Fondamento giuridico dell'istituto
Come si è visto, non può opporre l'exceptio non a. c. il contraente convenuto per l'esecuzione della sua prestazione quando esso abbia concesse all'attore un termine successivo di adempimento. In altre parole, l'exc. n. a. c. presuppone necessariamente un'identica scadenza per entrambe le obbligazioni (1460): infatti, la concessione di un termine posteriore di adempimento, fatta da un contraente all'altro, non può che significare rinunzia a quel rapporto di corrispettività temporale tra gli arricchimenti, sull'esistenza del quale invece si basa l'exc. n. a. c., come dimostrato sub art. 1460.
Ma se viene meno il rapporto di corrispettività temporale tra gli arricchimenti, non per questo cessa il rapporto di corrispettività teleologica tra gli arricchimenti che costituisce la fisionomia più caratteristica, ed in ogni caso essenziale, delle obbligazioni da contratti sinallagmatici.
Ora, questo rapporto di corrispettività teleologica corre pericolo di rottura nel caso previsto dall'art. 1461, cioè nel caso in cui il debitore, convenuto per il pagamento, per essere il suo debito già scaduto, viene a trovarsi dl fronte ad una controparte il cui debito non è ancora scaduto (e che quindi non è ancora tenuto ad adempiere) ma le cui condizioni patrimoniali sono divenute tali da porre in evidente pericolo l'adempimento successivo di detto suo debito.
L'art. 1461 appresta appunto un rimedio preventivo a quel debitore il cui debito è già scaduto diretto ad evitare la rottura del rapporto di corrispettività teleologica tra i due arricchimenti voluti dalle patti contraenti.
E’ su questo articolo che occorre ora soffermarci per determinarne la precisa funzione, i presupposti di applicazione, la costruzione giuridica e gli effetti.
Origine della norma contenuta nell’art. 1461
Il principio generale enunciato (per la prima volta) nell'art. 1461 e tratto da alcune disposizioni speciali che erano sparse qua e là nel Codice Civile del 1865 (si vedano, ad es., gli articoli #1469#, #1510#, #1786#), e corrisponde al § 321 B. G. B. il quale appurato» dispone: «Wer aus einem gegenseitigen Vertrage vorzuleisten verpflichtet ist, kann, wean nach dem Abschlusse des Vertrags in den Vermogensverhaltnissen des anderen Teiles eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefandet wird, die ihm obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit fur sie geleistet wird», e di tale principio generale non è che applicazione particolare la disposizione contenuta nel § 610.
L'art. 1461 corrisponde pure all'art. 83 Code Federal des Obligations e di quest'ultimo costituisce pure un'applicazione l'art. 316.
Funzione dell’istituto
Nella sospensione della prestazione per il peggioramento delle condizioni patrimoniali della controparte non può ravvisarsi la figura di una exceptio non adimpleti contractus, in quanto questa ha bensì anche la funzione che è propria della sospensione ex art. 1461 (come diremo subito), ma, in più, ha una funzione preventiva contro i1 pericolo di rottura del rapporto di corrispettività temporale tra gli arricchimenti, funzione che invece non ha la sospensione di cui all'art. 1461: tanto è vero che l'applicazione dell'art. 1461 presuppone necessariamente una situazione del tutto antitetica a quella che sta a base dell'exceptio non a. c. (presuppone cioè una diversità di scadenza delle due obbligazioni corrispettive.
Pertanto, la sospensione della prestazione a titolo cautelare ha una funzione più limitata di quella che è propria dell'exceptio non a. c. La sua funzione infatti è la seguente: di rendere più efficaci e fruttuosi i rimedi che potranno essere usati successivamente nel caso di rottura del rapporto di corrispettività teleologica tra gli arricchimenti: così essa permetterà che la risoluzione per inadempimento (come pure l'eventuale contrarius consensus) possa avvenire re adhuc integra, cosa che non potrebbe avvenire se l'attuale debitore fosse tenuto subito ad eseguire la sua prestazione (nonostante il pericolo che esso corre di non avere poi la controprestazione) e successivamente si trovasse di fronte all'inadempimento della controparte.
