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Articolo 1404 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti della dichiarazione di nomina

Dispositivo dell'art. 1404 Codice Civile

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Ratio Legis

L'effetto retroattivo si spiega, in caso di procura, con il fatto che lo stipulante ha agito per conto del rappresentato sin dall'inizio; in caso di accettazione, con il fatto che gli effetti del negozio non sono mai stati incerti e l'accettazione agisce come una ratifica (1399 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1404 Codice Civile

Retroattivita dell'acquisto della persona nominata
Disposizione che non ha bisogno di illustrazione, dopo quanto si è già esposto circa la natura del contratto per persona a nominare (cfr. sopra, n. 4); l'efficacia retroattiva dell'acquisto della persona nominata è necessaria conseguenza del principio che la dichiarazione accettata, o per la quale esiste la procura, realizza una condizione risolutiva dell'acquisto dello stipulante ed una condizione sospensiva dell'acquisto della persona nominata.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

269 L'electio amici, se valida, provoca un acquisto di diritti e un'assunzione di obblighi direttamente nella persona nominata e con effetto retroattivo (art. 288). Quando c'è procura anteriore, la retroattività dell'effetto si giustifica con i principi della rappresentanza, essendo ovvio, in tal caso, intendere che il contraente ha agito per conto di lui; quando, invece, alla procura si sostituisce l'accettazione, questa, facendo apprendere l'affare nella sua integrità, ne deve necessariamente far considerare ex tunc gli effetti, che non sono mai rimasti sospesi dalla riserva di nomina.
La riserva promette la futura integrazione soggettiva del rapporto; se l'integrazione non avviene o avviene nullamente, il contratto si deve consolidare nella persona del contraente che doveva fare la nomina (art. 289). L'evento della nomina successiva non si può raffigurare come condizione sospensiva del contratto: questo, perciò, si intende inizialmente concluso o per il terzo da nominare o, in mancanza, per il contraente che deve nominare.

Massime relative all'art. 1404 Codice Civile

Cass. civ. n. 23125/2019

Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come contratto per persona da nominare un preliminare di vendita "aperto", successivamente integrato con una scrittura privata tra i promissari acquirenti, contenente la nomina del soggetto destinato ad acquistare la nuda proprietà del bene, comunicata ai promittenti venditori e accettata dalla persona designata).

Cass. civ. n. 30192/2017

Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui l'originario stipulante con riserva abbia versato al preliminare l'imposta proporzionale sugli acconti, l'"electus", che abbia diritto di versare l'imposta di registro in misura fissa (nella specie una società agricola), ha il correlato diritto al rimborso dell'imposta proporzionale versata sull'acconto al preliminare, attesa l'unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo anche agli effetti fiscali.

Cass. civ. n. 7217/2013

Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine parte contraente. Ne consegue che la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti,

Cass. civ. n. 23066/2009

Nel contratto per persona da nominare, soltanto a seguito dell'esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente. (Omissis).

Cass. civ. n. 21254/2006

... Il contratto per persona da nominare produce ... l'effetto della sostituzione del nominato all'originario stipulante ex tunc in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme e sia altresì trascritta ove tale formalità sia prevista per il contratto cui inerisce. Trascorso invece il termine di tre giorni previsto dalla legge, o quello diverso pattuito dalle parti, il rapporto si consolida in capo allo stipulante.

Cass. civ. n. 1023/1994

La dichiarazione di nomina, come si desume dall'art. 1404 c.c., ha la sola funzione di far acquistare al terzo nominato gli stessi diritti e di fargli assumere gli stessi obblighi derivanti dal contratto concluso dal designante, e ciò con effetto dal momento di tale conclusione, per cui non può essere costituita da un altro contratto, fonte di autonomi diritti ed obblighi, tra l'originario contraente ed il terzo.

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