Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1681 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Responsabilità del vettore

Dispositivo dell'art. 1681 Codice Civile

Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto(1), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2050, 2951](2).

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito [414, 415 c. nav.](3).

Note

(1) Tale responsabilità sorge in violazione dell'obbligo di trasportare il passeggero ovvero in caso di ritardo nell'adempimento (1218 c.c.).
(2) Sul vettore incombe una responsabilità aggravata che si avvicina ad una ipotesi di responsabilità oggettiva (v. 1218 c.c.). Secondo alcuni si tratta di illecito contrattuale (1218 c.c.) mentre secondo altra tesi di illecito aquiliano (2043 c.c.). Dal diverso inquadramento deriva anche una differente ripartizione dell'onere della prova.
(3) Si ritiene, invece, che tali norme non si applichino al trasporto di cortesia. Le due figure sono distinte: nel trasporto gratuito vi è sempre un interesse del vettore, seppure non economico, e si crea un vincolo giuridico; nel trasporto di cortesia, invece, manca anche tale interesse. Così, è trasporto gratuito quello che il titolare di un centro commerciale organizza per trasferire le persone dalla stazione dei treni al centro commerciale: i trasportati non pagano nulla ma il titolare ha interesse a far arrivare i potenziali clienti al proprio negozio. Invece, il "passaggio" che si offre a chi fa l'autostop configura trasporto di cortesia.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che il vettore ha l'obbligo di trasportare la persona ma anche quello di assicurarne l'incolumità e l'integrità dei bagagli. I principi da essa enunciati si estendono anche al trasporto di cortesia atteso che esso soddisfa, comunque, un interesse del vettore e che vengono anche in tal caso in rilievo beni di rango primario.
La nullità della clausola di esonero della responsabilità, altresì, si giustifica in base alla natura indisponibile del diritto alla salute ed all'integrità fisica (32 Cost.).

Spiegazione dell'art. 1681 Codice Civile

Natura contrattuale della responsabilità del vettore per sinistro del viaggiatore

Le norme date dal legislatore del '42 per regolare la responsabilità del vettore nel contratto di trasporto di persone riconducono tale responsabilità nell'orbita dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, sia che si tratti di responsabilità per interruzione o ritardo del viaggio, sia che si tratti di responsabilità per sinistri del viaggiatore o per la perdita o l'avaria dei bagagli del viaggiatore. Così disponendo, il codice si è adeguato ai risultati a cui erano già pacificamente arrivate dottrina e giurisprudenza, circa la natura contrattuale della responsabilità del vettore anche per i sinistri del viaggiatore, in relazione all'obbligazione contrattuale principale del vettore che è di far pervenire il viaggiatore incolume a destinazione. L'assorbimento dell'obbligazione legale del neminem ledere (art. 2043) nella specifica obbligazione contrattuale del vettore di portare il viaggiatore incolume a destinazione non modifica il fondamento della responsabilità, che è sempre fondato sulla colpa; ma alleggerisce l'onere della prova per il viaggiatore sinistrato, al quale, sul terreno contrattuale, spetta solo provare il contratto e il sinistro; non la colpa del vettore e nesso di causalità tra la colpa e il danno, spettando invece al vettore dare la prova del fatto liberatorio (art. 1218).


Prova liberatoria

Circa il contenuto della prova liberatoria a carico del vettore, l'art. 1681 adotta tuttavia una formula che non è né quella generale dell'art. 1218 (« se il debitore non prova che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ») adottata invece dal codice della navigazione per il trasporto marittimo (art. 386); né la formula del receptum, in materia di trasporto di cose (« se [il vettore] non prova che la perdita o l'avaria sono derivate da caso fortuito »).

L'art. 1681 dispone che il vettore per liberarsi dalla responsabilità deve provare « di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno ». La formula (adottata anche per la colpa aquiliana nell'esercizio di attività pericolose) (art. 2050) è meno rigorosa di quella del receptum, poiché secondo la formula del receptum il vettore non deve solo provare negativamente di non esser in colpa, ma deve altresì identificare positivamente la causa incolpevole del danno, con la conseguenza di portare a suo rischio i danni derivanti da cause ignote od equivoche anche se egli abbia provato la sua non colpa (vedi appresso sub art. 1693). La formula è invece sensibilmente più rigorosa di quella dell'art. 1218. Infatti, secondo l'art. 1218 il debitore è liberato, quando prova di aver adottato le misure normali per evitare il danno, sia pure tenuto conto della « natura dell'attività professionale esercitata » (art. 1176). Secondo l'art. 1681, invece, il vettore, per essere liberato, deve provare di avere adottato tutte le misure atte in concreto ad evitare il danno, cioè non solo le misure idonee in relazione alle norme regolamentari di sicurezza del tipo di servizio prestato, ma in relazione alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, analogamente a quanto in materia extracontrattuale dispone l'art. 2050 nei confronti di chi svolge un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati.