Alla sospensione ex art. 1461 può ancora attribuirsi una funzione di coazione psicologica, in quanto essa tende ad indurre la controparte a prestare un'idonea garanzia per l'adempimento futuro della sua prestazione, ed, in ogni caso, a prepararsi in tempo per essere in grado di eseguire tempestivamente la propria prestazione.
Presupposti per l’applicazione dell’art. 1461
Questi presupposti sono:
α) che i due debiti siano a scadenza diversa;
β) l'evidente pericolo (non basterebbe un semplice «timore per il debitore a scadenza anteriore di non conseguire la controprestazione, a causa delle peggiorate condizioni patrimoniali del debitore di essa: la prova di questo evidente pericolo è a carico del convenuto, e il giudizio sull'esistenza o meno di tale pericolo è di fatto;
?) che, al momento in cui i due debiti sorsero, le condizioni patrimoniali dell'attuale richiedente fossero buone o, almeno, da non mettere in pericolo il conseguimento della prestazione da parte del creditore a termine, perché, se già allora erano cattive è da supporre che questo ultimo abbia inteso correre l’alea dell’insolvibilità del suo debitore e che, comunque abbia tenuto conto di tale pericolo nello stabilire le condizioni contrattuali (il testo dell'art. 1461 pare esplicito in questo senso: ivi si parla di «condizioni patrimoniali divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione»). Nello stesso senso, il § 321 B.G.B. e l'art. 83 del Cod. Feder. svizzero;
δ) che il debitore a scadenza precedente non abbia rinunziato a tale potere ex art. 1461: rinunzia che si ha con l'obbligazione assunta mediante la clausola solve et repete (1462).
Costruzione giuridica
Come detto, l’art. 1461 riproduce il § 321 B.G.B. Ora, non pochi scrittori tedeschi configurano il potere di sospendere la prestazione a causa delle peggiorate condizioni economiche del debitore come una exceptio non adimpleti contractus. Costruzione questa nettamente errata [specialmente per il nostro diritto], perché: 1) l'exceptio non è ammessa che nel caso di debiti aventi la stessa scadenza; 2) perché essa è pur sempre opponibile nonostante sia stata data speciale garanzia, mentre ciò non avviene ex art. 1461; 3) perché, come detto, diversa e più ampia è la funzione dell'exceptio rispetto a quella del potere di sospensione della prestazione per peggioramento delle condizioni economiche della controparte; 4) perché, infine, nettamente diverso è il carattere del termine che viene apposto all'obbligazione del debitore in bonis.
E’ neppure appare accettabile per il nostro diritto la costruzione data da altri scrittori tedeschi al § 321 B.G.B., i quali, nel potere di sospendere la prestazione per il peggioramento della situazione patrimoniale del debitore, ravvisano un vero e proprio diritto di ritenzione (Zuruckbehaltungsrecht). Va peraltro ricordato a questo proposito che il B.G.B., pur tenendo distinto i1 diritto di ritenzione da altre figure giuridiche [così dall'exceptio non adimpleti contractus: si v. i §§ 302 e 322], lo riconosce però come figura generale (§§ 273-274) e lo ammette non solo nel caso di crediti scaduti per spese fatte sulla cosa o per danni da questa cagionati (§ 273), ma anche nel caso del debitore il quale abbia contro il creditore un credito scaduto derivante dallo stesso rapporto giuridico su cui è fondata la sua obbligazione (§ 273): si cfr. anche i §§ 369, 370, 371 B.G.B.
Pertanto, se per la dottrina tedesca può essere giustificato il ricorso al diritto di ritenzione per spiegare la norma contenuta nel § 321, tale costruzione è senz'altro da scartare nel caso dell'articolo 1461 del nostro Codice, per la natura del tutto speciale ed eccezionale del nostro diritto di ritenzione il quale spetta unicamente al creditore di somma per indennità o rimborsi nascenti da spese effettuate per date cose di cui è stato in possesso, con o senza diritto (ma, se senza, in buona fede) e che deve restituire, e tale diritto consiste nel potere di trattenere le cose stesse, rifiutandone la riconsegna, fino a che non sia pagato o soddisfatto del suo credito (748, 975, 1006, 1011, 1152, 15022). Si aggiunga che il potere di ritenzione ha la stessa funzione e struttura del potere che spetta al creditore pignoratizio: il che esclude definitivamente la possibilità di ricorrere alla figura della ritenzione per costruire giuridicamente il potere di sospendere la prestazione ex art. 1461.
