Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 10865 del 18 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1972, comma 1, c.c., sancisce la nullitą della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceitą della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., o per altre ragioni, mentre l'invaliditą di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullitą di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialitą rispetto al contratto stesso.

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