La responsabilità del vettore, nel trasporto di persone, conserva carattere soggettivo e non oggettivo; resta cioè fondata sulla colpa del vettore o delle persone da lui impiegate nell'esecuzione del trasporto (ausiliari, dipendenti, sostituti) (art. 1228), mentre ha perduto ogni autonomo rilievo l'indagine sul carattere «estraneo » o « non estraneo » all'impresa del fatto determinatore del danno. In questo senso il vettore risponde anche dei fatti estranei all'impresa (es. lesioni arrecate al viaggiatore da altri viaggiatori), se il vettore avrebbe potuto evitarli adottando le misure di diligenza del caso, mentre può non rispondere per fatti « non estranei » all'impresa, se questi non importano un difetto di diligenza da parte sua (es. difetto dei mezzi di trasporto impiegati che il vettore non poteva avvertire e di fronte ai cui rischi non si poteva premunire).

In ogni caso la responsabilità del vettore è condizionata all'esistenza del nesso di causalità tra il fatto a lui imputabile e il danno; anche la prova del difetto di causalità è però a carico del vettore, secondo la regola generale. Quest'indagine è particolarmente delicata quando venga assunto dal vettore come fatto liberatorio il fatto del viaggiatore (inosservanza dei regolamenti del trasporto), trattandosi in tal caso di accertare in fatto se causa efficiente del danno sia il comportamento del viaggiatore o l'eventuale negligenza del vettore. Ove risulti provato il concorso dell'una e dell'altra causa si applica l'art. 1227.


Estensione della responsabilità e valutazione dei danni

L'art. 1681 dichiara il vettore responsabile contrattualmente per gli infortuni che colpiscono il viaggiatore «durante il viaggio », il che vuol dire dal momento in cui, concluso il contratto di trasporto, il viaggiatore entra nel recinto della stazione di partenza (terrestre, marittima o aerea), per tutto il percorso, durante le fermate intermedie, fino al momento in cui il viaggiatore esce dalla stazione di arrivo. Oltre questi termini la responsabilità del vettore può sorgere solo come responsabilità extracontrattuale (art. 2043).

Nulla dispone l'art. 1681 circa la valutazione del danno risarcibile, rimettendosi ai principi generali (articoli 1223-1226).


Bagagli non consegnati

Le norme dettate circa la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore sono estese dall'art. 1681 anche alla perdita o all'avaria delle « cose che il viaggiatore porta con sè », cioè delle cose di cui il viaggiatore conserva la detenzione durante il viaggio (vestiario, bagaglio a mano), come oggetto accessorio del trasporto; mentre il trasporto del bagaglio consegnato al vettore resta soggetto alle norme del contratto di trasporto di cose, come oggetto di trasporto autonomo (art. 1693).


Clausole di esonero

Con particolare disposizione il secondo comma dell'art. 1681 dichiara nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (la persona del viaggiatore, non anche le cose che il viaggiatore porta con sè), nella considerazione che nel sistema della nostra legge i principi posti a tutela dell'integrità della persona sono principi di ordine pubblico.
La norma è assoluta. Non ammette quindi eccezioni nemmeno nel caso che le clausole di esonero abbiano come contropartita particolari concessione nelle condizioni del trasporto, né ammette elusioni nemmeno attraverso convenzioni limitative della misura del danno risarcibile (massimali di danno). Nulla osta invece alla validità delle convenzioni che aumentano le garanzie del viaggiatore, per quanto ciò in pratica soglia avvenire mediante la stipulazione di particolari contratti di assicurazione collaterali al trasporto.


