Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3072 del 18 maggio 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Le norme degli artt. 1461 e 1481 c.c. sono applicabili anche al contratto preliminare, essendo dirette a garantire in tutti i contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le contrapposte prestazioni. Pertanto il promissario acquirente, quando sussiste il pericolo di rivendica del bene promesso in vendita o di revoca del futuro acquisto di esso per effetto del sopravvenuto manifestarsi dello stato di insolvenza del promittente alienante e del suo conseguente prevedibile fallimento, non solo ha la facoltà di rifiutarsi di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo, ma può anche pretendere la stipulazione di questo con la sospensione del pagamento del prezzo.

(massima n. 2)

Le norme degli artt. 1461 e 1481 c.c., le quali sono entrambe dirette a garantire nei contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le contrapposte prestazioni, in attuazione dello stesso principio cui si ispira l'art. 1460 c.c., si applicano, in forza di interpretazione meramente estensiva, anche a favore del contraente che possa essere pregiudicato dal fallimento dell'altra parte, in quanto dette norme perseguono la finalità di evitare che sia violato o alterato l'equilibrio tra le prestazioni, qualora, durante lo svolgimento del rapporto, venga a manifestarsi l'incertezza della realizzazione della controprestazione in relazione alla quale sia stata assunta l'obbligazione corrispettiva, circostanza questa che si verifica anche nell'ipotesi in cui il rapporto possa essere influenzato o condizionato dal possibile e prevedibile fallimento di uno dei contraenti.

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