Infine, un'altra parte della dottrina tedesca, per spiegare il § 321, fa ricorso alla c.d. clausola rebus sic stantibus. Ma, a parte ogni altra considerazione, anche questa costruzione giuridica mi pare assolutamente inaccettabile per il nostro diritto nel quale la clausola r. s. st. può applicarsi unicamente ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, e il cui presupposto necessario è dato, non già dalle peggiorate condizioni economiche del debitore, bensì dalla eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di una delle parti a causa del verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili (1467).
La costruzione giuridica del potere di sospendere la prestazione ex art. 1461 è la seguente. Occorre distinguere due ipotesi: A) ipotesi in cui il peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'attore sono tali da rendere applicabile il disposto dell'art. 1186 (decadenza dal termine): in questa ipotesi si avrà che, decadendo l'attore dal beneficio del termine, il suo debito viene senz'altro a scadenza, onde, venendosi a trovare di fronte due debiti entrambi scaduti, il convenuto potrà opporre la vera e propria exceptio non adimpleti contractus ex art. 1460
B) ipotesi in cui l’art. 1186 non può trovare applicazione: in questo caso, quando ricorrano i presupposti, al debito del convenuto viene apposto, ex lege, un nuovo termine di adempimento la cui scadenza si avrà nel momento in cui verrà a cessare il pericolo per il debitore di perdere la controprestazione (il che avverrà, ad es., nel caso in cui sia prestata idonea garanzia), e in ogni caso tale termine non potrà essere posteriore al termine inerente al debito dell'attore (perché in questo momento il convenuto potrà opporre l'exceptio non adimpleti contractus) o al momento dell'estinzione di detto debito (perché in questo caso verrà meno il rapporto di corrispettività tra gli arricchimenti, per cui non sarà più applicabile né il 1460 né il 1461).
Questo termine presenta le seguenti caratteristiche:
a) è un termine che inerisce al contenuto dell'obbligazione,
b) è un termine incertus quando,
c) è un termine a favore del debitore della prestazione anticipata, il quale quindi può rinunziarvi,
d) è un termine accordato dalla legge (previo accertamento della situazione patrimoniale del debitore a scadenza successiva), la quale ciò fa basandosi sulla volontà causale delle parti,
e) il carattere di questo termine differisce da quello che si ha nell'exceptio non adimpleti contractus perché qui detto termine si riferisce ad una sola obbligazione (quella del debitore in bonis) e perché la sua scadenza non può considerarsi come dipendente dalla pura volontà della controparte, e se questa può anche farlo scadere prestando idonea garanzia (1461), la prestazione di questa garanzia non costituisce affatto il contenuto di un obbligo: per questa ragione, il problema (che potrebbe sorgere e che non consta essere stato esaminato) del momento iniziale della prescrizione estintiva del rapporto giuridico a cui quel termine inerisce va risolto in senso opposto a quello adottato in tema di exceptio non adimpleti contractus: cioè, la prescrizione comincerà a decorrere solo dalla scadenza di detto termine.
Il potere di sospensione ex art. 1461 nel processo: A) Legittimazione attiva e passiva; B) L’ionere della prova; C) Possibilità di condanna del convenuto (il quale opponga il potere di sospendere la propria prestazione ex art. 1461) sotto la condizione che sia a lui prestata un’idonea garanzia
A) Per quanto riguarda la legittimazione attiva e quella passiva si rinvia ai principi esposti a proposito dell'exceptio non a. c., i quali saranno qui applicabili, tenendo conto della particolarità del potere ex art. 1461.
B) Per quanto riguarda l'onere della prova, pare che questo incombe a chi sostiene il peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'attore (cioè, incombe al convenuto).