Azione di danni

Il diritto al risarcimento del danno per i sinistri che colpiscono il viaggiatore e le cose che egli porta con sè, entra nel patrimonio del creditore danneggiato nel momento in cui il danno si verifica, ma, rappresentando la conversione di una precedente obbligazione contrattuale del vettore, è trasmissibile agli eredi anche in caso di morte istantanea del viaggiatore per effetto del sinistro.

Per espressa disposizione dell'art. 2951 anche l'azione di danni per sinistro del viaggiatore è soggetta alla prescrizione annuale propria delle altre azioni nascenti dal contratto di trasporto e decorre dal giorno del sinistro.


Trasporti gratuiti

Il contratto di trasporto di persone, definito nell'art. 1678 e regolato nell'art. 1681, è una locatio operis: e quindi un contratto essenzialmente oneroso. L'ultimo capoverso dell'art. 1681 estende tuttavia le norme di tale articolo, per ciò che riguarda la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore, anche ai contratti di trasporto gratuiti risolvendo così una questione pratica che frequentemente si è presentata alla giurisprudenza. L'estensione è giustificata dall'ovvia considerazione che le norme a tutela dell'integrità della persona non possono farsi dipendere dall'esistenza o meno di un corrispettivo. Per i trasporti di pura cortesia o comunque extra-contrattuali es. trasporto di viaggiatori clandestini, trova applicazione l'art. 2050, tutte le volte che il trasporto possa considerarsi attività pericolosa, come in generale può dirsi per i trasporti con mezzi meccanici.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1681 Codice Civile

Cass. civ. n. 19278/2023

L'art. 1681 c.c. pone, a carico del vettore e per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio, una presunzione di responsabilità, la quale opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto, senza che sia necessaria l'individuazione, da parte del passeggero, della precisa anormalità del servizio reso ed essendo invece sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo ritenuto provato che la caduta della passeggera di una nave fosse avvenuta a causa di un rialzo del pavimento, ne aveva rigettato la domanda sul presupposto che non fosse stata dimostrata l'altezza del rialzo medesimo e che ciò integrasse un'anomalia tale da dover essere segnalata)

Cass. civ. n. 19278/2022

Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest'ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l'assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario.

Cass. civ. n. 414/2021

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall'auto, a causa dell'improvvisa ripartenza del veicolo, in difetto di prova su tale circostanza).

Cass. civ. n. 11095/2020

Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Cass. civ. n. 33449/2019

Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una viaggiatrice che, nell'ambito di un trasporto di persone, effettuato senza soluzione di continuità nell'esecuzione negoziale, con trasbordo da una vettura ad un'altra, previsto dall'unico contrato con l'unico vettore, aveva subito lesioni inciampando in una buca nel piazzale ove era avvenuto il trasferimento).

Cass. civ. n. 13226/2018

L'agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore, qualificabile come appalto di servizi, assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio ma resta estranea al distinto contratto di trasporto intercorrente l'acquirente il titolo di viaggio e il vettore medesimo, del cui inadempimento risponde soltanto quest'ultimo.

Cass. civ. n. 6481/2017

Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente — il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza — ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Cass. civ. n. 14699/2016

In materia di responsabilità da sinistri stradali, colui che, in possesso di patente di guida, affidi una vettura nella propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. «foglio rosa», salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato, sicché l’affidamento del veicolo, di per sé, non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l’imperita condotta del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni.

Cass. civ. n. 9593/2011

La presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in fattispecie in cui l'utente del servizio pubblico di autotrasporto aveva bussato alle porte del mezzo per farle aprire e sosteneva, quindi, di esser stato urtato dalla fiancata dello stesso autobus).

Cass. civ. n. 9409/2011

La circostanza che un viaggiatore abbia riportato danni alla persona scendendo da un treno in movimento è di per sé idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del gestore del servizio ferroviario per i danni ai passeggeri prevista dall'art. 13 del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, atteso che tale tipo di condotta viola direttamente la norma di cui all'art. 25 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753, la quale vieta di "aprire le poste esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi".

Cass. civ. n. 21389/2009

In tema di trasporto "amichevole o di cortesia", diversamente dal trasporto "gratuito", il titolo di responsabilità di colui che lo effettua è di natura extracontrattuale, come tale interamente regolato dall'art. 2043 c.c. Ne consegue che, nell'azione risarcitoria, devono essere accertati in concreto sia il dolo che la colpa, quali elementi costitutivi dell'illecito, ricorrendo la seconda ogni qualvolta il vettore abbia tenuto un comportamento non improntato ai canoni oggettivi della perizia e della diligenza.

