Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 13226 del 25 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore, qualificabile come appalto di servizi, assume nei confronti del committente le responsabilitą per lo svolgimento di tale servizio ma resta estranea al distinto contratto di trasporto intercorrente l'acquirente il titolo di viaggio e il vettore medesimo, del cui inadempimento risponde soltanto quest'ultimo.

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