Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7553 del 27 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullitą della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceitą della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c.

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