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Articolo 31 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Gestione della procedura

Dispositivo dell'art. 31 Legge fallimentare

(1) Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare [42, 104 ter] e compie tutte le operazioni della procedura (2) sotto la vigilanza (3) del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato [25 n. 6], salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento [100, 101], e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento (4).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il curatore ha due tipi di compiti: l'amministrazione del patrimonio del fallimento (attività strumentale al procedimento) e il compimento delle operazioni della procedura in senso stretto, di carattere processuale (es. reclamo contro i decreti del giudice delegato).
(3) La norma non parla più di "direzione", ma solo di sorveglianza. Il legislatore del 2006 ha voluto rafforzare la posizione del curatore e del comitato dei creditori.
(4) Se ciò, invece, dovesse accadere, si avrebbe la nullità degli atti processuali posti in essere dal curatore-avvocato.

Ratio Legis

Il curatore deve amministrare il patrimonio del fallito, apprendendo i beni in esso compresi, curandone la conservazione e liquidandoli per soddisfare i creditori; ma ha anche il compito di curare lo svolgimento della procedura fallimentare, compiendo gli atti processuali che gli competono.

Massime relative all'art. 31 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 22540/2010

L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex artt. 25, comma 1, n. 6, e 31, legge fall., al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, deducibile in sede di legittimità soltanto qualora sia stata proposta nel giudizio di merito; ne consegue che, ove ciò sia accaduto, ed il giudice di merito si sia pronunciato, il mezzo impugnatorio consentito è quello dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., negli stretti limiti in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione. (Nella specie, il curatore, chiedendo di poter agire per la revocabilità di un'ipoteca volontaria prestata dalla società fallita per debito di terzi, aveva poi concluso l'istanza, ed era stato conseguentemente autorizzato, a proporre genericamente l'azione revocatoria dell'art. 67 legge fall.).

Cass. civ. n. 7029/2006

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa — finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo — al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima.

Cass. civ. n. 2440/2006

Il ricorso per ottenere la revocazione del decreto del giudice delegato con il quale, in sede di verificazione, è stato ammesso un credito allo stato passivo, introducendo un procedimento di natura contenziosa, è soggetto all'applicazione dell'art. 82 c.p.c., in tema di obbligo delle parti di stare in giudizio per mezzo di procuratore legalmente esercente. Ne deriva che l'atto sottoscritto soltanto dalla parte-curatore (costituito, nella specie, dalla stessa istanza rivolta al giudice delegato per ottenere l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 102 legge fall.) è del tutto inidoneo all'instaurazione del rapporto processuale e del relativo procedimento ed è quindi affetto da nullità assoluta, la quale non trova deroga per il caso in cui un procuratore abbia in seguito firmato una comparsa aggiuntiva, integrando questa un atto autonomo e distinto da quello rivolto a costituire il contraddittorio, e non può essere sanata né dalla costituzione del convenuto, né per effetto della costituzione della curatela a mezzo di detto procuratore, successivamente nominato dal giudice delegato, in forza di mandato conferito in data posteriore alla notificazione del ricorso ma anteriore alla costituzione stessa, tenuto conto che la previsione in tal senso dell'art. 125, secondo comma, c.p.c. riguarda la diversa ipotesi in cui l'atto introduttivo sia stato sottoscritto da un difensore abilitato a quel patrocinio, pure se non ancora munito di procura. Tale vizio dell'atto introduttivo determina, inoltre, la nullità dell'intero giudizio di primo e di secondo grado e, ove rilevato in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art.382, comma terzo, c.p.c.

