Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11194 del 17 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi «durante il viaggio» anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

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