C) A differenza di quanto detto a proposito dell'exceptio non adimpleti contractus, pare che nel caso in cui il convenuto opponga alla domanda dell'attore, il potere di sospendere la propria prestazione ex art. 1461, il giudice (sempre che risulti dimostrato il peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'attore ex art. 1461), anziché limitarsi a respingere puramente e semplicemente la domanda dell'attore, possa condannare i1 convenuto sotto condizione che sia prestata idonea garanzia a favore del convenuto stesso.
Infatti, è necessario qui porre bene in evidenza che, mentre ex art. 1460 l'exc. n. a. c. è sempre opponibile nonostante l'offerta o la dazione di idonea garanzia da parte dell'attore (in quanto qui si tratta di due obbligazioni entrambe scadute e ciascun creditore ha senz'altro diritto di avere la prestazione a lui dovuta), invece l'art. 1461 pone come fungibile, di fronte al potere di sospendere la prestazione, una misura di garanzia, quale la cauzione di adempiere nel termine stabilito: ciò perché il debito dell'attore è ancora da scadere. Certo che questa cauzione ha una funzione diversa da quella propria del potere di sospendere la propria prestazione, perché, mentre quest'ultima è diretta a rendere più efficaci e fruttuosi i rimedi che potranno essere in seguito usati contro la rottura del rapporto di corrispettività teleologica tra gli arricchimenti (così, ad. es., a permettere che la risoluzione per inadempimento avvenga re adhuc integra), invece la prestazione della garanzia ex art. 1461 tende semplicemente a garantire la fruttuosità dell'esecuzione per il credito a scadenza successiva. Ma è indiscutibile che la legge (art. 1461) dà diritto all'attore di neutralizzare il potere di sospendere la prestazione del convenuto mediante la dazione di idonea garanzia (appunto perché i1 debito del convenuto è già scaduto, mentre non lo è ancora quello dell'attore).
Quindi, pare che, in forza di tale principio, il problema se il giudice possa condannare il convenuto ad adempiere la sua obbligazione scaduta sotto condizione che l'attore dia cauzione, debba essere risolto affermativamente.
Cause che impediscono o che estinguono il potere di sospendere la prestazione ex art. 1461
Sono:
1) la rinunzia a tale potere;
2) la cessazione del pericolo per il debitore di perdere la controprestazione [es., in seguito a dazione di idonea garanzia a favore del convenuto (1461)];
3) la scadenza anticipata del termine inerente al contenuto dell'obbligazione dell'attore ex art. 1186: in questo caso potrà trovare applicazione l’art. 1460 (exceptio non adimpleti contractus) e non più l'articolo 1461.
Considerazioni finali
Il potere di sospendere la prestazione è un potere ex lege (1461): ma un tale potere può anche sorgere da un patto speciale, nel quale si potranno stabilire presupposti diversi da quelli richiesti dall'art. 1461. Un tale patto, peraltro, se predisposto da uno dei contraenti, dev'essere redatto e approvato per scritto (1341).
Il potere di sospendere la prestazione ex art. 1461 può essere esercitato stragiudizialmente dall'interessato. Applicazione particolare del principio contenuto nell'art. 1461 è la disposizione dell'art. 1822, riguardante la promessa di mutuo.
Principi speciali, contenuti nel R. D. 16 marzo 1942, n. 267, valgono nel caso di fallimento. Infatti, per i contratti conchiusi prima della dichiarazione di fallimento di un contraente e che si trovino in corso di esecuzione quando tale dichiarazione avviene, vale il seguente principio generale: il contraente in bonis non può essere costretto ad adempiere, ove, dal canto suo, non adempia integralmente il curatore (nell'interesse dei creditori) (articoli 72, 73, 74, 75 infine, 80, 81, 82 del R. D. cit.).
In altri casi invece, il fallimento di un contraente scioglie di diritto il contratto in corso di esecuzione o non ancora eseguito: questo avviene per il contratto di borsa a termine (76); per l'associazione in partecipazione (77); per il conto corrente, il mandato e la commissione (78); per l'appalto (81).
Il concordato preventivo lascia inalterati i contratti in corso (si vedano a questo proposito gli articoli 167-169 del R. D. cit.).