Cass. civ. n. 19528/2004

La mancanza iniziale di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perché svolga attività processuale (nella fattispecie: l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 64 legge fall.), essendo attinente all'efficacia di attività processuale svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc anche mediante successiva autorizzazione in corso di giudizio, sempre - però - che l'inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice. (Nella specie il giudice di primo grado aveva accertato la mancanza di legittimazione attiva del fallimento attore, non essendo stata depositata agli atti di quella fase del giudizio l'autorizzazione del giudice delegato, ed aveva quindi rigettato la domanda proposta dal fallimento; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che fosse maturata una preclusione alla possibilità, per il fallimento, di produrre nel giudizio di appello l'autorizzazione in questione e quindi di sanare l'originario vizio di rappresentanza).

Cass. civ. n. 18419/2004

L'incompatibilità del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento, stabilita dall'art. 31, terzo comma, legge fall., deve intendersi riferita, per i giudizi tributari, non solo ai soggetti che rivestano la qualifica d'avvocato (o procuratore), ma anche agli appartenenti alle altre categorie professionali (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale etc.) abilitate, a norma dell'art. 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, a prestare assistenza tecnica in quei giudizi. Il carattere eccezionale della norma posta dall'art. 31, terzo comma, legge fall., che non contiene una espressa previsione al riguardo — mancanza spiegabile con l'anteriorità dell'entrata in vigore della legge fallimentare rispetto alla disciplina del contenzioso tributario, e non già con l'intento del legislatore di operare una distinzione illogica tra le prime e le seconde qualifiche, — se ne preclude l'interpretazione analogica, ne consente quella estensiva, la quale si limita a ricondurre sotto la norma interpretata quei casi che solo apparentemente sembrano esclusi, ma che, in base alla sua ratio, vi sono ricompresi. Ed in proposito è evidente che le cautele previste per assicurare la corretta amministrazione del curatore si impongono, nei giudizi tributari, sia nell'ipotesi che questi abbia la veste d'avvocato, sia in quella che presti l'assistenza tecnica del fallimento in base ad altra qualifica professionale.

Cass. civ. n. 13764/2002

Il mandato al procuratore legale del fallimento costituisce una fattispecie complessa di procura alle liti, che si perfeziona con il concorso di tre distinti atti, due dei quali sono demandati alla competenza del giudice delegato (autorizzazione a stare in giudizio, da concedersi al curatore per ogni grado, e nomina dell'avvocato o del procuratore del fallimento), e l'altro alla competenza del curatore (rilascio della procura al difensore designato dal giudice). Qualora i tre suddetti atti si susseguano in un ordine cronologico diverso da quello logico e normale sopra delineato ed avvenga che la procura al legale da parte del curatore sia conferita prima dell'autorizzazione e della designazione (o nomina) da parte del giudice delegato, non si configura un'ipotesi di nullità della procura, ma la mancanza dei provvedimenti del giudice delegato comporta soltanto che l'efficacia della procura resti subordinata alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza nello stesso soggetto del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore, e il difetto di capacità processuale del curatore, che abbia impugnato una sentenza (o comunque agito in giudizio) senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato dal rilascio dell'autorizzazione, con efficacia retroattiva, anche nel corso del giudizio ed anche dopo che sia decorso il termine per proporre l'impugnazione (restando escluso, in quest'ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), salvo che il giudice di appello abbia già dichiarato l'inammissibilità del gravame.

Cass. civ. n. 4722/1997

A norma degli artt. 25 e 31 L. fall., l'unico requisito prescritto per il provvedimento col quale il giudice delegato autorizza il curatore a stare in giudizio, integrandone la capacità processuale, è la forma scritta; pertanto, nessun altro requisito essendo previsto dalle norme citate, è legittimo un provvedimento autorizzativo che si limiti a consentire l'esercizio della revocatoria fallimentare senza indicare in dettaglio la specifica natura dell'atto che si intende impugnare con l'azione autorizzata.

Cass. civ. n. 404/1993

Sul curatore del fallimento — il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore, né un sostituto necessario del datore di lavoro fallito — non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore, come quello di operare le trattenute dei contributi previdenziali, in relazione a rapporti di lavoro esauriti, prima della distribuzione delle somme spettanti ai lavoratori.

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