Cass. civ. n. 12694/2008

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell'articolo 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata l'azione nei confronti del conducente e della proprietaria dell'autoveicolo su cui si trovavano gli attori, per i danni riportati nello scontro con altra autovettura, essendo rimasto accertato che il sinistro era stato provocato esclusivamente dalla imprudente condotta di guida del conducente di quest'ultima).

Cass. civ. n. 3285/2006

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 c.c. e l'articolo 409 c.n. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni, esperita dal viaggiatore nei confronti della compagnia aerea, a causa della totale perdita dell'udito ad un orecchio determinata da barotrauma durante la fase di atterraggio, in quanto il trasporto aereo si era svolto in modo del tutto regolare e senza anomalie, ed era rimasto accertato che il passeggero era stato precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico all'apparato uditivo che lo predisponeva a risentire in maniera particolare degli effetti della variazione della pressione barometrica; egli si era pertanto volontariamente esposto all'evento malgrado i precedenti anamnestici a carico dell'apparato uditivo, che avrebbe dovuto prudentemente avvertire come locus minoris resistentiae).

Cass. civ. n. 2496/2004

In tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di filobus o (come nel caso di specie) su di un tram, la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante l'interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri che; nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all'art. 1681 c.c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta.

Cass. civ. n. 16938/2003

In caso di smarrimento del bagaglio trasportato non a mano dal viaggiatore a bordo di autobus destinato a pubblico servizio, il vettore è responsabile ove non provi che la perdita del bagaglio è derivata da causa a lui non imputabile ed il danno si può determinare in una somma di euro corrispondenti a lire dodicimila per chilogrammo di peso del bagaglio o nella maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore del passeggero. Se il preciso ammontare di questi valori non può essere provato, il danno può essere liquidato equitativamente dal giudice. 

Cass. civ. n. 11198/2003

In tema di responsabilità del vettore per danni alle persone trasportate ai sensi dell'art. 1681 c.c., sebbene si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono il viaggiatore verificatisi durante le operazioni preparatorie ed accessorie del trasporto o durante le fermate, è pur sempre richiesto un nesso causale tra evento dannoso e viaggio e, quindi, tra evento dannoso e veicolo di locomozione, che del viaggio costituisce il mezzo. Ne consegue che, per operazioni accessorie o preparatorie al trasporto, possono intendersi - a titolo esemplificativo — la salita o la discesa dal mezzo, il carico degli bagagli, l'obliterazione del titolo di viaggio che avvenga sul veicolo, l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini, lo spostamento all'interno del mezzo; la sistemazione ai posti, ma non la discesa sulla scala d'accesso alla stazione metropolitana.

Cass. civ. n. 11194/2003

Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi «durante il viaggio» anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

Cass. civ. n. 16574/2002

La responsabilità del vettore prevista dall'art. 1681 c.c. non è applicabile al trasporto di militari, il quale è effettuato dalla Pubblica amministrazione senza alcun fine utilitario e nell'esercizio di una attività che è imposta da imprescindibili necessità di interesse collettivo che si riconnettono alle finalità essenziali dello Stato, a differenza dell'attività del privato, il quale liberamente e per un proprio esclusivo interesse pone in essere contratti di trasporto.

Cass. civ. n. 13635/2001

La presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro.

Cass. civ. n. 12015/2001

La responsabilità del vettore aereo cessa dal momento in cui, in ragione dell'organizzazione amministrativa del traffico nell'aeroporto, operazioni accessorie a quella oggetto del contratto di trasporto risultano organizzate in modo da essere sottratte alla sua sfera di ingerenza, poiché il reddito servizio è reso da un soggetto diverso dal vettore, che non è da lui scelto ed è sottratto alla sua ingerenza. Più in particolare, tale soggetto non pub considerarsi come un preposto del vettore; pertanto, il trasporto dall'aerostazione all'aereo con mezzi e personale del gestore dei servizi aeroportuali non può essere considerata un'operazione di imbarco, inerente al trasporto aereo cui attende il vettore, e questi non risponde, quindi, dei danni verificatisi in tale fase.

Cass. civ. n. 7423/1999

L'art. 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto.

