Cassazione civile Sez. II sentenza n. 422 del 18 gennaio 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo al preliminare di compravendita immobiliare, il quale contenga la facoltà del promissario di intestare il bene promesso anche ad altra persona da nominare, la domanda giudiziale proposta da detto promissario e da un terzo, al fine di conseguire congiuntamente l'esecuzione specifica del preliminare medesimo, può integrare una tempestiva e valida nomina di tale terzo, quale contitolare dei diritti nascenti dal contratto stesso, ove dai patti che prevedono la suddetta facoltà risulti una deroga al termine legale per la nomina del terzo (tre giorni dalla stipulazione, ai sensi dell'art. 1402 c.c.), nel senso che essa sia consentita fino al momento del contratto definitivo.

(massima n. 2)

Con riguardo al preliminare di compravendita immobiliare, stipulato per persona da nominare, l'inefficacia della nomina e dell'adesione del terzo, perché non effettuate nella dovuta forma scritta, non resta esclusa per il fatto che l'altro contraente non abbia contestato il carattere informale dei suddetti adempimenti.

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