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Articolo 1402 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Termine e modalità della dichiarazione di nomina

Dispositivo dell'art. 1402 Codice Civile

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso(1).

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

Note

(1) Le parti possono anche stabilire un termine superiore ai tre giorni. Ciò comporta, però, la necessità di un nuovo atto di trasferimento (v. 1405 c.c.), anche a fini fiscali.

Ratio Legis

Il termine per la dichiarazione di nomina si giustifica per l'esigenza che l'incertezza per il terzo non si protragga troppo a lungo.
La dichiarazione deve essere accompagnata dall'accettazione o dalla procura del nominato perchè altrimenti si verrebbe a creare una situazione analoga a quella disciplinata dall'art. 1398 del c.c..

Spiegazione dell'art. 1402 Codice Civile

Natura del termine e requisito della procura

Si prescrive che la dichiarazione di nomina del terzo, che va comunicata all'altra parte contraente nel termine di giorni tre dal contratto (salvo termine diverse, fissato dalle parti), debba completarsi, nel contempo, con l'accettazione del terzo, o con la esibizione della procura già conferita allo stipulante.

In base al disposto del successivo art. 1405, è a ritenere che il termine di giorni tre, o quello fissato dalle parti, sia essenziale, perché possa sussistere la figura del contratto per persona a dichiarare.

Pensiamo, infine, che la procura debba essere speciale, soprattutto perché essa fa le veci dell'accettazione della persona nominata.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

268 La dichiarazione di nomina del contraente è stata costruita nell'art. 284 come recettizia: deve essere comunicata all'altra parte in un termine di dieci giorni dalla stipulazione del contratto, salvo un più breve termine contrattuale. Ma essa non avrebbe efficacia se non fosse accompagnata dalla prova della legittimazione a compierla: questa prova o è data da una procura anteriore o è data dall'accettazione della persona nominata, quando non si è avuto un incarico anteriore.
Dichiarazione di nomina, procura o accettazione devono rivestire la stessa forma usata per il contratto: e quindi, se pur la legge non richiede per questo l'atto pubblico, ove tale forma fu usata dalle parti, essa deve servire altresì per i tre atti che concorrano a identificare il contraente originariamente non nominato. Questo dichiara l'art. 287, ed è naturale che esso imponga, altresì, di rendere pubblico l'atto di nomina, quando una particolare forma di pubblicità è richiesta per il contratto. Al fine di non eccedere in formalismi ho ritenuto che non fosse necessaria uguale pubblicità per la procura della persona nominata e per la sua accettazione. Basta che la dichiarazione di nomina da rendere pubblica contenga l'indicazione dell'atto di procura e dell'atto di accettazione della persona nominata: a tal onere si soddisfa enunciando tutti gli estremi che identificano i due documenti.

Massime relative all'art. 1402 Codice Civile

Cass. civ. n. 28394/2017

In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d'ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall'altro contraente.

Cass. civ. n. 15944/2015

In ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare per persona da nominare, ricorre il requisito della forma scritta della dichiarazione di nomina ex art. 1402 c.c. ove la "electio amici" sia avvenuta in sede di assemblea dei soci di una società cooperativa, quale promittente venditrice, con verbalizzazione e sottoscrizione da parte del socio assegnatario, promissario acquirente, nonché del terzo nominato.

Cass. civ. n. 12741/2007

Qualora il promittente venditore abbia stipulato il contratto per sé o per persona da nominare, la scadenza del termine — non perentorio — previsto dall'art. 1402 c.c. per la dichiarazione di nomina (se le parti non abbiano diversamente convenuto), può essere eccepita soltanto dall'altro contraente, nel cui interesse il suddetto termine è previsto.