Cass. civ. n. 11161/1997

Il vettore, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1681 c.c., deve non solo provare che l'evento dannoso è dovuto al fatto del terzo, ma deve altresì provare di aver adottato tutte le precauzioni, per prevenire tale fatto del terzo. Pertanto il vettore, il quale effettui trasporti promiscui di persone e di valori, è responsabile ex art. 1681 c.c. per l'uccisione di un passeggero, avvenuta nel corso di una rapina compiuta durante il viaggio, qualora non provi di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il fatto delittuoso del terzo.

Cass. civ. n. 5177/1997

Nel contratto di trasporto di persone, in relazione al principio fissato dall'art. 1681, primo comma, c.c., secondo il quale il vettore risponde dei danni che colpiscono la persona del viaggiatore, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, la configurazione della responsabilità del vettore richiede apposita indagine sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto e dell'indicazione delle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di responsabilità; nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, tali indagini debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo.

Cass. civ. n. 2020/1994

La carenza di una prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall'art. 1681 c.c. per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto non preclude l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, che è tenuto, durante il trasporto, all'osservanza delle comuni norme di prudenza e di diligenza, atteso che la prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all'approntamento di mezzi idonei a salvaguardare l'incolumità del passeggero con normale diligenza, non può escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 10680/1993

La prova liberatoria che il vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c., ha l'onere di fornire per sottrarsi alla responsabilità per i danni alla persona subiti dal trasportato non si esaurisce nella dimostrazione della generica assenza di colpa del conducente del veicolo, ma deve comprendere la prova della osservanza di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto e tenendo, pertanto, conto della precaria stabilità in cui i passeggeri possono eventualmente trovarsi per i più svariati motivi in alcune fasi del trasporto, come durante le operazioni di annullamento (cosiddetta obliterazione) dei biglietti, che normalmente si svolgono dopo ogni fermata.

Cass. civ. n. 1700/1990

Al trasporto «amichevole o di cortesia», che, a differenza del trasporto «gratuito» il quale corrisponde ad un interesse essenzialmente economico del vettore, è privo dell'elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento, non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui, all'art. 1681 c.c. — che dall'ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito — poiché manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità di colui che effettua il trasporto è di natura extracontrattuale ed è regolata quindi dall'art., 2043 c.c., anche con riferimento all'onere della prova in ordine alla responsabilità del vettore. (Nell'affermare il suddetto principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano affermato ricorrere l'ipotesi del trasporto «amichevole o di cortesia» in una fattispecie in cui il conducente di un'auto aveva chiesto a due persone di accompagnarlo al fine di non percorrere, da solo e di notte, una strada poco sicura).

Cass. civ. n. 3223/1989

Nel trasporto gratuito — che, a differenza del trasporto di cortesia, si traduce in un rapporto contrattuale — è presente in chi lo esegue un interesse, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, all'adempimento della prestazione di vettore: tale interesse può concretarsi anche nel godimento dell'altrui compagnia sempre che sia presente ed accertato l'elemento che in concreto abbia reso il godimento della compagnia condizionante l'assunzione dell'obbligo di trasportare.

Cass. civ. n. 1855/1989

In tema di trasporto aereo, il vettore, che, per l'esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un veivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell'equipaggio dell'aereomobile, ancorché questo non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall'art. 1228 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per l'illecito di terzi di cui si avvalga per l'adempimento dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 2994/1987

Allorquando l'imprenditore assuma l'obbligo di condurre i propri dipendenti, a bordo di un autoveicolo, sul luogo di lavoro, ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto gratuito, comportante l'applicabilità della presunzione ex art. 1681 c.c., in virtù della quale il vettore risponde, salva prova liberatoria, dei sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore. Ove, invece, l'iniziativa del trasporto non sia assunta dal proprietario del veicolo, bensì da un suo dipendente cui il veicolo stesso sia affidato per ragioni di lavoro, il primo, rimasto estraneo al rapporto, non assume la veste di vettore e, pertanto, detta presunzione di responsabilità a suo carico resta esclusa, salva l'applicabilità; ove ne ricorrano le condizioni, dell'art. 2049 c.c. riguardante la responsabilità dei padroni e dei committenti.

