Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1287 del 14 marzo 1978

(2 massime)

(massima n. 1)

Poiché il trasporto gratuito di persone si distingue dal trasporto amichevole o di cortesia per la presenza del primo di un interesse del vettore stesso, sia pure mediato ed indiretto, ma apprezzabile giuridicamente, ad eseguire il trasporto, deve essere qualificato trasporto gratuito quello di una persona effettuato dal vettore per ottenerne la prestazione di opera in proprio favore (nella specie di un legale per la tutela dei propri interessi presso le pubbliche autoritą).

(massima n. 2)

Qualora colui che assume l'obbligo di trasferire persone o cose da un luogo all'altro non sia proprietario del veicolo adoperato, la responsabilitą di cui all'art. 1681 c.c., incombe soltanto su di lui quale vettore e non anche sul proprietario del veicolo, rimasto estraneo al rapporto.

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