Cass. civ. n. 6952/2000

Nel contratto per persona da nominare il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente modificato dalle parti, a condizione che il nuovo termine sia certus an et quando e non faccia sorgere dubbio alcuno che l'adempimento prescritto dalla legge avvenga in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato; in mancanza di tali caratteristiche la clausola è inidonea a sostituire il termine legale e se l'indicazione del contraente non avviene entro questo termine il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il contratto efficace tra le parti originarie in presenza di una clausola che aveva previsto che la nomina dovesse avvenire in occasione della stipula dell'atto pubblico, per la quale era fissato un termine dilatorio, stabilendosi che non potesse aver luogo prima di una data determinata).

Cass. civ. n. 3576/1999

In tema di contratto per persona da nominare, il termine per l'electio amici può essere legittimamente stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all'art. 1402 c.c. (tre giorni dalla conclusione del contratto), con la conseguenza che, in caso di stipula di un preliminare per persona da nominare, detto termine ben può coincidere con la data fissata per la stipula del contratto definitivo: in tal caso, l'indicazione del nome del terzo deve considerarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l'opposizione del promittente alienante, il promissario acquirente abbia avanzato istanza per l'esecuzione in forma specifica, provvedendo all'electio amici con la domanda giudiziale.

Cass. civ. n. 1823/1992

L'invalidità o l'intempestività della dichiarazione di nomina del terzo non comporta la nullità del contratto per persona da nominare, ma ne restringe unicamente l'efficacia nei rapporti fra i contraenti originari. Ne consegue che con riguardo ad un contratto preliminare la questione della validità e tempestività di tale dichiarazione può essere sollevata solo nell'ambito dei rapporti che legano il promittente, il promissario ed il terzo nominato, ma non può essere in nessun caso dedotta da un terzo estraneo, il quale non potrebbe derivarne effetti a lui favorevoli, neppure quando vanti a sua volta sulla base di un autonomo rapporto intercorso con il medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario.

Cass. civ. n. 3401/1984

In ipotesi di preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal promissario acquirente per sé o per persona da nominare, la circostanza che quest'ultimo provveda a tale nomina dopo la scadenza del termine all'uopo fissato, in esecuzione di un patto di cessione del contratto cui sia rimasto estraneo il promittente venditore, non è di per sé ostativa a che il soggetto nominato assuma i diritti (e gli obblighi) nascenti dal contratto stesso, e, quindi, abbia la possibilità di chiederne l'esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c. tenendo conto che l'indicata tardività della nomina, quale ragione di decadenza dalla relativa facoltà, non è rilevabile d'ufficio, né deducibile da terzi interessati, ma può essere soltanto eccepita dall'altro contraente, e che, inoltre, il suddetto patto di cessione deve ritenersi efficace qualora risulti un preventivo assenso alla cessione medesima da parte del promittente, ancorché tale assenso non sia ravvisabile nel mero fatto di aver aderito alla riserva di nomina effettuata dal promissario.

Cass. civ. n. 422/1984

Con riguardo al preliminare di compravendita immobiliare, il quale contenga la facoltà del promissario di intestare il bene promesso anche ad altra persona da nominare, la domanda giudiziale proposta da detto promissario e da un terzo, al fine di conseguire congiuntamente l'esecuzione specifica del preliminare medesimo, può integrare una tempestiva e valida nomina di tale terzo, quale contitolare dei diritti nascenti dal contratto stesso, ove dai patti che prevedono la suddetta facoltà risulti una deroga al termine legale per la nomina del terzo (tre giorni dalla stipulazione, ai sensi dell'art. 1402 c.c.), nel senso che essa sia consentita fino al momento del contratto definitivo.

Cass. civ. n. 1219/1983

Nel caso d'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita che preveda la stipulazione del contratto definitivo a favore del promissario o di un terzo da nominare al momento della stipula, perché il promissario possa ottenere in giudizio pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo, occorre che la nomina di quest'ultimo sia fatta nella stessa domanda.

Cass. civ. n. 1847/1982

Nel contratto per persona da nominare, la comunicazione della nomina e la comunicazione dell'accettazione della persona nominata sono valide ed operanti, ai sensi dell'art. 1402 c.c., quando giungano all'indirizzo dell'altro contraente entro il termine legale di tre giorni, ovvero entro il diverso termine convenzionale all'uopo pattuito, mentre resta a tal fine irrilevante la loro eventuale non contemporaneità, o ricezione in tempi diversi, ma nel rispetto del suddetto termine.