Cass. civ. n. 4924/1986

In tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la L. n. 990 del 1969, laddove prevede l'assicurazione obbligatoria del trasportato a «qualsiasi titolo», non ha abolito la distinzione tra trasporto gratuito e quello di cortesia, ravvisabile quest'ultimo qualora manchi un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale è mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia. Conseguentemente, nel trasporto di cortesia, non è venuta meno l'esclusione della presunzione di colpa del vettore di cui all'art. 1681 c.c.

Cass. civ. n. 4388/1979

Nell'ipotesi di trasporto di persone, il viaggiatore, ai fini di ottenere il risarcimento del danno subito durante il trasporto, ha l'onere di provare il nesso causale tra il sinistro occorsogli e l'attività del vettore nell'esecuzione del contratto di trasporto e non anche l'anormalità del servizio che ha determinato l'evento dannoso, in quanto in tal modo sarebbe posta a suo carico la dimostrazione della colpa del vettore la cui esistenza è presunta; la prova dell'anormalità del trasporto o della condotta colposa del personale dipendente del vettore, deve essere fornita dal viaggiatore, come presupposto della sua pretesa risarcitoria, nel solo caso del contratto di trasporto concluso con le ferrovie dello Stato.

Cass. civ. n. 1803/1979

La responsabilità del vettore sia terrestre, sia marittimo, sia aereo sussiste, a norma degli artt. 409 c.n. e 1681 c.c., non soltanto quando il sinistro sia avvenuto a causa del trasporto, ma anche quando esso si sia verificato semplicemente in occasione del trasporto, con la differenza che, per gli incidenti verificatisi a causa del trasporto spetta al viaggiatore provare il nesso di causalità tra il trasporto e il danno, con l'indicazione della ragione specifica per cui esso si sia verificato, mentre al vettore incombe la prova liberatoria consistente nel dimostrare che l'evento dannoso è stato conseguenza di un fatto imprevedibile e non evitabile nonostante l'uso della normale diligenza; per gli incidenti verificatisi, invece, semplicemente in occasione del trasporto spetta al viaggiatore soltanto provare che si è trattato di un vero e proprio infortunio, e cioè di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, avvenuto durante il viaggio e che non si sarebbe verificato senza l'occasione del medesimo, mentre incombe al vettore la prova liberatoria consistente nella sola dimostrazione di aver posto in essere le cautele necessarie per assicurare, secondo una normale diligenza la quale non esclude un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte del viaggiatore l'incolumità di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 1287/1978

Poiché il trasporto gratuito di persone si distingue dal trasporto amichevole o di cortesia per la presenza del primo di un interesse del vettore stesso, sia pure mediato ed indiretto, ma apprezzabile giuridicamente, ad eseguire il trasporto, deve essere qualificato trasporto gratuito quello di una persona effettuato dal vettore per ottenerne la prestazione di opera in proprio favore (nella specie di un legale per la tutela dei propri interessi presso le pubbliche autorità).

Qualora colui che assume l'obbligo di trasferire persone o cose da un luogo all'altro non sia proprietario del veicolo adoperato, la responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., incombe soltanto su di lui quale vettore e non anche sul proprietario del veicolo, rimasto estraneo al rapporto.

Cass. civ. n. 3069/1977

Il trasporto gratuito si distingue dal trasporto di cortesia, poiché, mentre nel primo il vettore ha sempre un interesse, sia pure mediato ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione, che ha natura contrattuale, ed è soggetto alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 1681 c.c., il secondo è, invece, caratterizzato dall'insussistenza sia del cennato interesse sia della presunzione di responsabilità. Ne consegue che, nel trasporto di cortesia, nel caso di danni subiti dal trasportato a causa di un incidente stradale, non è il vettore a dover provare di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, ma è, al contrario, il danneggiato che deve dimostrare la responsabilità extracontrattuale del vettore.

Cass. civ. n. 1180/1977

Colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti durante un trasporto cui il vettore non era tenuto per contratto, non esaurisce l'onere probatorio a suo carico dando la prova del fatto del trasporto, ma deve dimostrare che il contratto di trasporto è stato concluso a titolo gratuito e non per mera cortesia.

Cass. civ. n. 732/1970

La distinzione tra trasporto gratuito e quello amichevole o di cortesia, si fonda sulla presenza o meno di un interesse economicamente valutabile e giuridicamente rilevante. Un tale interesse non si identifica con quello allo svolgimento di una attività filantropica.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!