Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 27008 del 26 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest'ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternitą della stessa (sia pure nella veste di "falsus procurator" di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso. (Nella specie, la S.C., con riferimento a un contratto di leasing finanziario sottoscritto da un terzo mediante l'apposizione del nominativo del legale rappresentante della societą utilizzatrice, ha escluso che la successiva attivitą di quest'ultima, consistente nella presa in consegna dell'autovettura, nel pagamento dei canoni e nella sua riconsegna, potesse integrare una ratifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1399 c.c.).

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