Cass. civ. n. 3644/1972

Il termine per la dichiarazione di nomina della persona contraente (art. 1402 c.c.) è da qualificare termine di decadenza, e dalla inosservanza di esso consegue che il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. La relativa eccezione è proponibile anche in appello, purché prima della chiusura della trattazione orale. La dichiarazione di nomina tardivamente operata non produce i suoi effetti nell'ambito del contratto per persona da nominare, qualunque sia l'atteggiamento dei contraenti, potendo, se mai, essa dar luogo, in quanto ne ricorrano i relativi presupposti, ad una cessione di contratto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1402 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Davide G. B. chiede
martedì 28/05/2019 - Lombardia
“premesso che:
- il 01/03/19 un soggetto privato effettua una proposta di acquisto immobiliare, per se o persona / società / ente da nominare, entro la data del rogito definitivo, avvalendosi di un mediatore;
- il 10/03/19 il soggetto privato firma l'incarico di mediazione impegnandosi a pagare un importo stabilito a titolo di provvigione entro il 30/04/19;
- la proposta viene accettata dal promittente venditore e registrata in Agenzia delle Entrate nei termini
- il 01/04/19 viene costituita una SRL unipersonale dal soggetto privato promissario acquirente
- il 10/04/19, con atto pubblico in presenza di notaio, la SRL viene nominata e accetta la nomina ex art. 1404; viene stipulato un nuovo preliminare alle stesse condizioni della proposta di acquisto, registrato in Agenzia Entrate e trascritto in Conservatoria dei Registri Immobiliari
- la SRL, sostituitasi al soggetto privato ex-tunc nei diritti e obbligazioni derivanti dalla compravendita, vuole procedere al pagamento della provvigione stabilita il 10/03/19, al mediatore, entro il termine stabilito del 30/04/19, ma il mediatore si oppone sostenendo che è deve ricevere il pagamento da parte del privato, poiché non è stato sottoscritto un accordo successivo con la SRL e non ha presentato assenso per liberare il soggetto privato dall'obbligo di corrispondere il compenso.
Con la presente si chiede conferma dell' opponibilità della sostituzione avvenuta per nomina ex art. 1404 della SRL, registrata e pubblicata, verso tutti i creditori del soggetto privato, per i debiti inerenti la compravendita, tra i quali la provvigione spettante al mediatore.”
Consulenza legale i 02/06/2019
Nel contratto per persona da nominare (disciplinato dagli articoli 1401 c.c. e seguenti del codice civile) una parte “può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto”.
Con l’atto di nomina ( la cd. electio amici) il soggetto nominato subentra, appunto, quale parte sostanziale del contratto, in sostituzione all'originario stipulante acquistando con efficacia retroattiva diritti ed obblighi derivanti dal contratto medesimo.

L’art. 1402 del codice civile richiede che la dichiarazione di nomina debba essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se non sia stato stabilito un diverso termine. La norma richiede, inoltre, l’accettazione della persona nominata.

Non è richiesta invece alcuna accettazione da parte dell’altro contraente al quale - se non sono state rispettate le formalità previste – la nomina è pienamente opponibile.

In merito al termine per l’atto di nomina, la Cassazione con sentenza n.3576/1999 aveva sottolineato che: “in tema di contratto per persona da nominare, il termine per l'electio amici può essere legittimamente stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all'art. 1402 c.c. (tre giorni dalla conclusione del contratto), con la conseguenza che, in caso di stipula di un preliminare per persona da nominare, detto termine ben può coincidere con la data fissata per la stipula del contratto definitivo: in tal caso, l'indicazione del nome del terzo deve considerarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l'opposizione del promittente alienante, il promissario acquirente abbia avanzato istanza per l'esecuzione in forma specifica, provvedendo all'electio amici con la domanda giudiziale.“

E sempre in merito alla dichiarazione di nomina, la Cassazione con la più recente sentenza n. 7217 del 2013 ha altresì ribadito che: “Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine parte contraente. Ne consegue che la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti”.

