Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6157 del 22 maggio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell'esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le condizioni, di prestazione del garante) fino a quando l'ente beneficiario non abbia restituito all'assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilitą, attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell'art. 1896, c.c., cosģ da non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.

(massima n. 2)

Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento del premio, o della prima rata di esso, determina, a norma del primo comma, dell'art. 1901, c.c., la sospensione immediata dell'efficacia del contratto, mentre, ove il pagamento sia effettuato e l'assicurazione, secondo le intese contrattuali, abbia avuto regolare corso per un certo periodo di tempo, il mancato pagamento delle rate successive costituisce inadempimento sopravvenuto e comporta l'applicabilitą del secondo comma del citato art. 1901, per il quale l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e la mancata proposizione da parte dell'assicuratore dell'azione giudiziaria per la riscossione, a norma del terzo comma dello stesso articolo, determinano ope legis la risoluzione del contratto, indipendentemente da iniziative od attivitą di parte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.