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Articolo 1904 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Interesse all'assicurazione

Dispositivo dell'art. 1904 Codice Civile

Il contratto di assicurazione contro i danni(1) è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno [1895](2).

Note

(1) Nell'assicurazione contro i danni l'assicurato trasferisce all'assicuratore il rischio che si verifichino danni ai beni, verso pagamento di un premio. Ciò accade, ad esempio, in caso di assicurazione contro il furto.
(2) L'interesse costituisce l'oggetto del contratto in esame. Si pensi all'ipotesi in cui un soggetto venga assicurato contro il furto un gioiello già rubato.

Ratio Legis

La nullità si spiega in quanto l'interesse costituisce l'oggetto del contratto in esame (v. 1418, 2 c.c.). In sostanza, se manca l'interesse all'indennizzo significa che manca un danno per l'assicurato il quale, quindi, non ha diritto al ristoro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1904 Codice Civile

Cass. civ. n. 16212/2025

Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.

Cass. civ. n. 9861/2025

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.

Cass. civ. n. 21036/2024

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.

Cass. civ. n. 20873/2024

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo. La richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c.

Cass. civ. n. 15770/2024

La clausola claims made non integra una decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c., ma costituisce un fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato, rientrando nel modello di assicurazione della responsabilità civile ai sensi dell'articolo 1904 c.c.

Cass. civ. n. 12462/2024

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.

Cass. civ. n. 4756/2024

L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 144 c. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai sensi dell'art. 1904 c.c., per tale dovendosi intendere il proprietario o il comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione "nolente domino"), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se persone diverse dal contraente della polizza, non trattandosi di soggetti estranei al rapporto assicurativo, poichè il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c.".

Cass. civ. n. 20766/2015

In tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'impugnazione proposta dall'assicuratore in relazione alla misura del concorso di colpa della vittima giova anche al conducente non proprietario che non abbia, a sua volta, proposto analogo gravame, in quanto tale soggetto riveste, ai sensi dell'art. 1904 c.c., la qualità di "assicurato" unitamente al proprietario ed alle altre persone indicate dall'art. 2054, comma 3, c.c., sicché la sussistenza e la misura della sua responsabilità costituiscono presupposto e limite di quella dell'assicuratore verso il terzo danneggiato.

Cass. civ. n. 15107/2013

L'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.

Cass. civ. n. 6293/2013

È affetta da nullità per difetto di interesse, ex art. 1904 c.c., l'assicurazione contro i rischi del trasporto, stipulata dall'acquirente di merce spedita via mare a rischio e pericolo del venditore, essendo stato subordinato l'effetto traslativo alla ricezione del pagamento del prezzo, a nulla rilevando che, dopo l'arrivo a destinazione e l'accertamento dell'avaria di parte del carico, l'acquirente ne abbia egualmente pagato il prezzo.

Cass. civ. n. 28284/2011

In tema di assicurazione contro i danni, qualora oggetto dell'assicurazione sia un bene dato in comodato, l'interesse richiesto in capo all'assicurato, ai sensi dell'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto, può sussistere solo se il rischio della perdita della cosa sia stata parzialmente posto a carico del comodatario, atteso che tale rischio, cui sono esposti i beni dati in comodato, non grava normalmente sul comodatario.

In tema di assicurazione contro i danni, il rischio delle cose conferite in godimento ai sensi dell'art. 2254 c.c. resta a carico del socio conferente; pertanto, solo quest'ultimo ha interesse alla copertura assicurativa per i danni alla cosa, ai sensi dell'art. 1904 c.c.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valido il contratto di assicurazione contro i danni, stipulato da una società in nome collettivo in relazione ad un'imbarcazione conferita in godimento da un socio).

Cass. civ. n. 20751/2007

In tema di assicurazione contro i danni alla cosa, il principio secondo cui, in linea generale, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all'assicurazione del rischio del perimento o deterioramento della res intesa come cespite patrimoniale, trova un limite nell'ipotesi in cui il rischio della perdita della cosa (nella specie, a causa di incendio) sia pattiziamente posto a carico del locatario e sia, quindi, legittimamente trasferito dal proprietario — locatore all'utilizzatore — conduttore, sicché l'assicurazione di questo rischio comporta l'insorgere, in capo a quest'ultimo, di un interesse giuridicamente qualificato all'assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito, e la conseguente legittimazione a chiedere l'indennizzo.

Cass. civ. n. 9469/2004

L'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni (nella specie: trasporto di capi d'abbigliamento), è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.

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