Ciò posto in punto di diritto, nella presente vicenda le formalità richieste dalla legge ai fini della validità ed efficacia della nomina appaiono pienamente rispettate: ciò sia con riguardo alle tempistiche che con riguardo la comunicazione della nomina (V. anche atto pubblico del 10/04/19 e successivo nuovo preliminare alle stesse condizioni della proposta di acquisto, registrato in Agenzia Entrate e trascritto in Conservatoria dei Registri Immobiliari).

Pertanto, a nostro parere, il rifiuto interposto dal mediatore appare privo di fondamento giuridico in quanto non è richiesto dalla normativa in materia alcun “assenso per liberare il soggetto originario”.

Anzi, detto rifiuto potrebbe integrare la fattispecie della cd. “mora del creditore” di cui all’art. 1206 del codice civile.
In tal caso, potrebbe valutarsi l’opportunità di procedere con le forme e modalità di cui agli articoli 1208 e 1209 c.c.

FRANCO D. chiede
martedì 12/12/2017 - Sardegna
“Buongiorno.
Nei prossimi giorni stipulerò un rogito con persona da nominare secondo quanto previsto dall'art. 1401 e ss. cc.
il problema nasce nella successiva fase di comunicazione al venditore della nomina del dell'acquirente finale che, stando a quanto riportato da più parti, deve avvenire entro tre giorni dalla stipula del contratto.
Faccio un esempio: oggi 12/12 si stipula il rogito fra il venditore e l'intermediaro. Il notaio provvederà alla registrazione dell'atto il giorno 14/15. Sono quindi già passati i tre giorni obbligatori. Quando farò la comunicazione al venditore sarò già fuori termini e quindi altra spesa per la registrazione? Oppure i tre giorni decorrono dalla avvenuta registrazione? Se tra le parti si concorda un'altro termine per la comunicazione dell'acquirente finale si ripaga la tassa di registro? in che modo deve essere comunicato al venditore la nomina dell'acquirente? E' sufficiente una raccomandata? oppure un telegramma? oppure, obbligatoriamente secondo alcuni, attraverso un ufficiale giudiziario con tutte le difficoltà pratiche che questo comporta? Ho consultato diversi notai ma i pareri non coincidono. Stante le somme in gioco è indispensabile avere certezze.
Grazie.”
Consulenza legale i 22/12/2017
Da ciò che viene esplicitato nel quesito il problema che si intende risolvere sembra chiaramente essere quello di natura fiscale, ossia evitare un duplice passaggio di proprietà e, conseguentemente, una doppia tassazione.

Ora, lo strumento giuridico deputato a conseguire tale effetto è certamente il contratto per persona da nominare, previsto e disciplinato dal codice civile agli artt. 1401 e seguenti.

La riserva di nomina, infatti, consente allo stipulante di riservarsi, nei confronti dell’altro contraente (promittente), la facoltà di nominare successivamente un soggetto diverso nei cui confronti faranno capo i diritti e le obbligazioni nascenti dallo stesso contratto con effetto ex tunc, ossia dalla data della stipulazione (così art. 1404 c.c.).

I dubbi interpretativi che possono sussistere in ordine alle corrette modalità da seguire per effettuare la dichiarazione di nomina, evitando la duplice tassazione, nascono in realtà dalla sussistenza di un contrasto tra la normativa civilistica e quella fiscale, entrambe dettate per disciplinare tale fattispecie contrattuale.

Infatti, la norma fiscale applicabile per tale ipotesi è l’art. 32 del T.U. imposta di registro (DPR n. 131/1986), il quale dispone l’assoggettamento ad imposta fissa di registro per la dichiarazione di nomina della persona “per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato”, a condizione che la facoltà di nomina:

a) derivi dalla legge o da espressa riserva contenuta nell’atto cui la dichiarazione si riferisce;
b) sia esercitata entro tre giorni dalla data dell’atto, “mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso”.
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di nomina sia effettuata nello stesso atto o contratto che contiene la riserva, non è dovuta alcuna specifica imposta.

