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Articolo 1896 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Dispositivo dell'art. 1896 Codice Civile

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese(1).

Note

(1) Si pensi all'ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta (1891 c.c.) nella quale non si verifichi, poi, la circostanza che individua l'avente diritto.

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 1895 c.c.) dipende dal fatto che il contratto in esame è un tipico contratto aleatorio, per il quale, cioè, è determinante l'esistenza di un rischio. La circostanza che i premi siano dovuti sino al momento della comunicazione si spiega in quanto il contratto era stato validamente stipulato ed il legislatore ritiene che le conseguenze della cessazione del rischio non debbano essere fatte gravare interamente sull'assicuratore.
Invece, se gli effetti del contratto sono posticipati ed il rischio viene meno prima che essi si producano, nessun premio è dovuto proprio perchè il contratto non era ancora efficace.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

752 L'assicurazione è nulla se l'assicurato non ha un interesse all'assicurazione (art. 1904 del c.c.) o se il rischio non esiste al momento della conclusione del contratto (art. 1895 del c.c.); l'assicurazione invece si scioglie se il rischio viene meno dopo la conclusione del contratto (art. 1896 del c.c.). L'interesse all'assicurazione, nel caso di assicurazione dei danni, è l'interesse al risarcimento dei medesimi (art. 1904); per l'assicurazione sulla vita di un terzo occorre invece il consenso alla conclusione del contratto, dato per iscritto dal terzo o dal suo rappresentante legale (art. 1919 del c.c., secondo comma). Se il rischio non esiste al tempo della conclusione del contratto, ovviamente i premi non sono dovuti; se invece cessa dopo tale conclusione, i premi devono corrispondersi fino a quando l'assicuratore non abbia avuto notizia della cessazione del rischio (art. 1896 del c.c.): non è equo far gravare sull'assicuratore le conseguenze della cessazione stessa, che l'assicurato ha tutto l'interesse di comunicare subito. La diminuzione dell'entità del rischia dà diritto a una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza di questa o della rata di premio successiva alla comunicazione dello evento che ha prodotto il rischio minore; ma l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto (art. 1897 del c.c.), potendo il rischio essere tanto tenue da meritare un premio non conveniente, in rapporto alle esigenze dell'organizzazione dell'impresa assicuratrice. Il recesso è consentito anche nel caso di aggravamento del rischio (art. 1898 del c.c. secondo comma). Nelle more del termine stabilito per il recesso l'assicuratore non è tenuto per i sinistri se l'aggravamento è tale che il rischio non sarebbe stato presumibilmente coperto; è tenuto in misura proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e il premio che sarebbe stato applicato, qualora la modificazione del rischio sia tale che l'assicurazione sarebbe stata conclusa a condizioni diverse (art. 1898, quinto comma). L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione del recesso (art. 1898, quarto comma); in modo che, la persistenza di un obbligo dell'assicurato verso l'assicuratore costituisco stimolo all'immediata comunicazione dall'aggravamento, imposta dal primo comma dell'art. 1898. Nell'assicurazione sulla vita, l'aggravamento del rischio che dipende da cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato riceve una particolare disciplina con l'art. 1926 del c.c..

Massime relative all'art. 1896 Codice Civile

Cass. civ. n. 6561/2005

Ai sensi dell'art. 1896 c.c., nel caso di cessazione del rischio assicurativo, ovvero nell'analogo caso della sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo, lo scioglimento del contratto si verifica "ipso iure", senza necessità di una manifestazione di volontà delle parti e malgrado un'eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità per le parti di mantenere in vita un'assicurazione senza rischio.

Cass. civ. n. 5081/1998

Per il disposto dell'art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell'assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.

Cass. civ. n. 6157/1992

Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell'esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le condizioni, di prestazione del garante) fino a quando l'ente beneficiario non abbia restituito all'assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità, attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell'art. 1896, c.c., così da non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.

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Nicola B. chiede
martedì 17/11/2020 - Campania
“Il mio quesito è il seguente in riferimento ad una polizza poliennale di GAP per furto.
Polizza poliennale di 4 anni pagato anticipatamente. Viene rubato l'auto all'inizio del secondo anno. Mi indennizzano il danno ma non vogliono restituirmi il premio versato e non goduto dei successivi 2 anni.”
Consulenza legale i 24/11/2020
L’assicurazione “GAP” ha la funzione di indennizzare l’assicurato della perdita pecuniaria subita in caso di furto totale dell’autoveicolo ovvero di danno irreparabile allo stesso.
Nel nostro caso, l’art. 18 delle condizioni generali di contratto stabilisce, innanzitutto, che il contratto si scioglie nei seguenti casi:
a. alienazione o esportazione definitiva dell'autoveicolo;
b. distruzione, demolizione e cessazione della pubblica circolazione dell'autoveicolo;
c. furto dell'autoveicolo.
Ciò premesso, in tali ipotesi è previsto che l’impresa rimborsi all’assicurato l’importo di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge, e in proporzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa.
Tuttavia, viene espressamente fatta salva l’ipotesi “in cui sia stato liquidato un sinistro: laddove per sinistro, sempre ai sensi della definizione contenuta nelle condizioni contrattuali in esame, deve intendersi l’evento dannoso - furto totale o danno irreparabile, appunto - coperto dall’assicurazione.
Appare evidente, pertanto, che la compagnia assicuratrice fonda la propria pretesa sulla predetta clausola contrattuale.