Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1823 del 14 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

L'invalidità o l'intempestività della dichiarazione di nomina del terzo non comporta la nullità del contratto per persona da nominare, ma ne restringe unicamente l'efficacia nei rapporti fra i contraenti originari. Ne consegue che con riguardo ad un contratto preliminare la questione della validità e tempestività di tale dichiarazione può essere sollevata solo nell'ambito dei rapporti che legano il promittente, il promissario ed il terzo nominato, ma non può essere in nessun caso dedotta da un terzo estraneo, il quale non potrebbe derivarne effetti a lui favorevoli, neppure quando vanti a sua volta sulla base di un autonomo rapporto intercorso con il medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario.

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