Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1219 del 17 febbraio 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso d'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita che preveda la stipulazione del contratto definitivo a favore del promissario o di un terzo da nominare al momento della stipula, perché il promissario possa ottenere in giudizio pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo, occorre che la nomina di quest'ultimo sia fatta nella stessa domanda.

(massima n. 2)

Nella vendita di cosa futura, l'acquisto della proprietą si verifica non appena la cosa viene ad esistenza, ed a tal fine va individuato il momento in cui si perfeziona il processo produttivo della cosa nelle sue componenti essenziali, essendo irrilevante che essa manchi di alcune rifiniture o di qualche accessorio non indispensabile per la sua utilizzazione; siffatto accertamento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in Cassazione se congruamente e correttamente motivato.

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