è possibile presentare ricorso avverso tale documentazione, in quanto ammessa solo avverso il verbale di contestazione notificato successivamente. Nel caso in esame, qualora l’errore del colore sia stato anche ripetuto nel verbale di contestazione notificato mediante servizio postale, si ritiene che tale errore, derivante molto probabilmente da una non esatta percezione sensoriale dell’agente accertatore, falsata anche dalle condizioni di tempo e di luogo in cui si trovava il veicolo (il blu e l’azzurro hanno caratteristiche cromatiche somiglianti, e possono essere facilmente confuse in base alla luce a cui sono esposte, ancor più se trattasi di vernice metallizzata), non sia di per sé autonomamente sufficiente per legittimare un ricorso avverso il verbale di contestazione, in quanto non sono comunque stati errati i dati identificativi essenziali del veicolo, quali il modello ed il numero di targa.

2. Anche il secondo caso non è rappresentato in modo chiaro, e lascia pensare che ci troviamo nella medesima situazione in base alla quale l’agente accertatore abbia emesso un preavviso di violazione come nel primo caso anzidetto, senza che sia stato indicato l’importo da pagare, in quanto l’interessata riferisce che successivamente le è pervenuta notifica col la quale viene richiesto il pagamento di Euro 89,00. Se così fosse, valgono, ovviamente, gli stessi principi enunciati nel primo caso circa il “preavviso di Violazione”. Suscita però perplessità la circostanza secondo cui l’agente accertatore abbia potuto lasciare un preavviso di violazione (non si capisce dove) dal momento che viene riferito che il veicolo veniva rimosso e pertanto condotto presso idoneo deposito, in quanto i preavvisi di violazione vengono lasciati sul parabrezza dello stesso veicolo oggetto di sanzione. L’unica ipotesi plausibile appare quella secondo la quale l’interessata sia sopraggiunta sul luogo mentre stavano rimuovendo ancora il veicolo e l’agente accertatore era ancora sul posto. In tale situazione quest’ultimo avrebbe provveduto a consegnare all’interessata il preavviso di violazione. Se le cose fossero andate in tal modo, la situazione cambierebbe notevolmente in quanto, seppur non possibile il ricorso avverso il preavviso di violazione per l’omessa indicazione della sanzione pecuniaria prevista, sarebbe invece pienamente legittimo presentare un ricorso per la mancanza della contestazione immediata ai sensi dell’art. 200 del C.d.s, con altissima possibilità di accoglimento, in considerazione del fatto che l’agente accertatore avrebbe avuto l’obbligo di contestare nell’immediatezza la sanzione mediante la redazione del verbale di contestazione al C.d.s., essendo intervenuto sul luogo dell’illecito il trasgressore o l’obbligato in solido, anche successivamente alla redazione del preavviso di violazione. Giova, inoltre, rappresentare che nel caso in cui in un verbale di contestazione al C.d.s. sia stata omessa l’indicazione della somma da pagare, pur configurandosi una lesione del diritto all’oblazione, è stato ritenuto da recente giurisprudenza (Cass. Civ. . sent. Nr. 1412 del 23 gennaio 2007) che il verbale di contestazione di una sanzione è valido anche se non viene indicato l’importo da pagare. In tal caso, il verbale di contestazione può essere sanato con la notifica di un atto successivo, in cui viene specificato l’importo della sanzione precedentemente omesso.