Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5177 del 10 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di trasporto di persone, in relazione al principio fissato dall'art. 1681, primo comma, c.c., secondo il quale il vettore risponde dei danni che colpiscono la persona del viaggiatore, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, la configurazione della responsabilitą del vettore richiede apposita indagine sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto e dell'indicazione delle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di responsabilitą; nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, tali indagini debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo.

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