Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3223 del 5 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel trasporto gratuito — che, a differenza del trasporto di cortesia, si traduce in un rapporto contrattuale — è presente in chi lo esegue un interesse, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, all'adempimento della prestazione di vettore: tale interesse può concretarsi anche nel godimento dell'altrui compagnia sempre che sia presente ed accertato l'elemento che in concreto abbia reso il godimento della compagnia condizionante l'assunzione dell'obbligo di trasportare.

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