Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28228 del 4 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per la dichiarazione di nomina, anche se non perentorio, può essere eccepito solo dall'altro contraente (il promissario venditore) nel cui interesse è stato previsto dal codice civile (art. 1402 c.c.). La scadenza del termine non solleva la parte che avrebbe dovuto fare la nomina dalla sua posizione, ma può essere usata a suo vantaggio solo dall'altra parte del contratto.

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