L’art. 1402 c.c., invece, prevede:
a) che la forma della dichiarazione di nomina e della procura o accettazione del nominato debba essere la stessa che le parti hanno usato per il contratto;
b) che la dichiarazione debba essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni, salvo diversa previsione contrattuale.
c) che la dichiarazione di nomina non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione del nominato oppure se non esiste procura anteriore al contratto.

Come può notarsi, non solo la disposizione fiscale non considera in nessun modo l’accettazione del nominato (o la procura anteriore), ma introduce requisiti di forma non presenti negli artt. 1402 e 1403 c.c. ed una disciplina dei termini che solo apparentemente corrisponde a quella codicistica, visto che, ai sensi dell’art. 32, il termine di tre giorni non pare poter essere derogato.

In questa prospettiva, risulta evidente come la finalità della disciplina fiscale non sia quella di introdurre condizioni e termini di efficacia che si aggiungono o sostituiscono a quelli codicistici, bensì regolare le conseguenze di ordine tributario in modo parzialmente differente dagli effetti giuridici prodotti dalla dichiarazione di nomina.

Sono evidenti le ragioni di cautela fiscale, tese ad evitare che la riserva di nomina venga utilizzata per coprire un doppio trasferimento dal promittente allo stipulante e da questi all’eletto, e per mandare quindi ad effetto una facile frode fiscale.
Tali considerazioni appaiono utili per chiarire che il mancato rispetto, nella dichiarazione di nomina, delle condizioni di cui all’art. 32 Dpr 131/1986 non impedisce che la stessa sia considerata, anche dal punto di vista tributario, pienamente efficace, se effettuata ai sensi degli artt. 1402 e 1403 c.c., e produttiva degli effetti che le sono tipici; la tutela dell’interesse fiscale ha però spinto il legislatore ad apprezzare la dichiarazione di nomina effettuata senza i requisiti di forma oppure il rispetto dei termini di cui all’art. 32, Dpr 131/86, alla stregua della conclusione di un nuovo contratto, avente gli stessi effetti di quello precedente, tra il soggetto stipulante ed il soggetto nominato (in questi casi, infatti, sarà dovuta la medesima imposta prevista per l’atto cui la dichiarazione si riferisce).

Da quanto sopra detto, dunque, ne consegue che, onde ottenere il vantaggio fiscale di aver tassato un solo trasferimento di proprietà, occorre che nel termine di tre giorni dalla data dell’atto (e non dalla sua registrazione) venga effettuata la dichiarazione di nomina, secondo le forme prescritte dall’art. 32 DPR 131/1986 (ossia atto pubblico o scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso).

Una volta rispettato tale termine, può convenirsi ex art. 1402 comma 1 c.c. un termine diverso e più lungo entro cui la dichiarazione di nomina, unitamente all’accettazione della persona nominata o ad una sua procura anteriore al contratto, debba essere portata a conoscenza dello stipulante, trattandosi di un atto avente carattere recettizio.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, si fa osservare che, nella pratica, solitamente è lo stesso notaio che riceve la dichiarazione di nomina e, preferibilmente, la contestuale accettazione, a provvedere alla notifica di tale atto allo stipulante mediante ufficiale giudiziario.

Infine, si ritiene utile evidenziare che la stessa Corte di Cassazione ha costantemente affermato la diversità della funzione del termine di cui all’attuale art. 32, Dpr 131/86, “determinata unicamente da esigenze tributarie”, da quello previsto dall’art. 1402 c.c., “che persegue finalità di altra natura e del tutto diverse” e che, in quanto tale, può anche essere superiore a tre giorni (così Cass. sent. n. 2284 del 3/7/1968 e Cass. sent. n. 1822, del 21/6/1974 (in Foro it., 1976, I, 1845).