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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Del trasporto di persone

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
708 E' affermato il carattere contrattuale della responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e per la perdita e l'avaria del bagaglio non consegnato (art. 1681 del c.c., primo comma). Ciò importa, secondo i principii generali, che l'onere della prova della causa liberatoria della responsabilità è a carico del vettore. Tale prova è raggiunta quando il vettore ha dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il significato di questa formula è stato già chiarito (n. 571); peraltro la formula ha già subito il vaglio della giurisprudenza a proposito dei trasporti aerei, nella cui legge fu per la prima volta inserita. Essa fa carico di una responsabilità che relativamente ai sinistri che colpiscono il viaggiatore non può essere validamente limitata per convenzione, data l'indisponibilità della propria salute e della propria vita (art. 1681, secondo comma). Si è risolta la dibattuta questione circa il trattamento del trasporto gratuito, nel senso di applicare ad esso i principii del trasporto a titolo oneroso; chè, se il trasporto sia eseguito a titolo di mera amicizia o cortesia, a parte ogni disputa circa la natura del rapporto derivante dall'esecuzione di tale prestazione, devono applicarsi altri criteri nel valutare la condotta dell'autore del danno, in applicazione del principio cui si è ispirato l'art. 414 del codice della navigazione. Per i trasporti cumulativi di persona si è affermato il carattere indivisibile delle prestazioni dei vettori successivi (art. 1682 del c.c., secondo comma) ma non la solidarietà della responsabilità tra i vettori stessi (art. 1682, primo comma), che ha ragione d'essere solo per i trasporti di cose (art. 1700 del c.c.).