Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7060 del 15 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione dilatoria di cui all'art. 1461 c.c., applicabile anche ai contratto preliminare, può essere opposta, in via di autotutela e con funzione cautelare, da una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive quando il mutamento della situazione patrimoniale dell'altro contraente venga a deteriorarsi in maniera seria ed irreversibile e divenga tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente in bonis; per l'applicabilità dell'art. 1461 c.c. non è necessario che tale modificazione patrimoniale sia sopravvenuta rispetto al contratto, essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione ne sia venuto a conoscenza successivamente e che egli non l'abbia conosciuta o potuta conoscere con la normale diligenza. Detta eccezione può, tuttavia, essere paralizzata da un'offerta di idonea garanzia da parte del contraente le cui condizioni economiche siano mutate.

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