Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2994 del 27 marzo 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando l'imprenditore assuma l'obbligo di condurre i propri dipendenti, a bordo di un autoveicolo, sul luogo di lavoro, ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto gratuito, comportante l'applicabilitą della presunzione ex art. 1681 c.c., in virtł della quale il vettore risponde, salva prova liberatoria, dei sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore. Ove, invece, l'iniziativa del trasporto non sia assunta dal proprietario del veicolo, bensģ da un suo dipendente cui il veicolo stesso sia affidato per ragioni di lavoro, il primo, rimasto estraneo al rapporto, non assume la veste di vettore e, pertanto, detta presunzione di responsabilitą a suo carico resta esclusa, salva l'applicabilitą; ove ne ricorrano le condizioni, dell'art. 2049 c.c. riguardante la responsabilitą dei padroni e dei committenti.

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