Il tutore ha la cura della persona del minore [371](1), lo rappresenta in tutti gli atti civili [1387](2) e ne amministra i beni(3).
Il tutore ha la cura della persona del minore [371](1), lo rappresenta in tutti gli atti civili [1387](2) e ne amministra i beni(3).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 9582/2000
In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell'articolo 4, quinto comma della L. n. 898 del 1970 - che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli articoli 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può esser richiesta dal tutore.Cass. civ. n. 1540/1966
Il tutore non può conferire ad altri, spogliandosi del proprio ufficio, un mandato generale relativo all'intera gestione tutelare, in quanto il mandato generale importerebbe la sostituzione radicale di un'altra persona al tutore. Egli può, però, conferire a terzi mandati relativi al compimento di singoli atti, in quanto, conferendo ad altri l'incarico di compiere singoli atti giuridici, non opera, contro il divieto della legge, alcuna sostituzione soggettiva nell'amministrazione dei beni - intesa come autonoma e unitaria gestione del patrimonio dell'incapace - ma si avvale, volta per volta, dell'opera altrui secondo un criterio di opportunità e di convenienza, che può coincidere con la più oculata salvaguardia degli interessi del suo rappresentato. Il che naturalmente non lo esime dalla responsabilità sancita dall'art. 382 c.c., essendo, in ogni caso, fermo il suo obbligo di amministrare il patrimonio dell'incapace con la diligenza del buon padre di famiglia.
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Ai sensi dell’art. 407 del c.c. è senz'altro possibile chiedere con ricorso al Giudice Tutelare un ampliamento dei poteri dell’amministratore di sostegno per far sottoporre il beneficiario a cure mediche necessarie al proprio stato di salute.
Il Giudice Tutelare, infatti, può integrare le decisioni assunte nel precedente decreto di nomina ed autorizzare espressamente l’Amministratore di sostegno a decidere l’inserimento in una struttura sanitaria, con attribuzione del potere-dovere di agire - in nome e per conto della persona - esercitabile, però, data la delicatezza della questione, con modalità coerenti alla dignità personale, in nome del diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost. e alla libertà di circolazione dell’art. 16 Cost. del beneficiario.
Potrebbe darsi che il Giudice Tutelare verifichi se nel caso di specie sia da adottare la misura di protezione costituita dall'interdizione, in sostituzione di quella della amministrazione di sostegno, con revoca d’ufficio dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 413 del c.c..
Il volume offre un panorama completo degli orientamenti, spesso controversi, delle prassi applicative e delle più recenti pronunce giurisprudenziali che hanno fatto la "fortuna" dell'amministrazione di sostegno, proponendo soluzioni che hanno innovato l'intero settore del diritto civile delle persone e dei soggetti deboli, toccando il delicato confine fra scelte terapeutiche e "fine vita". L'opera coniuga taglio pratico e rigore giuridico, in modo da offrire agli operatori,... (continua)
Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione: queste le declinazioni degli strumenti di protezione dell’incapace, all’indomani dell’entrata in vigore, nel nostro ordinamento, della legge n. 6/2004.
Questi gli istituti sui quali – all’interno di un trattato unico per la completezza e per l’attenzione riservata all’analisi dottrinale e giurisprudenziale – si confrontano giuristi dalle diverse professionalità... (continua)
Il tema della tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia è disciplinata dal 2004, dalla riforma dell’amministrazione di sostegno.
Promotori di tale riforma sono stati, in particolare, i soggetti che si occupavano “sul campo” di questa materia. Le loro istanze sono state recepite dal mondo degli studiosi e da quesi ultimi trasmesse ai politici deputati a tradurle in disposizioni di legge.
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Il volume si segnala ai giuristi, ma anche agli amministratori di sostegno nominati ed a quelli che aspirano alla nomina nonché agli operatori dei servizi socio-sanitari, per essere una guida pratica, chiara, ma giuridicamente informata, assai aggiornata e puntuale, sulla figura e sui compiti dell'amministratore di sostegno. Peculiare rilievo viene riservato, fra gli altri, ai seguenti argomenti: le fasi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno; l'attività... (continua)
L'opera affronta la tematica del delicato rapporto tra infermità di mente e responsabilità civile, attraverso l'indagine della regolamentazione codicistica, delle soluzioni concrete adottate dalla giurisprudenza e un costante riferimento alla disciplina della L. 180/1978 sul trattamento delle malattie mentali. Suddiviso in più parti, il volume partendo dall'analisi dell'incapacità di intendere e di volere nell'ambito della responsabilità extracontrattuale... (continua)
Ad ormai otto anni dall'entrata in vigore della l. 4/2006 il volume si propone di fare il punto sull'applicazione di una riforma che ha innovato profondamente il sistema di protezione dei soggetti deboli. Quest'opera comprende in un solo volume anche gli altri istituti, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, che vengono analizzati con riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza più recenti. Quanto all'amministrazione di sostegno, ne vengono discussi i profili... (continua)