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Articolo 1405 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti della mancata dichiarazione di nomina

Dispositivo dell'art. 1405 Codice Civile

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari(1).

Note

(1) Affinchè gli effetti si producano in capo al nominato è necessario sia che la nomina sia fatta entro il termine (1402 c.c.) sia che essa sia valida, cioè, ai sensi dell'art. 1403 del c.c., che sia accompagnata dalla procura o dall'accettazione del nominato.

Ratio Legis

Il contratto è, sin dall'inizio, valido ed efficace tra le parti contraenti, pertanto lo stipulante originario assume definitivamente la qualità di parte se omette la nomina o non la fa entro i termini.

Spiegazione dell'art. 1405 Codice Civile

La sanzione delle norme precedentemente poste

In mancanza di una disposizione generale e tassativa, come quella sancita nel riportato art. 1405, la dottrina propendeva a ritenere che, eccezion fatta pei casi cui provvedevano esplicita norma ed apposita sanzione per l'inosservanza del termine (cfr. sopra, n. 3), non fosse necessario convenire un termine nel quale dovesse farsi la dichiarazione di nomina del terzo e che il termine stesso potesse, su istanza dell'altro contraente, venir fissato dall'autorità giudiziaria: la stessa citata norma generale dell'art. 58 del R. D. 30 dicembre 1933, n. 3269 (cfr. sopra, n. 3), che considera la dichiarazione fatta dopo i 3 giorni come traslativa e l'assoggetta a tassa proporzionale e graduale, non poteva invocarsi agli effetti civili.

Invece la nuova norma dell'art. 1405 elimina ogni discussione. Libere le parti di stabilire un termine per la dichiarazione; ma, se una tale pattuizione manca, è prescritto, in termini generali, che il termine debba essere di giorni 3. E, se il termine non sia osservato, la sanzione è che il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; ossia gli effetti non saranno più quelli del contratto per persona a nominare, ma potranno derivare soltanto da un'attribuzione patrimoniale ex novo che lo stipulante faccia a favore del terzo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

269 L'electio amici, se valida, provoca un acquisto di diritti e un'assunzione di obblighi direttamente nella persona nominata e con effetto retroattivo (art. 288). Quando c'è procura anteriore, la retroattività dell'effetto si giustifica con i principi della rappresentanza, essendo ovvio, in tal caso, intendere che il contraente ha agito per conto di lui; quando, invece, alla procura si sostituisce l'accettazione, questa, facendo apprendere l'affare nella sua integrità, ne deve necessariamente far considerare ex tunc gli effetti, che non sono mai rimasti sospesi dalla riserva di nomina.
La riserva promette la futura integrazione soggettiva del rapporto; se l'integrazione non avviene o avviene nullamente, il contratto si deve consolidare nella persona del contraente che doveva fare la nomina (art. 289). L'evento della nomina successiva non si può raffigurare come condizione sospensiva del contratto: questo, perciò, si intende inizialmente concluso o per il terzo da nominare o, in mancanza, per il contraente che deve nominare.
270 La disciplina legislativa che ho adottato differisce parzialmente da quella risultante dalla legge sul registro e dal codice di procedura civile.
Entrambe assegnano tre giorni per la nomina. Ma le norme del codice civile non intendono derogare alle disposizioni speciali: ciò è espressamente dichiarato nell'art. 290.

Massime relative all'art. 1405 Codice Civile

Cass. civ. n. 23125/2019

Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come contratto per persona da nominare un preliminare di vendita "aperto", successivamente integrato con una scrittura privata tra i promissari acquirenti, contenente la nomina del soggetto destinato ad acquistare la nuda proprietà del bene, comunicata ai promittenti venditori e accettata dalla persona designata).

Cass. civ. n. 4169/2015

In caso di preliminare di vendita nel quale il promissario acquirente si sia riservato la facoltà di nominare un terzo fino al tempo del rogito, qualora la "electio amici" non sia intervenuta prima di tale momento e lo stesso promissario agisca per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, occorre che la nomina venga effettuata al più tardi in seno alla domanda giudiziale, derivandone, ove svolta in corso di giudizio, la sua tardività, con conseguente consolidamento degli effetti del contratto in capo all'originario contraente.

Cass. civ. n. 13537/2011

Il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l"'electio amici" sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di pregressa valida procura da parte dell'eletto; peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato.

Cass. civ. n. 11296/1998

Il contratto per persona da nominare è destinato, ai sensi dell'art. 1405 c.c., a produrre i suoi effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, e ciò non solo nel caso in cui oggetto del negozio risulti una prestazione indivisibile, ma anche quando la stessa risulti frazionabile in più parti e con riferimento ad una pluralità di soggetti. Ne consegue che, in presenza (come nella specie) di un contratto di opzione di acquisto di quote di una Srl che conferisca ad una parte la potestà di accettare anche per persona da nominare la proposta di vendita irrevocabilmente formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, mentre l'inefficacia della contestuale electio amici (per difetto di adesione o di pregressa valida procura dell'eletto) comporta, al pari della mancanza della nomina del terzo, il definitivo consolidarsi dell'iniziale posizione negoziale dello stipulante medesimo nella sua globale consistenza.

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