(massima n. 1)
Il termine per la dichiarazione di nomina, anche se non perentorio, può essere eccepito solo dall'altro contraente (il promissario venditore) nel cui interesse è stato previsto dal codice civile (art. 1402 c.c.). La scadenza del termine non solleva la parte che avrebbe dovuto fare la nomina dalla sua posizione, ma può essere usata a suo vantaggio solo dall'altra parte del contratto.