(massima n. 1)
Mentre, ai sensi del comma 2 dell'art. 1972 c.c., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo č annullabile e la relativa richiesta č rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullitą del titolo, la nullitą o l'inesistenza, o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione «non novativa»), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l'inutilitą della transazione.